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Numero d'incarto:
80.1996.206
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00206
Lugano
26 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 ottobre 1996
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e
__________, domiciliati a __________ e quindi limitatamente imponibili in
Ticino, sono proprietari da anni, in quanto membri di una indivisione, di un
immobile a __________ dal valore di stima di fr. 86'750.--.
Per il periodo fiscale IC
1995-96 l' Ufficio di tassazione ha esposto ai contribuenti un valore locativo
di fr. 4'664.-.
La tassazione, notificata
ai contribuenti il 19 settembre 1994, non è stata contestata ed è quindi
cresciuta in giudicato.
-
L'11 maggio 1994 I
contribuenti acquistavano un appartamento in condominio a __________ dal valore
di stima di fr. 181'065.-. Il 12 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione notificava
pertanto ai contribuenti la tassazione intermedia relativa all'acquisto di
sostanza immobiliare in Ticino, aggiungendo al reddito e alla sostanza dell'indivisione,
già tassati con la tassazione ordinaria notificata il 19 settembre 1994, il
reddito e la sostanza dell'appartamento condominiale appena acquistato (cfr.
notifica della tassazione intermedia del 18 marzo 1996).
-
Con tempestivo
reclamo all' Ufficio di tassazione del 27 marzo 1996 i contribuenti
contestavano sia il valore locativo dell'immobile dell'indivisione sia quello
dell'appartamento di recente acquisto.
Con decisione del 23
settembre 1996 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando quanto
all'immobile dell'indivisione che la tassazione intermedia ha per oggetto
unicamente gli elementi di reddito e di sostanza toccati dalla tassazione
intermedia stessa e non anche quelli già stabiliti nella tassazione ordinaria.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi Lepori contestano il reddito della sostanza
immobiliare di __________, argomentando che non corrisponde ad alcuno dei
parametri previsti ed è superiore a quello imposto nei precedenti periodi.
-
Ricevibilità di
censure rivolte contro la tassazione di base nell'ambito di un ricorso contro
la tassazione intermedia
5.1
La tassazione intermedia è
fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli
elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100
cpv. 2 LT). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono
commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr.
art. 100 cpv. 3 LT).
Ne consegue che il reclamo
e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli
elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT
n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non
può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni
che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT
n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.).
Nella procedura di reclamo
o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi
soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che
giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi
di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta
(cfr. Masshardt, Commento al DIFD, num. 8 all' art. 96; STF
del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b).
5.2
Orbene, dagli atti
dell'incarto emerge con chiarezza che la tassazione ordinaria IC 1993-94 è
stata notificata ai ricorrenti già il 16 settembre 1994 e che essa è quindi cresciuta
incontestata in giudicato. I ricorrenti non possono quindi più rimettere in
questione gli elementi di reddito e di sostanza di tassazione in occasione
della tassazione intermedia per acquisto di sostanza nel Cantone, poiché non si
tratta con tutta evidenza di fattori toccati dal motivo di tassazione
intermedia. Questi sono, in linea di principio, unicamente il valore della
sostanza acquistata e il relativo reddito.
- Ricevibilità del
ricorso contro la tassazione di base per mancata intimazione
6.1
I ricorrenti accennano
inoltre nel ricorso al fatto che essi non avrebbero mai ricevuto la tassazione
ordinaria (base). Orbene la notifica della stessa è indiscutibile. Risulta
infatti confermato che i ricorrenti non solo hanno ricevuto le bollette
d'imposta con i conguagli, in cui viene espressamente fatto riferimento alla
notifica di tassazione, ma hanno addirittura provveduto a pagarli.
6.2
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell' art.
8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in
diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99
Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,
l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del
termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può
risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che
la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare
la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi
imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una
comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le
insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT
1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato
l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con
lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative
all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto
ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di
ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo
invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata
(DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art.
14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di
Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare
gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della
Legge di procedura per le cause amministrative).
6.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa,
come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono
cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF
115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di
invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona
fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n.
28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un' omessa o irregolare notificazione
di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento.
Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza
dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p.
529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid.
4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920). Se è vero che la mancata o anomala
notificazione di una decisione amministrativa non deve cagionare alcun
pregiudizio alle parti, altrettanto vero è che il destinatario di un' omessa o
irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto d'impugnarla anche
dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua
azione a piacimento. Al contrario, secondo il principio della buona fede, non
appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda, egli deve
agire tempestivamente, onde salvaguardare i propri diritti (cfr. CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. P.)
6.4.
In concreto la tassazione
ordinaria (di base) 1993-94 del 19 settembre 1994 è stata spedita ai
contribuenti per lettera semplice, cosicché l'UT non è in grado di comprovare,
se non per atti concludenti, l'avvenuta intimazione.
Indipendentemente dalla
regolare notifica o meno, ragioni di buona fede ne impediscono comunque ora
l'impugnazione. I ricorrenti non solo hanno ricevuto i diversi conguagli
d'imposta IC per l'anno 1993 e per l'anno 1994, in cui è fatto espresso
riferimento alla notifica della tassazione di base, ma hanno addirittura
provveduto a pagarli, quello del 1993 il 2 novembre 1994 e quello dell'anno
successivo il 4 gennaio 1995.
I ricorrenti avrebbero
dovuto impugnare la tassazione ordinaria 1993-94 al più tardi nei trenta giorni
dal ricevimento del primo dei due conguagli. Accedere ora alla loro richiesta
di esame di merito equivarrebbe ad ammettere, in contrasto con il principio
della buona fede processuale, la facoltà di dilazionare a piacimento l'atto ricorsuale.
- A titolo meramente abbondanziale
si osserva che la decisione dell' Ufficio di tassazione appare del tutto
corretta anche nel merito. L' autorità fiscale ha infatti applicato, per il
periodo in esame, il parametro dl 6,5% al valore di stima del fabbricato di fr.
71'750.-- (e non dell'intera sostanza immobiliare di __________) in ragione
della vetustà della stima (oltre dieci anni). Nel periodo precedente aveva
invece applicato, sempre al valore di stima dell'abitazione, il parametro del
5%.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è definitivo
(art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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