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Numero d'incarto:
80.1996.71
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00071
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 9 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________,
architetto, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di fr. 109'494.--, un
reddito aziendale di fr. 120'000.--, poi ridotto in sede di reclamo a fr.
114'000.--. La ripresa era motivata da spese asseritamente professionali, ma
che avrebbero invece avuto carattere privato (cfr. notifica della tassazione
del 20 marzo 1995 e decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996).
-
Assistito dalla
__________ SA, il contribuente chiede lo stralcio della ripresa di fr. 4'506.--
di media annua, affermando di aver già accreditato spontaneamente costi
aziendali di esercizio per fr. 6'000.-- di media annua quale quota per spese
ritenute private.
-
Per dirimere la
contestazione, la Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la
natura delle spese d'esercizio del ricorrente e di stabilire se ve ne siano e
in quale misura di private.
L'Ispettore fiscale, nel
suo rapporto del 10 maggio 1996, ha constatato innanzi tutto che i dati
contabili e le relative pezze giustificative, non denotano lacune di sorta e
che quindi la questione della natura di determinate spese, se aziendali o
provate, è sostanzialmente questione di mero apprezzamento. Dopo esame della
documentazione ha proposto al rappresentante del ricorrente, trovando il suo
accordo, di definire il reddito aziendale in fr. 110'000.-- di media annua.
Nulla osta alla ratifica
di tale accordo, fondato sull'esame dei dati contabili e della relativa
documentazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto da fr. 114'000.-- a fr. 110'000.-- di media
annua. Per il resto la decisione è confermata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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