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Numero d'incarto:
80.1996.101
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00101
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 maggio 1996
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
dall'avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
iscritto a Registro fondiario il 2 ottobre 1995, la signora __________
__________, domiciliata a __________, alienava alla __________ __________
__________ __________ __________ di __________ le part. __________ e __________
del Comune di __________, al prezzo di fr. 860'000.–.
L' Ufficio di tassazione
di Lugano-Città notificava all'alienante la tassazione dell'imposta sugli utili
immobiliari con decisione del 28 gennaio 1996. L'utile imponibile era
commisurato in fr. 750'000.–, pari alla differenza fra il prezzo pagato
dall'acquirente ed il valore di stima risalente a vent'anni prima
dell'alienazione (fr. 110'000.–). L'imposta, calcolata applicando l'aliquota
del 3%, corrispondente ad una proprietà di durata superiore ai trent'anni,
ammontava pertanto a fr. 22'500.–.
- La contribuente
impugnava la decisione in questione con reclamo all'autorità di tassazione,
chiedendo di dedurre quale valore di acquisto degli immobili alienati l'importo
di fr. 800'000.–; a suo avviso, infatti, l' Ufficio di tassazione avrebbe
trascurato la circostanza che ella aveva acquistato nel 1992 la metà degli
oggetti in questione dal fratello coerede, contro il versamento di fr.
400'000.–. Donde la conclusione che il valore degli immobili al momento dell'acquisto
sarebbe stato pari a fr. 800'000.–.
L'autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 28 aprile 1996.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
riduzione dell'utile imponibile a fr. 56'000.–. Rileva che lo scioglimento della
comunione ereditaria, intervenuto il 19 novembre 1992, non è stato allora
imposto. Contesta quindi l'interpretazione delle disposizioni sul differimento
dell'imposizione, adottata dall'autorità fiscale, per il fatto che accollerebbe
al coerede che riscatta l'immobile un onere latente d'imposta di dimensioni
impossibili da stimare.
Nelle sue osservazioni
dell'11 luglio 1996, la Divisione delle contribuzioni propone, in via
principale, la reiezione del ricorso; in via subordinata, il suo parziale
accoglimento.
- 4.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT 1994).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in
considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta,
il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
4.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore
di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale
valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT 1994).
- 5.1.
Nella fattispecie, non
entra in discussione la commisurazione del valore di alienazione, che ammonta a
fr. 860'000.–, come convenuto dalle parti contraenti in occasione della
compravendita oggetto dell'imposta.
È invece controversa la
determinazione del valore di investimento. Poiché la venditrice ha acquistato
la proprietà immobiliare per successione, cioè mediante un negozio giuridico
che beneficia del differimento dell'imposizione, l'autorità fiscale ha fatto
risalire l'acquisto determinante per il calcolo dell'utile e della durata della
proprietà al momento in cui aveva acquistato gli oggetti in questione il de cuius.
In tal modo, l' Ufficio di tassazione ha applicato d'ufficio l'art. 129 cpv. 2
LT e, in considerazione del fatto che l'ing. __________ __________ era stato
proprietario per oltre cinquant'anni, ha considerato quale valore di investimento
il valore di stima ufficiale in vigore vent'anni prima.
A tale punto di vista
dell'autorità fiscale la ricorrente oppone la circostanza che ella non ha
acquistato l'intera proprietà per successione. Al contrario, ella l'ha
acquistata nel 1992 dalla Comunione ereditaria composta da lei stessa e dal
fratello __________ __________. Ritiene quindi che sia quest'ultimo negozio a
costituire il precedente trasferimento determinante per il calcolo dell'utile.
5.2.
Per l'art. 128 cpv. 3 LT
1994, nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è
stato oggetto di tassazione differita secondo l'art. 125 lettere a), b), c),
e), per il valore di acquisto e la durata della proprietà fa stato la
situazione dell'ultimo trasferimento imponibile. Pertanto, il valore di
investimento sarà quello dell'ultima contrattazione che era stata imposta,
ogniqualvolta l'alienante sia divenuto proprietario dell'immobile mediante un
negozio giuridico soggetto a imposizione differita, per uno dei motivi seguenti:
-
successione,
divisione ereditaria, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta
di successione o donazione (art. 125 lett. a LT);
-
trasferimento
tra coniugi, in caso di adozione o scioglimento del regime matrimoniale della
comunione dei beni (art. 125 lett. b LT);
-
scioglimento,
mediante divisione in natura e senza conguaglio in denaro, di proprietà
collettive (art. 125 lett. c LT);
-
trasformazioni,
concentrazioni o scissioni di imprese (art. 125 lett. e LT)
(cfr. Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 185 s.).
