AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.124
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00124
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 21 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è funzionario dell'amministrazione
cantonale a __________.
Nella dichiarazione
fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata l'11 aprile 1995, chiedeva fra
l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a diversi enti di pubblica
utilità, per un ammontare di complessivi fr. 2'600.– per l'imposta cantonale
(IC) e fr. 2'948.– per l'imposta federale diretta (IFD). Faceva inoltre valere
spese di trasporto per complessivi fr. 4'692.–.
Con decisione del 12
febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era concessa
solo nella misura di fr. 500.– per l'IC e di fr. 724.– per l'IFD; quella per
spese di trasporto era commisurata in fr. 2'600.–.
Il contribuente impugnava
la decisione in questione, postulando la deduzione dei versamenti a favore dell'__________
__________ - __________ __________, cui aveva versato nel periodo di computo
ben 1'500 franchi; quanto alle spese di trasporto, osservava come gli fossero
sempre state concesse nella misura richiesta, commisurata peraltro alla
distanza esistente fra il domicilio ed il luogo di lavoro.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 17 giugno 1996, argomentando che i
versamenti documentati non erano deducibili per il fatto di non essere
donazioni bensì quote sociali dovute in base allo statuto dell'associazione.
Quanto alle spese di trasporto, le elevava a fr. 3'100.– «tenuto conto della distanza
tra il domicilio e la sede di lavoro».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede la
deduzione dal proprio reddito delle liberalità effettuate nel periodo di computo
a favore della __________ __________ - __________ __________. Nega che i
versamenti da lui effettuati possano essere qualificati come quote sociali,
tanto più che egli non avrebbe neppure mai versato tali quote e neppure ne
conoscerebbe l'importo. Contesta poi nuovamente la riduzione della deduzione
per spese di trasporto rispetto a quanto ammesso nei precedenti periodi
fiscali.
Deduzione per
liberalità a persone giuridiche esenti
- 3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett.
i LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti
a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in
virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g),
sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino
complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola
prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e
il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000
franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra
nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei
costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio
di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su
considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht,
7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la
deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in
secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione
delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art.
65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le
sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per
il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei
funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede
in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per
il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
- 4.1.
Che l'__________
__________ - __________ __________ rientri fra quelle che beneficiano
dell'esenzione fiscale per il fatto di perseguire scopi di pubblica utilità è incontestato.
La ragione per cui l'autorità di tassazione ha tuttavia negato la deduzione dei
versamenti effettuati dal ricorrente alla suddetta associazione deve ricercarsi
nella circostanza che egli risulta iscritto nell'elenco dei soci, per cui gli
importi chiesti in deduzione sono stati considerati dall' Ufficio di tassazione
come contributi sociali dovuti in base allo statuto.
4.2.
Una condizione per la
deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo
gratuito (causa donandi), cioè né in adempimento di un'obbligazione (causa
solvendi) né per acquistare una controprestazione (causa credendi).
Prestazioni effettuate in adempimento di un obbligo giuridico non sono infatti
«volontarie» (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 457 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 198 s.; ZBl
80 p. 82).
Perciò, le Circolari indirizzate
dalle amministrazioni fiscali federale e cantonale agli uffici di tassazione
escludono la deducibilità delle quote sociali previste dagli statuti e di altri
pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa (Circolare
n. 12 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, dell'8 luglio 1994,
par. IV.1.a; Circolare n. 23 della Divisione delle
contribuzioni, del 28 febbraio 1995, p. 1).
4.3.
Secondo il codice civile,
le contribuzioni dei soci ad un'associazione sono stabilite dagli statuti; se
gli statuti non si pronunciano, i soci devono fornire per quote uguali le
contribuzioni necessarie al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti
sociali (art. 71 CCS). Di solito, tuttavia, le contribuzioni non sono i soli
mezzi di cui dispone un'associazione; ad esse si aggiungono infatti devoluzioni
di ogni genere da parte di sponsor, enti pubblici (sovvenzioni) e di altri
terzi, ivi compresi soci defunti, redditi della sostanza sociale, nonché
liberalità da parte dei soci in base a particolari rapporti contrattuali, quali
p. es. la donazione o il mutuo (Riemer, Die Vereine, in: Berner
Kommentar, vol. I, 3a parte, Berna 1990, n. 6 ad art. 71 CCS, p.
