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Numero d'incarto:
80.1995.77
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00077
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 aprile 1995
in
materia di: IC 1991 (IC 60/65)
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione IC
1991 l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha ripreso a
titolo di adeguamento di interessi attivi insufficienti un importo di fr.
81’593.-- (cfr. notifica di tassazione del 21 gennaio 1993).
La ripresa è poi stata
confermata con decisione su reclamo del 30 marzo 1995. Secondo l’autorità di
tassazione le modalità del prestito della __________ __________ alla
__________ __________ sarebbero spiegabili unicamente con la vicinanza
tra la varie società __________ (____________________, __________ __________
- __________ __________ ) e il Gruppo __________ -. Il
mancato conteggio degli interessi per l’anno 1991 e il successivo ammortamento
del credito, contabilizzato a PP 1992 per un ammontare di fr. 1’055’272.-,
devono essere considerati quali distribuzioni dissimulate di utile e ripresi ai
fini della determinazione dell’utile imponibile della __________ __________
__________.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ __________, assistita dalla
__________ __________, contesta la ripresa effettuata dall’UTPG. Dopo aver
ripercorso l’istoriato delle diverse società __________, la ricorrente sostiene
che all’autorità fiscale sarebbe sfuggita una circostanza determinante: la
messa in liquidazione della __________ __________ __________ e quindi
l’impossibilità, ostandovi l’art. 960 cpv. 2 CO, di calcolare interessi su un
credito inesigibile.
La ricorrente contesta
inoltre che si possa parlare di distribuzione dissimulata di utili.
All'udienza del 9 giugno
1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; la Camera ha
acquisito agli atti l'incarto fiscale della __________ __________ __________.
- La tesi
dell'autorità fiscale si fonda, come detto, sul presupposto che tra le società
__________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ __________,
__________ __________, costituite tutte nel mese di aprile del 1963 ed
amministrate dagli avvocati __________ __________ e __________ __________, vi
sia un legame particolarmente stretto, e che tale legame sia la sola ragione
per cui la __________ __________ ha concesso alla __________ __________ un
mutuo di importo rilevante e lo ha poi abbandonato. L'UTPG si fonda, a tal
fine, su di una sentenza della Commissione di ricorso in materia d'imposta del Canton
__________ del 5 aprile 1991, nella quale si afferma che l'abbandono di un
credito a favore di una società (società sorella) appartenente allo stesso
azionista cela una distribuzione dissimulata di utili.
La ricorrente contesta la
tesi dell'autorità amministrativa, sottolineando, in primo luogo, le circostanze
in cui è avvenuta la costruzione del condominio di sua proprietà, ed in
particolare il fatto che le due società, che stavano edificando su due fondi contigui,
si erano suddivise determinati costi di costruzione; da ciò sarebbe derivato il
debito della __________ __________ __________ nei suoi confronti, che sarebbe
poi stato in parte rimborsato ed al quale si sarebbero poi aggiunti interessi
per complessivi fr. 676'712,25. In secondo luogo, censura le conclusioni dell'UTPG
circa l'asserita identità di azionariato delle diverse società: ricorda che,
prima dell'entrata in vigore delle norme del codice civile sulla proprietà per
piani e della legge sui fondi di investimento, vi erano molte società
immobiliari che, come quelle di cui si tratta, erano finanziate da fondi di
investimento; nella fattispecie, le società denominate __________ erano finanziate
dal __________ __________, che raccoglieva i finanziamenti di potenziali
acquirenti di appartamenti nel condominio in via di realizzazione.
- 4.1.
Entrano in linea di conto
per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i
prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono
a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio
le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale,
le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b
LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD,
menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione,
d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni
palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale.
4.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht,
7. ediz., Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 275 s.):
-
una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
-
il
fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
-
il
fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare
l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta
a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; inoltre Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 276).
- 5.1.