Per effetto del
differimento dell'imposizione, infatti, l'acquirente viene trattato come se
avesse già posseduto l'immobile prima dell'alienazione che ha dato luogo al differimento
dell'imposizione. A lui saranno perciò computati, al momento della successiva
alienazione imponibile, la durata del possesso e i costi di investimento di
colui dal quale ha acquistato l'immobile mediante negozio soggetto a
differimento (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 114).
5.3.
Il fatto che l'art. 128
cpv. 3 menzioni, quali casi di acquisto di immobili mediante trasferimento
oggetto di tassazione differita, solo fattispecie previste dalla legge tributaria
del 1994, non significa affatto che quanto disposto da tale norma non valga anche
per fattispecie di differimento previste dall'abrogata legge concernente
l'imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI). Sebbene quest'ultima legge
non menzionasse espressamente l'istituto del differimento dell'imposizione, la
distinzione fra differimento dell'imposizione ed esenzione d'imposta risultava
implicitamente già dall'art. 6 cpv. 2 LIMVI. Tale disposizione divideva infatti
i casi di esenzione previsti dall'art. 3 LIMVI in due categorie: i casi per i
quali l'imposizione veniva soltanto differita (lett. a, b, d, e) e i
casi per i quali l'imposta non veniva prelevata (lett. c, f, g) (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 115 s.).
La volontà del legislatore
cantonale del 1994 di estendere l'applicazione della norma che prevede di
risalire all'ultimo trasferimento che era stato imposto, anche nei casi in cui
vi è stato un differimento dell'imposizione del maggior valore secondo l'art. 3
LIMVI, si evince, sia pure indirettamente, dall'art. 316 LT 1994. Quest'ultima
disposizione disciplina infatti le modalità di calcolo dell'utile immobiliare
per i trasferimenti che avvengono sotto il regime della nuova legge, ma che si
riferiscono a oggetti che, prima della sua entrata in vigore, hanno beneficiato
del differimento dell'imposizione secondo il combinato disposto degli articoli
3 e 6 cpv. LIMVI; si tratta di un numero limitato di casi che tuttavia, secondo
l'art. 125 LT 1994, non sono più al beneficio del differimento dell'imposizione,
cioè i trasferimenti a titolo oneroso da ascendente a discendente (art. 3 cpv.
1 lett. e e art. 6 cpv. 2 LIMVI) e le alienazioni fra coniugi ad
eccezione di quelle effettuate in caso di adozione o scioglimento del regime
matrimoniale della comunione dei beni (art. 3 cpv. 1 lett. d e art. 6
cpv. 2 LIMVI). Per evitare che, per effetto della modifica della legge, parte
dell'utile immobiliare benefici di fatto di una vera e propria esenzione, come
accadrebbe se si considerasse quale valore di acquisto il prezzo pagato per
l'acquisto che aveva beneficiato del differimento, la citata disposizione transitoria
stabilisce che utile e durata della proprietà si determinano risalendo
all'ultimo trasferimento imposto (cfr. Soldini/Pedroli, op. cit.,
p. 387).
Ebbene, se la nuova legge
stabilisce espressamente che si considera, ai fini dell'imposizione dell'utile
immobiliare, il differimento previsto dalla LIMVI ma non più dalla nuova legge
tributaria, a maggior ragione si terrà conto del differimento già previsto
dalla LIMVI ed ancora dalla nuova legge.
5.4.
Diventa centrale, per il
giudizio, la questione se la divisione ereditaria, avvenuta vigente la LIMVI,
abbia dato luogo a differimento dell'imposizione. La risposta è contenuta nella
sentenza CDT n. 102 del 29 maggio 1992 in re E.M. (in RDAT I‑1993
n. 20t p. 348 ss.).