737). Tuttavia, per conseguire il proprio scopo l'associazione si serve in modo
precipuo delle contribuzioni dei soci, che possono assumere le forme più
diverse: contributo di entrata, contribuzione periodica (mensile, semestrale,
annuale ecc.) o non periodica (p. es. contributo straordinario in determinate
occasioni o contributo unico per l'intera o per la rimanente durata dell'appartenenza
all'associazione) in forma pecuniaria o in natura o in forma di prestazioni di
lavoro, prestazione dovuta a responsabilità personale o per la copertura di
perdite, corrispettivo per diritti d'uso, pena convenzionale per violazione di
obblighi sociali, particolari obblighi contrattuali (fideiussioni, mutui, donazioni
ecc.), contributi di uscita (Riemer, op. cit., n. 8 ad art. 71
CCS).
La determinazione delle
contribuzioni da parte dello statuto dell'associazione, conformemente all'art.
71 cpv. 1 CCS, può avvenire anche solo in linea di principio, riservata la
fissazione dal punto di vista quantitativo da parte di un regolamento o di
un'assemblea sociale periodica (Riemer, op. cit., n. 11 ad art.
71 CCS, p. 739). D'altra parte, l'associazione gode di ampia libertà nello
stabilire gli obblighi contributivi (Riemer, op. cit., n. 19 ad art.
71 CCS, p. 744).
4.4.
Dunque, le contribuzioni
dei soci sono la più importante fonte cui l'associazione attinge per finanziare
il perseguimento dei propri scopi sociali. Peraltro, tali contribuzioni
statutarie possono assumere le forme più diverse e ad esse sono assimilati
devoluzioni, sovvenzioni ed altri finanziamenti. Trattandosi di associazioni
che sono esenti dall'imposta in virtù dello scopo pubblico o di pubblica
utilità da esse perseguito, i mezzi finanziari di cui dispone serviranno
necessariamente al perseguimento di tale scopo.
Pertanto, la
giurisprudenza di cantoni che già conoscono da anni la deduzione in esame ha
affermato che chi volontariamente e disinteressatamente entra in un'associazione
con fini di pubblica utilità e si assume l'obbligo di versare contribuzioni
sociali merita la deduzione allo stesso modo di chi fa semplici donazioni
saltuarie; non vi sarebbe infatti alcuna ragione di escludere che una prestazione
si configuri come liberalità per il solo fatto che è stata precedentemente
promessa con l'entrata nell'associazione (ZR 59/1960 n. 141 p.
356). A tale considerazione se ne aggiunge una ulteriore, relativa alle
difficoltà pratiche che sorgerebbero dovendo suddividere i versamenti, che
molto spesso si compongono di un contributo sociale e di una donazione
spontanea (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Urs- prung, op. cit., p.
458).
4.5.
Tornando all'esame della
fattispecie, lo statuto dell'__________ __________ - __________ __________
stabilisce all'art. 16 che «chiunque manifesti un interesse per le attività
svolte dall'Associazione può diventarne socio» ed all'art. 17 che «l'Associazione
preleva una tassa annuale presso i soci, che serve unicamente alle spese
amministrative dell'associazione», precisando ulteriormente che «l'ammontare è
stabilito anno per anno dall'assemblea ordinaria». Il che permette di
concludere che l'Associazione finanzia il perseguimento del suo scopo sociale
non mediante la tassa sociale – la quale serve invece esclusivamente a coprire
le spese amministrative – bensì mediante donazioni, legati, collette e proventi
di spettacoli, esposizioni e altre manifestazioni organizzate appositamente
(cfr. anche l'art. 20 dello Statuto).
Per quanto non sia noto
l'ammontare della tassa sociale per gli anni 1993 e 1994, è del tutto evidente
che i versamenti effettuati dal ricorrente, pari a fr. 1'000.– nel 1993 e fr.
500.– nel 1994, non si riferiscono alla tassa. Non mette conto, d'altronde,
accertare se, ed eventualmente in quale misura, nei versamenti suddetti sia
compresa la tassa sociale, per il fatto che comunque non si tratterebbe di un
contributo destinato all'adempimento di un'obbligazione (causa solvendi) o
all'acquisto di una controprestazione (causa credendi). Ciò che potrebbe
escludere la deducibilità di una prestazione a favore di una persona giuridica,
esentata dall'imposta in virtù del suo scopo pubblico o di esclusiva pubblica
utilità, è infatti soltanto l'eventuale esistenza di una prestazione
corrispettiva dalla persona giuridica alla persona fisica che effettua la
prestazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha certo beneficiato di una
prestazione da parte dell'Associazione di cui è divenuto membro.
4.6.
Per quanto concerne la
richiesta deduzione di fr. 750.– per liberalità, il ricorso è dunque accolto.
Deduzione per spese di
trasporto
- 5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
5.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
5.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
5.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio
1993).
