Deductibility of AVS contributions under cash accounting

80.1996.132Autre juridiction11 oct. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayer, a self-employed builder, appealed against a tax assessment for 1995/96 and sought deduction of AVS contributions amounting to CHF 7,337 that were paid in 1995 but related to earlier years. The court held that, on the record presented, the taxpayer used a cash-based approach for expenses and therefore the AVS contributions were deductible only when actually paid. It also stressed that allowing shifting between accounting methods would permit manipulation. The appeal was dismissed and costs of CHF 280 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 cpv. 1 lett. d LT 1994; art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD; deductible AVS contributions for self-employed persons using cash-accounting records are taken into account only upon actual payment. Where the taxpayer does not keep commercial accounts and instead files only rudimentary statements of receipts and expenses, consistency requires that liabilities for social-insurance contributions be treated like other expenses booked on payment. A change of method between periods, or selective treatment of deductions, is inadmissible because it would allow manipulation of the taxable result (consid. 3.4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.132

Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00132

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 3 luglio 1996

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


e __________ , __________ __________ (),

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. __________ , domiciliato a __________ (), è titolare di una ditta individuale di costruzioni edili.

Nella dichiarazione fiscale 1995/96 denunciava redditi da attività indipendente per complessivi fr. 51'294.– nel 1993 e per fr. 54'060.– nel 1994. Fra le deduzioni, chiedeva in particolare che si tenesse conto di contributi AVS per fr. 1'050.– nel 1993 e fr. 13'624.– nel 1994.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 5 aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale in fr. 64'000.– in media annua ed ammetteva le deduzioni per contributi AVS nella misura di soli fr. 3'291.– in media annua. Il contribuente impugnava la suddetta tassazione con reclamo del 2 maggio 1996, chiedendo la deduzione integrale dei contributi AVS indicati nella dichiarazione fiscale. L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 17 giugno 1996, in cui faceva notare che i contributi fatti valere non erano stati ammessi in deduzione dai redditi del 1993 e del 1994 per il fatto che gli stessi, sebbene riferiti agli anni in questione, erano però stati effettivamente versati nel corso del 1995. La loro deducibilità sarebbe stata pertanto possibile solo nell'ambito della tassazione 1997/98.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la deduzione di contributi AVS per complessivi fr. 7'337.–. Dichiara di non essere d'accordo con la decisione dell'autorità di tassazione di non considerare tali versamenti, che a suo avviso si riferiscono al biennio di computo 1993/94.

Nelle rispettive osservazioni del 26 agosto e del 25 settembre 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione cantonale delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze propongono la reiezione del gravame.

  1. 3.1.

Dal reddito sono deducibili i versamenti, i premi e i contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale (art. 32 cvp.1 lett. d LT 1994, art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD). Tali disposizioni si riferiscono ai contributi dei lavoratori dipendenti, indipendenti ed anche delle persone senza attività lucrativa (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 12 ad art. 33 LIFD, p. 131; Richner/Frei/Weber/Brüt-sch, Zürcher Steuergesetz

  • Kurzkommentar, Zurigo 1994, n. 56 ad § 25 LT-ZH, p. 191). Di fatto, tuttavia, i contributi del lavoratore indipendente vengono perlopiù inseriti nella contabilità aziendale, come quelli dei dipendenti (Baur/Klöti-Weber/Ko-ch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 320 ad § 24 LT-AG, p. 391). Non vi è dubbio, d'altronde, che vi sia una stretta relazione tra i contributi AVS ed il reddito da attività lucrativa. Proprio per questa ragione, il Tribunale amministrativo di Zurigo ha avuto modo di precisare che il lavoratore indipendente, che presenta una contabilità sull'incassato, può dedurre i contributi in questione solo al momento dell'effettivo adempimento (ZStP 1995 p. 217 ss.).

3.2.

Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dagli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali (art. 957 CO).

In particolare, i conti d'esercizio e i bilanci annuali devono essere allestiti in modo chiaro e completo, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda (art. 959 CO).

La legge non contiene ulteriori precisazioni sulla natura dei libri contabili e su come devono essere tenuti. La contabilità deve nondimeno rispettare il principio della regolarità, che, pur tenendo conto delle diverse possibili soluzioni (uso di libri, di schede o di supporti elettronici), pone esigenze precise quanto a chiarezza e sincerità, a completezza e alla conservazione delle pezze giustificative (cfr. ad esempio Helbing, L'analyse du bilan et du résultat, 5a ediz., Berna 1988, pp. 17 ss., in particolare p. 21).

Esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale colui che svolge un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno (cfr. art 934 CO e art. 52 ORC).

3.3.

Secondo la legislazione fiscale, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) del periodo di computo oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 199 cpv. 2 LT 1994; analogamente art. 125 cpv. 2 LIFD).

Pertanto, chi, pur esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione, dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Di conseguenza, l'obbligo di registrazione secondo la nuova legislazione fiscale appare esteso rispetto al diritto previgente, concernendo ora tutti i lavoratori indipendenti, senza che vi sia più il limite della cifra d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo altresì gli agricoltori e coloro che svolgono un'attività indipendente a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 409).

3.4.

Per le aziende con ridotto giro d'affari, in particolare per gli artigiani e i piccoli commercianti, l'autorità fiscale permette l'allestimento e la presentazione della contabilità sulla base del solo movimento finanziario delle entrate e delle uscite (c.d. «contabilità sull'incassato»). Il risultato imponibile scaturisce quindi dalla differenza fra entrate monetarie dell'esercizio e uscite monetarie del medesimo esercizio. Non vengono invece presi in considerazione né i crediti da incassare per lavori già finiti o in corso di esecuzione né i debiti per fatture da pagare (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 64; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 128; Widler, Das Buchführungsrecht als Stiefkind des Steuerrechts, in ZStP 1995 p. 124).

  1. Il ricorrente chiede di poter dedurre, nell'ambito della tassazione 1995/96, fondata sui redditi del biennio 1993/94, i contributi AVS dovuti per gli anni 1992 e 1993 ma pagati nel 1995, in virtù di una rateazione concessa dalla Cassa di compensazione.

Il contribuente non è obbligato a tenere la contabilità e non ha effettivamente allegato alla dichiarazione fiscale né bilancio né conto economico. Ha prodotto solo una somma di fatture emesse ed un elenco di spese sostenute per ognuno degli esercizi che costituiscono il periodo di computo per la tassazione 1995/96.

Da quel poco che è possibile evincere dall'esame della documentazione agli atti, egli si è dunque attenuto a criteri contabili sul fatturato per quanto concerne le entrate, mentre ha adottato il metodo del pagato in relazione alle uscite. I conti sono pertanto necessariamente incongruenti, contrapponendo «fatturato» da una parte ed «incassato» dall'altra.

Poiché comunque le spese sono tutte state considerate, attenendosi alle obbligazioni adempiute nel periodo di computo, non si vede per quale ragione dovrebbero essere trattati diversamente i debiti per contributi AVS. Si consideri inoltre che, anche nei periodi precedenti, questi ultimi sono sempre stati dedotti solo nella misura in cui fossero stati effettivamente versati nel periodo di computo, con la sola eccezione dei contributi arretrati degli anni 1987/91, che, sebbene versati solo nel 1993 e nel 1994, sono stati ammessi in deduzione nello stesso periodo fiscale 1993/94, per venire incontro al contribuente, che aveva addotto sopravvenute difficoltà. Non ha bisogno, infatti, di essere dimostrato che un cambio di criterio contabile (dall'«incassato» al «fatturato» e viceversa), da un periodo fiscale all'altro, si presterebbe ad ogni sorta di abuso, permettendo al contribuente di "pilotare" a piacimento la propria tassazione.

Il ricorrente non ha evidentemente ragione di lamentarsi per l'esito della decisione dell'autorità fiscale, poiché, in primo luogo, conserva intatta la possibilità di far valere le deduzioni richieste nel prossimo periodo fiscale e, in secondo luogo, ha già beneficiato di un trattamento di favore – molto discutibile, alla luce dei princìpi fin qui esposti – nell'ambito della tassazione 1993/94.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

deductibilityAVS contributionsself-employmentcash accountingtax assessmentsocial insurance contributionsprocedural coststax appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether AVS contributions for prior years but paid in 1995 are deductible in the 1995/96 tax period

Solution extraite

No; for a taxpayer using cash-accounting style records, AVS contributions are deductible when actually paid, not when they relate to earlier years.

Motifs extraits

The court treated the taxpayer's records as inconsistent but effectively based on cash movements for expenses. Allowing deduction only upon payment avoids arbitrary switching between accounting methods and possible abuse.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs

Solution extraite

The unsuccessful taxpayer must bear the justice fee and procedural expenses.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal.

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