La prassi del Dipartimento
di giustizia, allora competente quale autorità di tassazione del maggior valore
immobiliare, si conformava alla Circolare n. / (mai
pubblicata), secondo cui la divisione ereditaria dava luogo a differimento dell'imposizione.
La soluzione si era affermata soprattutto per il fatto che il differimento
rappresentava la soluzione più vantaggiosa: l'aumento dell'imponibile
(relativo, dato l'aggiornamento periodico dei valori di stima) era perlopiù
compensato dalla riduzione delle aliquote.
La Camera di diritto
tributario, nel citato giudizio, ha invece ritenuto che tale prassi non
trovasse fondamento nella legge. La divisione ereditaria è infatti un
trasferimento di proprietà, i cui effetti, quanto al potere di disporre, sono
quanto meno equiparabili a quelli di una compravendita. In pratica, l'erede che
acquista la proprietà esclusiva sull'immobile è come se avesse acquistato dai
coeredi le parti eccedenti la sua quota ereditaria.
5.5.
Nella fattispecie in
esame, il Dipartimento di giustizia, fedele alla sua prassi, non ha imposto la
cessione della quota, avvenuta il 19 novembre 1992, da __________ __________
alla ricorrente.
D'altra parte, non
potrebbe più procedervi ora, in considerazione della sopravvenuta decadenza del
diritto di imporre, scaduto il termine annuale previsto dall'art. 30 cpv. 1
LIMVI.
5.6.
Si pone allora l'ulteriore
problema se l'omissione della tassazione IMVI per la cessione da __________
__________ a __________ __________, che ha senz'altro comportato un vantaggio
per il primo, possa ora essere opposta alla seconda, per la quale vi è per
contro un lieve pregiudizio.
Analogamente a quanto
deciso nel caso del 1992, citato in precedenza, pare equo considerare lo
scioglimento della comunione ereditaria, intervenuto nel 1992, quale precedente
trasferimento, ai fini del calcolo dell'utile imponibile e della durata della
proprietà, limitatamente peraltro alla quota di un mezzo acquistata in quell'occasione.
5.7.
Il calcolo dell'utile
imponibile e dell'imposta relativa si scinde pertanto in due componenti:
a) imposizione
quota acquistata nel 1992:
valore alienazione fr. 430'000.–
valore di acquisto fr. 400'000.–
costi di investimento fr. 4'000.–
utile imponibile fr. 26'000.–
imposta (aliquota 40%,
meno di 3 anni) fr. 10'400.–
b) imposizione
quota acquistata per successione:
valore di alienazione fr. 430'000.–
valore di stima di 20
anni prima fr. 55'000.–
utile imponibile fr. 375'000.–
imposta (aliquota
3%) fr. 11.250.–
totale imposta
sull'utile immobiliare fr. 21'650.–
- Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto, anche se l'imposta è diminuita solo di fr.
850.–, per effetto dell'aliquota applicabile sulla breve durata del possesso.
Si vuole ancora rilevare
che neppure l'accoglimento del petitum ricorsuale, in merito alla
commisurazione dell'utile, avrebbe peraltro comportato un risultato più favorevole
alla ricorrente. Qualora, infatti, fosse stata accettata la richiesta di
considerare quale precedente trasferimento imponibile la divisione ereditaria
del 1992, l'utile sarebbe sì sceso a fr. 56'000.–, ma l'imposta avrebbe dovuto
essere calcolata applicando l'aliquota del 40% sull'intero utile; l'imposta
sarebbe allora ammontata a fr. 22'400.–. A tale proposito, si rivela temeraria
la richiesta della ricorrente, rappresentata da un legale, di considerare quale
precedente trasferimento lo scioglimento della comunione ereditaria, ai fini
del calcolo dell'utile, e l'acquisto da parte del de cuius, ai fini del
calcolo dell'imposta.
Anche in considerazione di
tale circostanza, non si assegnano ripetibili alla ricorrente. Data la quasi
integrale soccombenza, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico della ricorrente, nella misura di quattro quinti (art. 231 cpv. 1 2a
frase LT).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1996 è riformata nel senso
che l'imposta è ridotta a fr. 21'650.–, conformemente al calcolo proposto al consid.
5.7.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della ricorrente nella misura di quattro quinti (fr. 400.–).
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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