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Numero d'incarto:
80.1996.64
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00064
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 26 marzo 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 4 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con scrittura
privata del 25 febbraio 1991 i signori __________, __________ e __________
scioglievano la comunione: la part. n. __________ di __________ veniva
attribuita a __________. Questi lasciava il Ticino il 1° marzo successivo e si
recava in Italia, a __________, dove prendeva in affitto dal signor __________
un vasto podere (oltre 3 ettari) in località __________, Comune di __________.
La durata del contratto veniva pattuita in quindici anni e il canone di affitto
in L.it. 344’000.-- all’anno.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1993-94 e 1995-96 __________ dichiarava un reddito derivante
dalla locazione dell’immobile di __________ di fr. 16’000.--, risp. di fr.
18’400.-- di media annua; la sostanza veniva indicata in fr. 103’360.--, pari
al valore di stima ufficiale dell’immobile situato in Ticino.
Nelle notifiche di
tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, datate risp. 17 e 31 luglio 1995, l’UT
riprendeva i fattori di reddito e di sostanza dichiarati dal contribuente,
computando ai soli fini delle aliquote un reddito all’estero presunto di ca.
fr. 150’000.-- e una sostanza estera presunta di fr. 1’000’000.--. In sede di
reclamo i fattori esteri venivano poi ridotti a fr. 100’000.-- di sostanza per
entrambi i periodi e a fr. 32’625.-- di reddito per il primo periodo e a fr.
27’360.-- per il secondo (cfr. decisioni su reclamo dell’11 marzo 1996 e rel.
protocollo di tassazione). L’UT non riteneva probanti le attestazioni fiscali
italiane, che facevano stato di un reddito annuo irrisorio.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ contesta l’aggiunta per il computo dell’aliquota
di fattori di reddito e di sostanza all’estero. Contesta di essere proprietario
di sostanza in Italia e rileva che la sua attività di coltivatore, svolta in un
podere, che da soli cinque anni è collegato da una strada e da soli tre è
allacciato alla linea elettrica, lo aiuta sì a vivere, ma non produce certo un
reddito in franchi svizzeri pari a quello considerato dall’ Ufficio di
tassazione.
-
La presente vertenza
porta esclusivamente sui fattori di sostanza e di reddito all’estero da
considerare nella determinazione delle aliquote d’imposta. I fattori di reddito
e di sostanza in Svizzera e nel Cantone, dove il contribuente è soggetto fiscale
limitato, non sono in contestazione.
3.1
Nelle relazioni
internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla
doppia imposizione cantonale. E' tuttavia imponibile almeno il reddito
conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT 1976). I
contribuenti limitatamente imponibili pagano un'imposta calcolata con l'aliquota
applicabile al reddito e alla sostanza complessivi (cfr. art. 8 cpv. 3 LT
1976). Analoga normativa è prevista, per quanto concerne l’imposta federale
diretta, dall’art. 44 cpv. 1 DIFD.
3.2
Né la nuova LT né la LIFD,
entrambe entrate in vigore dal 1° gennaio 1995, hanno modificato i suddetti
principi. Infatti, secondo l'art, 6 cpv. 1 LT 1994, le persone fisiche
parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. L'art. 7 LIFD,
dal canto suo, prevede che le persone fisiche parzialmente assoggettate
all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
- Orbene, dall’esame
della documentazione prodotta agli atti non risulta che il contribuente sia
proprietario di sostanza immobiliare, ma nemmeno mobiliare, in Italia, di cui
si debba tener conto per determinare l’aliquota applicabile all’imposta
cantonale sulla sostanza.
Il ricorrente ha infatti
stipulato un contratto d’affitto con il signor __________, come risulta dalla
fotocopia prodotta, controfirmata per ognuna delle parti dai rispettivi
sindacati di categoria, la Confederazione italiana agricoltori per
l’affittuario e l’Unione provinciale agricoltori per il concedente. Non si
giustifica quindi, date le concrete circostanze del caso, l’aggiunta di un
importo di fr. 100’000.-- di sostanza per il calcolo dell’aliquota.
Il ricorrente non contesta
per contro di ricavare dalla coltivazione del podere quanto necessario al suo
sostentamento, ossia un reddito che gli basti per sopperire al modesto tenore
di vita suo, di sua moglie e dei due figli.
A mente di questa Corte il
reddito estero, tenuto conto dei parametri del minimo vitale e del reddito
svizzero, deve essere ridotto tanto per il periodo fiscale 1993-94, quanto per
il successivo a fr. 18’000.-- all’anno. Esso va aggiunto, per la determinazione
dell’aliquota, al reddito imponibile, che era stato determinato in fr.
10’875.-- per il periodo 1993-94 e in fr. 10’400.-- per il seguente, ma che
varierà leggermente in funzione dell'aggiustamento delle deduzioni sociali a seguito
della diminuzione del reddito all'estero considerato per l'aliquota.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Gli atti del
procedimento vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché
emetta nuovi conteggi, conformemente al consid. 4.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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