-
che, con scritto del 2
marzo 1996, redatto in lingua tedesca, __________ ritornava al Comune di
__________ la decisione concernente il calcolo dell'imposta comunale per gli
anni 1989 e 1990, chiedendone la traduzione in tedesco;
-
che il Municipio di
__________, con decisione del 13 marzo 1996, dichiarava irricevibile il reclamo
del contribuente, non concernendo esso né l'assoggettamento né il calcolo
dell'imposta bensì una questione linguistica;
-
che __________ scriveva
nuovamente al Comune di __________, ribadendo di non conoscere l'italiano ed
esigendo la traduzione in tedesco della decisione notificatagli;
-
che il Municipio di
__________ ha trasmesso il suddetto scritto alla Camera di diritto tributario,
quale autorità di ricorso;
-
che questa Camera ha
indirizzato al contribuente, il 25 marzo 1996, una lettera raccomandata, con la
quale lo ha invitato a tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria dell'irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
-
che, per tutta risposta,
il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 26 marzo 1996, lo scritto
ricevuto, allegando una lettera in cui, in lingua tedesca, contesta in tono
polemico la pretesa delle autorità ticinesi di comunicare in italiano con
cittadini domiciliati in cantoni di lingua tedesca;
-
che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la
propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale:
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo
uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
-
che, tuttavia, il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
-
che, secondo il Tribunale
federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti
delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è
compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e
con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua)
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia
303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep.
1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
-
che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n.
..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);
-
che, di fronte al ricorso
del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario,
per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306;
102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès
-
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha
provveduto, con scritto del 25 marzo 1996, a segnalare il vizio al ricorrente e
ad attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la
traduzione;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se
non quella di dichiararlo irricevibile.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994