5.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 84, nota 17).
5.3.4.
Aldilà delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi.
- 6.1.
Il ricorrente, domiciliato
a , nei pressi di __________ -, può sicuramente raggiungere
il posto di lavoro nel centro di __________, usando i mezzi pubblici di
trasporto. __________ è infatti collegata al centro di __________ da un servizio
di autopostali, con corse nelle ore in cui sono soliti spostarsi impiegati e
scolari. Da informazioni assunte da questa Camera risulta infatti che vi è una
corsa quotidiana alle 7.26, che giunge alla stazione di __________ alle 7.40; a
mezzogiorno, vi è poi una corsa per Lôro alle 12.05 (arrivo ore 12.15) ed una
da __________ a __________ alle 13.18; alla sera, poi, vi sono diverse corse, a
partire dalle 17.10.
6.2.
Nella notifica della
tassazione del 12 febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione ha ammesso in
deduzione le spese per il trasferimento quattro volte al giorno mediante automobile
dal domicilio al luogo di lavoro, considerando una percorrenza di 20 km al
giorno (4 volte 5 km). Ha così concesso una detrazione di fr. 2'600.–, per i
220 giorni lavorativi. In sede di decisione su reclamo ha concesso un'ulteriore
deduzione di fr. 500.– per tenere conto della distanza fra luogo di lavoro e
domicilio. A tale deduzione se ne aggiunge una di ulteriori fr. 330.– per
doppia economia domestica, per il fatto che il contribuente aveva dichiarato di
consumare circa 10 pasti al mese fuori casa, durante l'inverno.
Nel calcolo allegato alla
dichiarazione, e poi ancora incluso nel ricorso, il ricorrente chiede la
deduzione di complessivi fr. 4'692.– all'anno, per l'andata e il ritorno quotidiani
con l'automobile, nonché per un ulteriore trasferimento quotidiano, a mezzogiorno,
per rientrare al domicilio a consumare il pranzo. Nel suo scritto del 24 luglio
1996, su richiesta della Camera, il ricorrente ha spiegato di aver sommato la
spesa necessaria per due spostamenti quotidiani in automobile (fr. 0.60 x 10 km
x 23 giorni per 12 mesi ) e l'importo di 11 franchi al giorno per l'andata e il
ritorno a mezzogiorno.
Il calcolo proposto è
chiaramente inaccettabile, non solo in considerazione del prezzo indicato per
il rientro al domicilio per il pasto di mezzogiorno, ma anche per l'indicazione
del numero di giorni lavorativi su cui si fonda il calcolo (23 giorni al mese
per 12 mesi).
Le informazioni assunte da
questa Camera presso le __________ hanno, d'altronde, permesso di accertare che
una corsa di andata e ritorno sul tratto __________ -__________ costa,
attualmente, fr. 5.60; vi è poi l'abbonamento mensile, che costa fr. 61.–;
certo il prezzo non era superiore nel periodo di computo. Pertanto, se il ricorrente
impiegasse quattro volte al giorno il mezzo pubblico, cosa che non dovrebbe
presentare particolari disagi, considerato anche l'orario flessibile di cui
godono i funzionari dell'amministrazione cantonale, spenderebbe al massimo fr.
732.–.
In considerazione delle
giustificazioni addotte nel suo scritto, ed in particolare della circostanza
che si serve del mezzo di trasporto privato anche per ragioni di servizio –
come attesta il contratto per l'uso del posteggio al luogo di lavoro – si
ammette tuttavia, eccezionalmente, che egli debba servirsi dell'automobile
privata per recarsi al lavoro.
Il calcolo delle spese di
trasporto deve allora essere così riformato:
km
23,40 (5,850 x 4) x fr. 0,60 x 190 giorni = fr. 2'668.–
km 11,70 (5,850 x 2) x fr. 0,60 x 30 giorni = fr. 211.–
totale fr. 2'879.–
6.3.
La decisione impugnata
deve dunque essere riformata in modo sfavorevole al contribuente, riducendo la
deduzione per spese di trasporto da fr. 3'100.– a fr. 2'900.–.
- Nonostante
l'accoglimento di un petitum, la decisione è modificata a svantaggio del
ricorrente in relazione alla seconda censura. Sono perciò a suo carico la tassa
di giustizia e le spese processuali, nella misura di un quarto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di ulteriori fr. 750.– all'anno per liberalità a
enti di pubblica utilità (____________________), mentre la deduzione per spese
di trasporto è ridotta da fr. 3'100.– a fr. 2'900.–.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un quarto (fr. 100.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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