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Numero d'incarto:
80.1996.37
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00037
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 15 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________,
domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale
proprietario di immobili;
-
che, in data 15 gennaio
1996, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente due
decisioni su reclamo, relative alle tassazioni IC 1991-92 e IC 1993-94;
-
che, il 15 febbraio 1996,
il contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario, mediante
raccomandata, un «foglio di trasmissione» prestampato, con le seguenti
parole manoscritte:
«Gegen die TASSAZIONE
NR. 100530 + 100531 v. 15.1.96 erhebe ich vorsorglich EINSPRUCH. Mit freundlichen
Grüssen.»;
-
che, con lettera del 16
febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha avvertito il ricorrente che
la legge tributaria non prevede la possibilità di interporre ricorsi non
motivati e gli ha attribuito un termine di dieci giorni per emendare il proprio
gravame, con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che, in data 22 febbraio
1996, il ricorrente ha trasmesso alla Camera copia di conteggi bancari relativi
a un mutuo ipotecario, un riassunto degli interessi passivi pagati negli anni
1991, 1992, 1993 e 1994, e copia delle decisioni impugnate;
-
che, in virtù di una
disposizione transitoria, secondo la quale contro le tassazioni notificate
prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di
diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994), alle
decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995 si applicano
le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria,
anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma
della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28);
-
che la legge attribuisce
al contribuente la facoltà di impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti
alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT 1994);
-
che la legge esige dal
ricorrente, in primo luogo, che indichi, nell'atto di ricorso, le conclusioni,
i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, e, in secondo luogo,
che alleghi o designi esattamente i documenti probatori (art. 227 cpv. 2 prima
frase LT 1994);
-
che, se il ricorso non
soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità (art. 227 cpv. 2 seconda
frase LT 1994);
-
che le stesse condizioni
erano richieste dall'abrogata legge tributaria del 1976, secondo cui, qualora
un ricorso non fosse motivato in fatto e in diritto, non indicasse le prove e
non contenesse una proposta, al ricorrente doveva essere impartito un termine
ragionevole per adeguarvisi, con la comminatoria dell'irricevibilità (cfr. art.
176 cpv. 1 LT 1976);
-
che le autorità fiscali
non pongono particolari requisiti di forma e di contenuto, proprio in
considerazione del fatto che di solito i reclami e i ricorsi sono redatti da profani:
è sufficiente che si tratti di uno scritto che contiene una proposta, una motivazione
e un'indicazione dei mezzi di prova, al punto che si ritiene basti una lettera
ordinaria, che neppure viene designata "reclamo" o
"ricorso", come pure una formulazione sommaria con la quale il
reclamante fa una chiara richiesta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 234 s.);
-
che nel presente caso le
descritte condizioni minime per l'ammissibilità di un ricorso non sono
assolutamente adempiute: dallo scritto del 15 febbraio 1996 non era possibile evincere
non solo quali fossero le motivazioni del ricorso ma neppure quali decisioni
fossero contestate;
-
che pertanto, con lettera
del 16 febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente
a emendare il gravame, ricordandogli le disposizioni della legge tributaria che
ne definiscono i requisiti ed attribuendogli un termine di dieci giorni, con
l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il suddetto termine, il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
-
che, come detto, il
ricorrente si è limitato a trasmettere copia di documenti bancari, senza alcuna
indicazione di conclusioni o di fatti idonei a consentire alla Camera di
entrare nel merito del ricorso;
-
che in simili circostanze
il gravame deve essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le
spese devono essere messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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