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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.221
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00221
Lugano
13 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 novembre 1996
in
materia di: IC/IFD 94 - IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che __________,
precedentemente domiciliato a __________ (I), è imponibile nel Canton Ticino
dal 1° aprile 1994, quando ha
intrapreso un’attività lucrativa dipendente ed ha acquistato il domicilio a
__________;
-
che, con decisioni del 14
agosto 1995, l’Ufficio di tassazione di __________ gli notificava due
tassazioni d’ufficio delle imposte IC/IFD 1994, per il periodo di assoggettamento
dal 1° aprile al 31 dicembre 1994, ed IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito
imponibile in fr. 80’000.– in media annua;
-
che il contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 28 agosto 1995, nel quale
chiedeva di essere imposto conformemente ai dati contenuti negli allegati
certificati di salario;
-
che, con decisioni del 25
ottobre 1996, l’Ufficio di tassazione effettuava il calcolo del reddito
imponibile, riportando a dodici mesi il reddito conseguito all’inizio
dell’assoggettamento per la durata di 29 mesi, e giungendo in tal modo ad un ammontare
di fr. 74’151.– in media annua;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ fa valere, per la prima
volta, un debito nei confronti del __________, contratto in solido con il padre
__________, domiciliato a __________;
-
che, effettivamente, dalla
documentazione allegata al ricorso e da quella trasmessa alla Camera
dall’Ufficio di tassazione di __________, si evince che, in data 6 giugno 1994,
i signori __________ e __________ hanno contratto un debito solidale di fr.
290’000.–, con interessi del 6%;
-
che, dall’«attestato di
interessi 1994», prodotto con il ricorso, risulta l’avvenuto pagamento di
interessi per un ammontare di complessivi fr. 9’443.20;
-
che, se in linea di
principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due
anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT; art. 41 cpv. 1 DIFD),
tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il
periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito
conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato
a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT; analogo l’art. 41 cpv. 4 DIFD);
-
che, nel caso in esame
sono noti gli interessi pagati nel corso del solo 1994, ma un calcolo
rappresentativo della capacità contributiva richiede la considerazione almeno
anche degli interessi pagati nei primi tre mesi del 1995, in modo tale da
disporre dei dati relativi ad un intero anno;
-
che, infatti, se fossero
dedotti solo gli interessi pagati nel 1994, il contribuente sarebbe penalizzato,
avendo contratto il debito solo nel corso del mese di giugno, mentre
l’assoggettamento è iniziato il 1° aprile 1994 (il calcolo degli interessi complessivi,
da dividere poi fra i due condebitori, sarebbe allora il seguente:
fr. 9’443 x 360 =
fr. 12’591.–);
270
-
che, pertanto, il ricorso
è accolto ma gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché chieda
al contribuente l’estratto degli interessi pagati nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 1995 ed effettui un nuovo calcolo, riportando l’importo che ne risulta
a dodici mensilità;
-
che, nonostante il
sostanziale accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste totalmente a carico del ricorrente, per il fatto che il
ricorso avrebbe potuto essere evitato se quest’ultimo avesse chiesto la
deduzione degli interessi passivi in una precedente fase della procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché effettui
il calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione, estendendo il computo
ai primi tre mesi del 1995.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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