AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.31
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00031
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1996
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, coniugata,
dimorante, lavora a __________ presso l'Ospedale distrettuale.
In seguito ad una
revisione presso l'ente datore di lavoro, l'Ufficio delle imposte alla fonte
rilevava, fra gli altri errori commessi nella trattenuta delle imposte alla
fonte nel periodo 1991/1994, la concessione a due dipendenti coniugate
dell'aliquota per capofamiglia anziché di quella per moglie con marito che
lavora all'estero. L'autorità fiscale chiedeva pertanto all'Ospedale distrettuale
di __________, con decisione del 20 novembre 1995, il pagamento di un importo
di complessivi fr. 11'355.05.
__________, quale
dipendente interessata dalla misura in questione, impugnava la suddetta
decisione, chiedendo di poter beneficiare dell'aliquota riservata al capofamiglia,
in considerazione del fatto che suo marito era disoccupato dal 16 gennaio 1993.
Con decisione del 26
gennaio 1996, l'autorità di tassazione confermava peraltro l'applicazione
dell'aliquota meno vantaggiosa, adducendo che «la situazione familiare
(senza figli)... potrebbe essere parificata ad una separazione di fatto in
quanto il coniuge è stabilmente residente all'estero».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di
poter beneficiare dell'aliquota prevista dalle tabelle della Divisione delle
contribuzioni per il capofamiglia.
Argomenta che il rifiuto
dell'autorità di tassazione di riconoscere che ella provvede esclusivamente al
mantenimento della famiglia è pure in contrasto con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.,
che sancisce la parità di trattamento fra uomo e donna.
- 3.1.
Sono soggetti all'imposta
alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori
che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro
Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (cfr. art.
233 lett. b LT).
3.2.
L'aliquota applicabile ai
soggetti di imposta di cui alle lett. a e b dell'art. 233 LT è,
in linea di principio, progressiva e tiene conto della situazione familiare del
contribuente (cfr. tabelle per le aliquote). Le percentuali di trattenuta, cioè
le aliquote, sono fissate tenendo conto di tutte le deduzioni concesse dalle
vigenti leggi tributarie (Direttive di applicazione dell'imposta
alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, valide dal 1°
gennaio 1993, cifra 5). La scelta della tabella determinante viene effettuata
in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale per dipendenti
coniugati (cfr. Direttive cit., cifra 15). Le istruzioni
indirizzate dall'Ufficio imposte alla fonte ai datori di lavoro precisano che
al dimorante o stagionale coniugato che svolge attività lucrativa nel Cantone
sono applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo
reddito», quando l'altro coniuge non svolge attività lucrativa alcuna né in
Svizzera né all'estero; sono invece applicabili le aliquote della tabella per
contribuenti «con doppi redditi» quando l'altro coniuge svolge attività
in Svizzera o all'estero o beneficia di una pensione, di una rendita o simile.
A tale regola si deroga solo nel caso in cui il reddito lordo di un coniuge non
supera i fr. 6'000.– all'anno: infatti, trovano allora applicazione le aliquote
della tabella per contribuenti «con un solo reddito» (cfr. Direttive
cit., cifra 15.1).
- 4.1.
Come detto, la ricorrente
ritiene di aver diritto all'applicazione dell'aliquota per contribuenti con un
solo reddito, in considerazione della circostanza che suo marito è stato
licenziato al principio del 1993 e da allora non percepisce più alcun reddito.
Secondo l' Ufficio imposte alla fonte, invece, il fatto che la ricorrente ed il
coniuge non dimostrino un ricongiungimento familiare porta a concludere che si
è in presenza di una «separazione di fatto». Sarebbe inoltre esclusa la
possibilità di considerare il marito della ricorrente quale
"casalingo", per il fatto stesso che non ha figli minorenni a carico.
4.2
Le menzionate disposizioni
circa le aliquote applicabili ai coniugi imposti alla fonte distinguono solo
fra il caso in cui il coniuge imposto alla fonte sia il solo a percepire un
reddito ed il caso in cui invece anche l'altro coniuge consegua un reddito, in
Svizzera o all'estero.
