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Numero d'incarto:
80.1996.57
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00057
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 1996
in materia di: imposta
annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia (IC 89)
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ era
titolare del negozio __________ di via __________ a __________. Il 24 aprile
1989 lo vendeva a __________ __________ per il prezzo di fr. 500'000.--, di cui
fr. 300'000.-- d'inventario e fr. 200'000.-- d'avviamento (cfr. contratto di
vendita del 24 aprile 1989, par. 3).
L' Ufficio di tassazione
di __________ procedeva pertanto a imporre l'utile di liquidazione di fr.
200'000.-- mediante un'imposta annua intera a fine assoggettamento per l'IC
(cfr. notifica del 15 novembre 1993) e mediante l'imposta speciale sui profitti
in capitale per l'IFD (cfr. notifica del 17 novembre 1993).
-
presentava tempestivo reclamo all' Ufficio di tassazione contro entrambe le
notifiche di tassazione dell'utile di liquidazione, facendo presente, da un lato,
la sua situazione personale e, dall'altro, di aver incassato dalla vendita
soltanto fr. 300'000.--, poiché i rimanenti fr. 200'000.-- erano serviti a rimborsare
il prestito che aveva ottenuto dal cugino __________.
Il reclamo veniva respinto
sia in materia di IC sia in materia di IFD con due distinte decisioni del 19
febbraio 1996, in cui l' Ufficio di tassazione rilevava sostanzialmente che il
pagare un debito mediante quanto ricavato da una alienazione di un bene
aziendale costituisce fiscalmente una destinazione di reddito conseguente e successiva
alla realizzazione e che quindi in quanto tale è ininfluente sulla determinazione
dell'utile.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento delle tassazioni IC e IFD
dell'utile di liquidazione, ribadendo e ampliando i motivi già esposti in sede
di reclamo.
-
4.1.
Secondo l'art. 43 DIFD, se
l'assoggettamento all'imposta cessa, oppure se si è proceduto a una tassazione
intermedia, oltre all'imposta ordinaria sul reddito è dovuta un'imposta annua
intera sui profitti in capitale e i plusvalori nel senso dell'art. 21 cpv. 1
lett. d e f, conseguiti durante il periodo di computo e quello di
tassazione, con l'aliquota applicabile a quest'ultimo reddito. Sono imponibili
secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD i profitti in capitale conseguiti
nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità
mediante alienazione o realizzazione di beni, come gli utili provenienti da
immobili, il plusvalore derivante dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione
in caso di cessazione o alienazione di un'azienda.
4.2.
Analogamente al diritto
federale l'art. 101 LT prevede che alla fine dell'assoggettamento gli utili
descritti dall'art. 18 cpv. 2 conseguiti durante il periodo di computo e quello
fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale
intero, soggiacciono a un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente
a questi redditi. Sono imponibili, secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. b LT,
i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante
l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata, o in
imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari o immobiliari
aziendali, compresi i valori immateriali. Il profitto in capitale è, in altra parole,
l'arricchimento conseguito dal proprietario di un bene, mobiliare o
immobiliare, o di un diritto alienandolo o realizzandolo in qualsivoglia altra
maniera (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, all'art. 21 cpv. 1 lett. d, cifra 147, p. 360; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339).
4.3.
Si considera quale utile
in capitale o di liquidazione imponibile la differenza fra il provento netto
ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e di diritti facenti
parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di questi elementi della
sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477; CDT
224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28
luglio 1993 in re S.P.).
Di regola si esporrà, in
caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività, quale ricavo
netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con l'alienazione o la
realizzazione e come valore contabile, il valore risultante dall'ultimo
bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano
1985, p. 240; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 341). In caso di
trasferimento di una ditta individuale mediante vendita, per cui l'azienda
continua a esistere come entità economica, il trasferimento rimunerato comporta
la realizzazione e la tassazione nella loro globalità delle riserve occulte
esistenti. L'utile di cessione è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita
e il valore contabile-fiscale degli attivi. Il titolare può vendere anche
soltanto gli attivi e i passivi indispensabili per il funzionamento
dell'azienda (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 557).
- Orbene, dagli atti dell'incarto
appare pacifico che il ricorrente non contesta minimamente il calcolo
dell'utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale. L'UT si è d'altronde
strettamente attenuto ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a
quelli risultanti dal contratto di cessione del 24 aprile 1989. Con la cessione
dell'azienda sono infatti venuti alla luce riserve per fr. 200'000.--
(avviamento e know-how).
Il ricorrente contesta
l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che l'importo di fr. 200'000.--
gli è servito per rimborsare il debito nei confronti del cugino.
Come rilevato dall'Ufficio
di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto modo di decidere, le
passività che il ricorrente fa valere non possono chiaramente essere dedotte
nel calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali somme di
denaro costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal
conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio
1993 in re S.P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 380.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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