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Numero d'incarto:
80.1996.54
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00054
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 marzo 1996
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il matrimonio
contratto da __________ con __________ il 31 agosto 1978 è stato sciolto per
divorzio con sentenza del 13 dicembre 1993 del Pretore del Distretto di
__________, il quale ha pure omologato la convenzione sugli effetti accessori
stipulata tra gli interessati. La stessa, al punto 2.1, prevede testualmente che
"il marito pagherà alla moglie un contributo alimentare capitalizzato
di fr.23'400.-- (ventitremilaquattrocento) (pari a fr. 1'300.-- mensili x 18
mesi). Il versamento di detto importo sarà effettuato in due rate di fr.
11'700.-- ciascuna, di cui la prima entro dieci giorni dalla sottoscrizione
della convenzione, mentre la seconda entro i nove mesi successivi".
L' Ufficio di tassazione
di __________ ha pertanto proceduto all'allestimento della tassazione
intermedia per divorzio con effetto dall' 8 aprile 1993, momento del fallito
tentativo di conciliazione, stralciando dai fattori imponibili del contribuente
il reddito del lavoro dell'ex-moglie, il valore locativo dell'abitazione coniugale,
che ha continuato a essere abitata dalla ex coniuge e metà del reddito della
sostanza; non ha però concesso alcuna deduzione per alimenti al coniuge
divorziato (cfr. decisione su reclamo del 12 febbraio 1996 e motivazione
allegata).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede nuovamente il riconoscimento della
deduzione del contributo alimentare di fr. 1'300.-- mensili pagato per diciotto
mesi alla ex-moglie. Produce al riguardo una lettera del Pretore del Distretto
di __________ in cui si afferma che "dal punto di vista del giudice
civile egli si è impegnato a corrispondere alla ex moglie un contributo
alimentare di fr. 1'300.-- mensili per un periodo limitato di 18 mesi".
-
Da quanto precede,
emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’
Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr. 23'400.--
alla stregua di una prestazione periodica e di ammetterne la deduzione nella
partita fiscale del ricorrente, imponendolo invece in quella della ex moglie.
Il problema, in altre parole, è quello del versamento delle pretese per
alimenti del coniuge divorziato effettuato, come emerge dalla convenzione, in
due rate di pari importo.
3.1
Secondo l’art. 31 cpv. 1
lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o
separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto
la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non
sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di
famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri
termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che
debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo
peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.
Questa Camera ha già avuto
modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c
LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di
onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a
titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT
1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF
del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990; da ultimo CDT
n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re S. e C. B.). In effetti, alla
possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente
rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito
imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce
invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza,
la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
Anche il versamento a rate
di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del
versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT
n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Holtz, Steurrechtliche Folgen
der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).
4.2
Va altresì rilevato che le
parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una
tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono
libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa
scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto
avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF
46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
4.3
La soluzione adottata dal
Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri
cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna,
San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito
soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e
sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate
per il mantenimento dell' ex coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure
se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 -
pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
4.4
L'autorità fiscale, nello
stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all'
ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o
della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli
ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione,
quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato
di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio
stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra
consid. 3.1).
- Con la convenzione
stipulata il 29 settembre 1993 __________ si è impegnato, come già si è visto,
a versare in due rate, la prima entro dieci giorni dalla stipulazione della
convenzione, la seconda entro nove mesi dalla stessa data, alla ex moglie un importo
di fr. 23'400.--, pari a un contributo alimentare capitalizzato di fr. 1'300.--
per un anno e mezzo.
Che si sia trattato di un
contributo alimentare capitalizzato risulta, al di là di ogni legittimo dubbio,
dal testo stesso della convenzione stipulata dagli ex coniugi. Poco importa
come si sia giunti a determinare tale importo, se, come in concreto, moltiplicando
per un certo numero di mesi un determinato importo mensile o se includendovi
anche altri elementi. Ciò che importa fiscalmente sono le modalità di
versamento, segnatamente la periodicità dell'erogazione del contributo
alimentare.
Nemmeno il nuovo mezzo di
prova prodotto dal ricorrente nella procedura di ricorso, segnatamente la
lettera del 12 marzo 1996 del Pretore del Distretto di __________, consente una
diversa soluzione. Essa conferma in sostanza le modalità di calcolo del
versamento capitalizzato. Non può essere infatti disatteso che, all'epoca in
cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio che ha omologato la convenzione
sulle conseguenze accessorie, il contributo era già stato liquidato almeno per
metà.
Non può pertanto esservi
dubbio, non diversamente da quanto stabilito in un precedente giudizio in una
fattispecie del tutto simile (CDT n.
..__________ del 27 ottobre 1995 cit.), che il versamento
di fr. 23'400.--, anche se calcolato in base a diciotto mensilità, non possa
essere considerato come una prestazione periodica, ma debba essere invece assimilato,
proprio perché effettuato in due rate, a una liquidazione una tantum, non
deducibile a titolo di alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex
coniugi a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente
per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la
riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi
(cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e 6).
Per quanto precede, quindi,
la decisione, con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per divorzio,
sfugge a ogni critica.
- È appena il caso di
rilevare che il problema sollevato dal ricorso concerne unicamente l'IC.
Infatti prima dell' entrata in vigore della LIFD (1° gennaio 1995), l'IFD
nemmeno conosceva la deduzione per alimenti. Pertanto il problema, in questo contesto,
nemmeno poteva porsi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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