L'Ospedale distrettuale di
__________, nella fattispecie, ha applicato le aliquote per dimoranti con un
solo reddito, ritenendo che la sua dipendente, coniugata, fosse la sola a percepire
un reddito.
L'Ufficio imposte alla
fonte, per contro, ha applicato l'aliquota per «moglie con marito che lavora
all'estero», senza figli a carico. Nelle sue osservazioni al ricorso, peraltro,
l'autorità di tassazione adotta un punto di vista ancora diverso: sostiene
infatti che la signora __________ è «separata di fatto»; questa affermazione
sembra allora presupporre che il problema non sia più quello di stabilire se la
ricorrente è la sola apportatrice di reddito della famiglia, ma piuttosto se
ella non debba essere imposta come una persona sola, cioè come se fosse nubile,
vedova, divorziata o separata. Si deve far notare che, in tale evenienza, non
sarebbe però applicabile la «tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e
stagionali con doppi redditi», che è stata utilizzata ai fini del
calcolo nella decisione impugnata, bensì la «tabella delle aliquote applicabili
a dimoranti e stagionali con un solo reddito».
4.3.
Devono allora essere
tenuti ben separati i due problemi sollevati dal ricorso in esame. In primo
luogo, si tratta infatti di accertare se la ricorrente debba essere considerata
coniugata oppure persona sola. Solo nel caso in cui si dovesse optare per la
prima alternativa ci si dovrebbe poi confrontare con l'ulteriore questione se
anche il marito consegua un reddito all'estero oppure se egli non abbia alcun
reddito proprio.
- 5.1.
La dottrina e la
giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una
unità economica. A tale proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la
capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al
loro reddito globale. I coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, cioè
sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar
im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des
couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl,
Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und
ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
5.2.
Ai sensi dell'art. 10 cpv.
1 LT 1976, applicabile alla tassazione del periodo fiscale 1993-94, «i coniugi
non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente
e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime
dei beni».
La giurisprudenza
sviluppata dalla Camera di diritto tributario, vigente la legge tributaria del
1976, sottolinea come, sintanto che la sentenza di divorzio o di separazione
non sia pronunciata e diventata definitiva, i coniugi conservano il loro
statuto personale di coniugati. L'unione coniugale creata con la celebrazione
del matrimonio (art. 159 CC) si scioglie soltanto con la sentenza di divorzio (art.
143 CC) ed è a seguito di ciò che i coniugi assumono lo statuto personale di
divorziati (cfr. Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, n.
586, p. 114/115). Ciò che non si verifica in caso di separazione dove i coniugi
mantengono lo statuto personale di persone sposate (Deschenaux/Tercier,
ibidem n. 833 p. 158).
Secondo la ratio dell'art.
36 LT (in combinazione con l'art. 10 cpv. 1 e 2 LT), si è però precisato che il
contribuente autorizzato, pendente causa di divorzio o di separazione, a vivere
separato deve essere assimilato a quello separato in base a sentenza definitiva
di separazione (cfr. sent. CDT n. 180/181 del 20 agosto 1990 in
re B.; CDT n. 206 del 28 settembre 1993 in re G.R.P.).
5.3.
Dallo stesso principio per
cui i coniugi devono essere considerati come una unità economica discende anche
la regola, affermata ancora recentemente dalla giurisprudenza cantonale, per
cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente o illimitatamente
– imponibile in Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i
suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi; si procede
cioè all'accertamento, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, dei
redditi imposti nell'altro Stato (CDT n. 104/94 del 25 aprile 1994 in re S.K.,
in RDAT I-1994 n. p.; inoltre StE 1994 B 11.3 n.
8). Tale soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva
risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di
ambedue i coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che
rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti
all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e
redditi (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385).
5.4.
Né la legge né le direttive
dell'autorità di tassazione precisano cosa debba intendersi per «persona
sola» ai fini dell'applicazione dell'apposita aliquota per contribuenti
assoggettati alla fonte. Un'interpretazione coerente con la sistematica della
legge tributaria del 1976 suggerisce però di riprendere il criterio affermato dall'art.
