Tax appeal rejected after signed settlement on business income

80.1996.52Autre juridiction21 mars 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino Tax Chamber decided an appeal against the 1995 IC/IFD assessment of a baker whose business income had been fixed at CHF 60,000 in a signed settlement during a meeting with the tax office. After the taxpayer later tried to challenge the assessment, the court noted that the appeal appeared late because the authority had asked for confirmation within 15 days and the taxpayer answered only about a month later. In any event, the court held that the signed settlement could not be reopened unilaterally, absent any allegation of essential mistake or deception. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 280 were imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 144 LIFD; art. 231 LT 1994; binding effect of a tax settlement concluded in the assessment procedure: a Verständigung/accord between tax authority and taxpayer is admissible where it concerns facts difficult or impossible to determine precisely and may be treated as a public-law settlement. Once validly signed, the taxpayer cannot unilaterally withdraw from it; reopening is possible only upon proof of an essential error or comparable vitiating circumstances, especially where the agreement was concluded in the presence of the taxpayer or his representative (consid. concerning doctrine and prior case law).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.52

Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00052

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1995

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


e __________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, nel corso di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione di __________, in data 4 settembre 1995, __________, panettiere domiciliato a __________, sottoscriveva un verbale, nel quale le parti concordavano, da un lato, la ripresa di capitali ed interessi non precedentemente dichiarati, e, dall'altro, di determinare il reddito aziendale in fr. 60'000.– in media annua;

  • che, con decisione del 29 settembre 1995, pertanto, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale definiva il reddito aziendale in fr. 60'000.– ed il reddito imponibile in fr. 101'238.–;

  • che il contribuente contestava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 1995, nel quale dichiarava il reddito aziendale inferiore ai fr. 60'000.– all'anno convenuti, dovendosi tenere in considerazione la circostanza che la farina bianca acquistata in un anno, e sulla quale era stata calcolata la cifra d'affari, non servirebbe solo alla fabbricazione delle michette ma anche a quella del pane;

  • che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 dicembre 1995, richiamandosi all'accordo sottoscritto dalle parti al termine di una lunga discussione;

  • che, in data 21 dicembre 1995, __________ ha inviato all' Ufficio di tassazione di __________ la decisione su reclamo notificatagli, con la seguente annotazione manoscritta:

«in risposta alla vostra lettera del 18/12/95 a causa dell'errore del fiduciario che ha compilato la dichiarazione sig. __________, io non accetto un aumento superiore rispetto alle tassazioni precedenti. Oggi in questi anni ho meno lavoro e meno guadagno rispetto ai precedenti. Non prendo in considerazione questi importi. __________»;

  • che , con lettera raccomandata del 17 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio si è rivolto al contribuente, chiedendogli di voler precisare, entro il 31 gennaio 1996, se lo scritto in questione debba ritenersi quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18 dicembre 1995;

  • che, in data 16 febbraio 1996, il contribuente ha comunicato all'autorità di tassazione di voler interporre ricorso;

  • che il fatto che il contribuente abbia confermato l'intenzione di voler ricorrere contro la decisione su reclamo ben un mese dopo aver ricevuto la lettera con la quale l'autorità fiscale gli attribuiva a tal fine un termine di quindici giorni, basterebbe ad escludere la ricevibilità del ricorso, in quanto tardivo;

  • che si vuole comunque precisare che il ricorso deve essere chiaramente respinto nel merito, per il fatto che il ricorrente vorrebbe rimettere in discussione un accordo da lui sottoscritto;

  • che, benché la legge tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale dell'accordo transattivo («Verständigung»), è ammesso concordemente da dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,

  1. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108);
  • che l'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;

  • che, per la dottrina più risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung» [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non privarlo di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p. 9);

  • che la dottrina recente contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.);

  • che gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente «accordo» quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece «transazione» se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;

  • che, di conseguenza, il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo, a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);

  • che, nella fattispecie, il ricorrente, alla presenza anche del proprio rappresentante contrattuale, ha sottoscritto, al termine di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, un accordo, con il quale è stato definito il reddito aziendale (cfr. Verbale di audizione del 4 settembre 1995);

  • che, in simili circostanze, non si vede come possa ora pretendere di rimettere in discussione l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adduce di essere incorso in errore o di essere stato tratto in inganno;

  • che, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax appealsettlement agreementtimelinessbinding effectassessmentbusiness incomeprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed in time after the tax authority asked for clarification.

Solution extraite

The appeal would already be inadmissible as late, since the taxpayer confirmed an intention to appeal only one month after the authority granted a fifteen-day deadline.

Motifs extraits

The written clarification came after the expiry of the deadline set by the tax office, which was sufficient to exclude admissibility on timeliness grounds.

Question juridique clé

Whether the taxpayer could unilaterally reopen the signed settlement on business income.

Solution extraite

The appeal was rejected on the merits because a party who signed a tax settlement cannot simply withdraw from it absent proof of essential mistake or later-emerging decisive facts.

Motifs extraits

Tax settlements are accepted in doctrine and case law; once signed in the presence of the taxpayer's contractual representative, they bind the parties unless vitiated by essential error or comparable grounds, which were not alleged here.

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