Untimely tax appeal against old assessments and informal replies

80.1995.81Autre juridiction31 mai 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayer appealed to the Ticino Tax Chamber against an alleged 1981 Biasca tax decision and a 1995 reply, arguing that he was taxed above his actual means and that maintenance payments should have been deductible. The court held that the 1981 document was not a formal assessment, that any challenge to the real 1981 assessment was grossly late, and that extraordinary review was also time-barred. The 1995 letter was likewise not an appealable decision. On the merits, the tax office had correctly applied the law then in force; the change allowing the deduction only entered into force on 1 January 1995. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 250 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 111 DIN/DIFD; appeal against tax-office correspondence and old assessments; review deadlines and appealability. A mere reply to an information request is not a formal tax assessment and is not independently appealable. The challenge to the underlying assessment is inadmissible once the assessment has entered into force unchallenged. Extraordinary review is barred if not sought within 90 days of discovering the ground and, in any event, within five years of enforceability. Pre-1995 federal rules on the non-deductibility of maintenance payments to a separated or divorced spouse remain applicable to earlier tax periods; the later statutory change does not retroactively alter final assessments.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.81

Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00081

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

statuendo sul ricorso del 30 marzo 1995

in materia di: IDN 81/82

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 30 marzo 1995 __________ __________, non avendo ottenuto risposte concrete né dall’ Ufficio di tassazione di Bellinzona né da quello di Biasca, inviava a questa Camera uno scritto con cui chiedeva di accogliere “questo suo reclamo”, poiché avrebbe pagato imposte superiori a quanto in effetti poteva disporre (entrate) a causa di un’interpretazione differenziata del suo stato civile: sposato per l’IFD e singolo per il Cantone.

Il 26 aprile 1995 il presidente della Camera di diritto tributario, facendo presente i limiti di competenza dell’autorità giudiziaria, chiedeva a __________ __________ di specificargli quale fosse la decisione contro cui intendeva ricorrere e la data della sua notificazione.

Con scritto del 3 maggio 1995 l’interessato precisava che intendeva ricorrere contro la decisione del 22 dicembre 1981 (millenovecentottantuno), con cui l’ Ufficio di tassazione di Biasca dichiarava legale il prelievo di imposte superiore al reale percepito (entrate), togliendogli cosi ogni possibilità di ricorso in altra sede. Dichiarava altresì di ricorrere contro l’ulteriore decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca dell’ 8 febbraio 1995, che trincerandosi dietro “la legge dice” gli ha imposto pagamenti superiori al suo reddito.

  1. Le richieste di __________ __________ appaiono prima facie manifestamente infondate e temerarie.

2.1.

Innanzi tutto, nella misura in cui il contribuente intende ricorrere contro la decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca del 22 dicembre 1981, la censura si rileva manifestamente intempestiva. Orbene, il 22 dicembre di quell’ anno l’ Ufficio di tassazione di Biasca non ha emesso alcuna decisione formale (notifica di tassazione) nei confronti del contribuente, ma si è limitato a rispondere a una richiesta d’informazioni del 17 dicembre relativa alla deduzione degli alimenti versati alla moglie in materia di IDN. La decisione contro la quale il contribuente avrebbe semmai potuto reclamare allo stesso Ufficio di tassazione e in seguito ricorrere a questa Camera, è la notifica di tassazione dell’ 11 dicembre 1981. La stessa è però cresciuta incontestata in giudicato, non avendo l’interessato presentato reclamo nel termine di trenta giorni, segnatamente non avendo reagito alle precisazioni dell’ Ufficio di tassazione del 22 dicembre 1981 dichiarando formalmente di interporre reclamo contro la notifica della tassazione IDN 1981-82 dell’ 11 dicembre 1981.

2.2.

In ogni caso, ogni rimedio giuridico, anche quello straordinario della revisione, è ormai precluso al contribuente. Infatti, anche in materia di IDN, l’istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta esecutiva (Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446 n. 13; ASA 21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, p. 615). Ne viene che anche il rimedio straordinario della revisione è ormai prescritto da quasi dieci anni.

2.3.

A titolo meramente abbondanziale si conferma, come d’altronde già accennato nello scritto del presidente di questa Camera al contribuente del 26 aprile 1995, che la decisione dell’ Ufficio di tassazione in materia di IDN 1981-82 è perfettamente conforme al diritto federale allora vigente. Solo con effetto dal 1° gennaio 1995 il diritto federale è stato modificato e solo con effetto da quella data normativa federale e normativa cantonale coincidono. Prima d’allora, come ripetutamente spiegato al contribuente, la normativa federale divergeva da quella cantonale: entrambe trovavano autonoma applicazione nell’ambito delle rispettive sfere di sovranità, quella federale in materia di IDN, quella cantonale in materia di IC.

  1. 3.1

Il “ricorso” contesta inoltre la “decisione” dell’ 8 febbraio 1995 dell’ Ufficio di tassazione di Biasca. Orbene, anche in questo caso non si tratta in nessun caso di una decisione formale suscettibile d’impugnativa, bensì dell’ennesima risposta ad uno scritto del contribuente, indirizzato per giunta all’ Ufficio di esazione.

3.2

Si ribadisce comunque, a titolo meramente abbondanziale, che l’ Ufficio di tassazione ha correttamente interpretato e applicato la legge federale per quanto concerne la non deduzione degli alimenti versati dal marito al coniuge separato o divorziato. Solo dal 1° gennaio di quest’anno le richieste del contribuente potranno trovare accoglimento anche in materia di imposta federale diretta in virtù della novella legislativa contenuta nella LIFD.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 111 DIN/DIFD

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 250.--

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribu­nale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del tribunale di appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax appealappealabilitylate filingreview deadlinefinal assessmentmaintenance deductionsfederal tax lawcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the 22 December 1981 Biasca tax-office response was admissible and timely.

Solution extraite

No. The challenged act was not a formal tax assessment; the proper decision was the 11 December 1981 assessment, which became final because no timely objection was filed.

Motifs extraits

The 1981 response merely answered an information request. Any challenge to the underlying assessment was manifestly out of time and the assessment had entered into force unchallenged.

Question juridique clé

Whether extraordinary review remained available against the 1981 assessment.

Solution extraite

No. Review was time-barred because the statutory deadlines had long expired.

Motifs extraits

Review had to be requested within 90 days of discovering the review ground and no later than five years after the assessment became enforceable; those limits had passed by almost ten years.

Question juridique clé

Whether the 8 February 1995 response of the Biasca tax office could be appealed.

Solution extraite

No. It was not a formal appealable decision but another reply to the taxpayer's letter.

Motifs extraits

Only formal tax decisions are subject to appeal; the 1995 document lacked that character.

Question juridique clé

Whether the tax treatment of maintenance payments was unlawful under the then applicable federal law.

Solution extraite

No. The tax office had correctly applied the federal rules then in force; the taxpayer's requested deduction became available only from 1 January 1995 under the new FDFL/LIFD regime.

Motifs extraits

Before 1 January 1995 federal and cantonal rules diverged and applied autonomously in their respective fields; the complained-of treatment conformed to the pre-1995 federal law.

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