10 cpv. 1 LT: una persona coniugata è tale finché «non legalmente e
effettivamente separata». È solo la nuova legge tributaria, applicabile a
partire dal periodo fiscale 1995-96, che assimila alla separazione legale
quella «di fatto» (art. 8 cpv. 1 LT 1994).
Di fronte alla circostanza
inoppugnabile che la ricorrente è coniugata e non risulta essere in procinto di
divorziare, questa Camera rinuncia pertanto ad entrare nel merito delle considerazioni,
espresse dall'autorità fiscale, circa la sua mancata richiesta di beneficiare
del ricongiungimento familiare.
Si deve, d'altra parte,
tenere presente che il fatto che marito e moglie dispongano ciascuno del
proprio domicilio autonomo non significa ancora che vi sia una separazione dei
coniugi, tale da condurre ad una loro imposizione separata. Nelle relazioni intercantonali,
marito e moglie non si considerano soggetti fiscali separati per il solo fatto
che vivano separati, ma solo qualora venga meno ogni comunione dei mezzi per
l'abitazione ed il mantenimento (DTF 121 I 14 consid. 5b ed
autori citati, in particolare Yersin, Le domicile des époux et la
double imposition intercantonale, RF 43/1988 p. 344).
- Escluso in tal modo
che la ricorrente possa essere considerata persona sola, rimane da interrogarsi
solo sull'applicabilità della tabella per «moglie con marito che lavora
all'estero», come deciso dall'autorità di tassazione, oppure di quella per
contribuente sposato con persona che non percepisce altri redditi.
Al riguardo, la ricorrente
ha prodotto:
• un
«decreto sulla conclusione del rapporto di lavoro», nel quale il direttore
dell'impresa edile __________ - "__________" di __________ attesta
che il signor __________ è stato licenziato il 15 gennaio 1993, senza diritto
al sussidio della cassa integrazione;
• un
certificato della Comunità locale di __________, che attesta la disoccupazione
del signor __________ e l'assenza di ogni reddito personale;
• un
certificato dello stato patrimoniale del Ministero delle finanze sloveno, in
cui non si menziona alcun reddito imponibile.
Di fronte a simili
attestazioni, è difficile negare l'applicazione dell'aliquota per "capofamiglia",
non essendovi alcun elemento a suffragio della tesi dell'autorità fiscale,
secondo cui il coniuge percepirebbe altri redditi in __________.
Né può essere tratta una
conclusione diversa dalla circostanza, sottolineata dall'Ufficio imposte alla
fonte nelle sue osservazioni, che i coniugi __________ non hanno figli
minorenni a carico: le aliquote per dimoranti e stagionali con un solo reddito
prevedono espressamente il caso del contribuente coniugato senza figli minorenni.
- Visto l'esito del
ricorso non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
La ricorrente chiede poi
un'indennità per spese ripetibili. Analogamente a quanto stabilito dalla
giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, si ritiene che l'indennità
sia concessa non solo se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando
il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che essa abbia
agito a titolo gratuito (RCC 1992 p. 433 consid. 2a; DTF
108 V 271). Contrariamente al patrocinio da parte dell'avvocato di
un'assicurazione di protezione giuridica, che non può essere considerato
assistenza giudiziaria gratuita (RCC 1992 p. 273 consid. 4),
invece il patrocinio di un membro di un'associazione per le questioni di
diritto della sicurezza sociale è da ritenere sempre gratuito, anche se i
membri pagano le quote sociali: queste ultime sono infatti dovute indipendentemente
dalla necessità di patrocinio (RCC 1991 p. 439 s. consid. 4; RDAT
II-1993 p. 188).
Ne discende che alla
ricorrente, patrocinata , non può essere assegnata un'indennità per
ripetibili (CDT n. .. del 31 maggio
1995 in re P.P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT 1976 e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 26 gennaio è riformata nel senso che si
rinuncia alla ripresa di fr. 5'793.65.
- Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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