Sebbene la legge federale
sui fondi di investimento (LFI) sia entrata in vigore solo il 1° febbraio 1967,
gli Investmenttrusts, cioè delle organizzazioni di investimento collettivo
di capitali finalizzate alla suddivisione dei rischi, gestite fiduciariamente
da un'amministrazione indipendente dagli investitori, erano già diffusi da
tempo in Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale
all'Assemblea federale concernente la lege sui fondi d'investimento, del 23
novembre 1965, in FF 1965, vol. III; p. 249 ss.; Amonn, Über die Eigentumsverhältnisse
bei den schweizerischen Investmenttrusts, Berna 1965, p. 3 ss.). Vi erano, in
particolare, fondi di investimento immobiliari, che effettuavano investimenti
mediante delle società anonime immobiliari, le cui azioni erano totalmente o maggioritariamente
detenute dal fondo di investimento medesimo. La necessità di interporre delle
società anonime era dettata dalla impossibilità, per il fondo stesso, il quale
non aveva personalità giuridica, di essere iscritto nel registro fondiario
quale proprietario immobiliare (Lusser, Die Haftungsverhältnisse
bei Anlagefonds, Zurigo 1964, p. 37; Amonn, op. cit., p. 12). Il
patrimonio dei fondi immobiliari si componeva pertanto di azioni di SA
immobiliari e di crediti verso di esse. Le azioni delle società anonime erano
controllate e perlopiù anche amministrate dalla direzione del fondo di
investimento. La società immobiliare operava dunque su incarico della direzione
del fondo. L'adempimento, da parte della società immobiliare, dei compiti
impartiti dalla direzione del fondo era praticamente garantito dal fatto che di
solito vi era identità di persone tra il consiglio di amministrazione della
direzione del fondo e quello della SA immobiliare (Lusser, op.
cit., p. 38 nota 18).
5.2.
Diversamente dalla
struttura giuridica, che era controversa in dottrina, poiché vi era chi
sosteneva che i partecipanti al fondo fossero comproprietari, mentre altri
autori ritenevano che gli investitori avessero meri diritti personali nei
confronti della direzione del fondo (Amonn, op. cit., p. 15 ss.; Messaggio
cit., p. 278), è invece indubbio che dal profilo economico il patrimonio appartenesse
agli investitori; l'amministrazione del fondo agiva sì verso l'esterno in nome
proprio, ma per conto degli investitori (Amonn, op. cit., p. 4).
5.3.
Nella fattispecie,
dall'incarto fiscale della ricorrente emerge una dichiarazione del 13 febbraio
1967, sottoscritta dalla __________ __________ di __________. Tale società, che
si qualifica come "società di direzione del __________ __________ ",
attesta che la ricorrente era debitrice di capitali nei confronti del fondo
stesso. Dalla documentazione relativa ai periodi fiscali immediatamente
successivi alla costituzione della __________ __________ __________,
inoltre, si evince che il bilancio, dal quale risultava il debito in questione,
era stato accettato anche dal fisco, il quale aveva limitato la ripresa del capitale
di terzi alla misura richiesta dalle norme legali sul capitale proprio minimo
(cfr. p. es. decisione su reclamo del 26 novembre 1969 in merito alla
tassazione IC 1963).
La costituzione delle
proprietà per piani relativamente alle case appartenenti alla __________
__________ __________ sarebbe avvenuta solo nel corso del 1972.
Le stesse indicazioni
emergono pure dall'incarto della __________ __________ __________.
È possibile allora
concludere che effettivamente la __________ __________ non era azionista delle
società denominate __________, ma che si limitava a finanziarle, quale società
di direzione del fondo di investimento denominato __________ __________.
Ciò non toglie, tuttavia, che lo svogimento dell'intero rapporto di credito fra
la __________ __________ e la __________ __________ riveli
indubbi caratteri di "prestazione insolita".
Ed il carattere
"insolito" della prestazione non può spiegarsi se non con una stretta
relazione tra le due società, anche senza che occorra in questa sede accertare
in modo decisivo la natura e l'intensità di tale legame.
5.4.
Se, infatti, non ha nulla
di insolito il modo in cui è nato il credito della ricorrente nei confronti
della __________ __________ __________, essendo del tutto comprensibile
che il pagamento di fatture relative ad opere che interessavano due costruzioni
contigue sia stato effettuato da un solo committente, lo stesso non si può più
dire per il successivo svolgimento dei rapporti fra contribuente e debitrice.
La ricorrente sostiene, in
effetti, che all'epoca in cui il credito è sorto, con il pagamento da essa
effettuato, la società creditrice era "sana e in piena espansione",
tanto è vero che negli anni immediatamente successivi, cioè fra il 1976 ed il
1982, ha potuto rimborsare fr. 410'000.-. Sennonché, a partire dal 1983 si sarebbe
registrato un forte calo delle vendite, per effetto della crisi del mercato
immobiliare. Le ultime vendite sarebbero pertanto avvenute a condizioni non più
vantaggiose; in seguito, precisamente nel 1990, la __________ __________
è entrata in liquidazione e non è più stata in grado di rimborsare quanto
dovuto dalla ricorrente. Ebbene, è indubbiamente "insolito" che un creditore,
che si accorge che il suo debitore ha difficoltà economiche e che pertanto
cessa di rimborsare il proprio credito, ometta di chiedere qualsivoglia
garanzia. Ciò è tanto più sospetto, se solo si pensa che, pur lasciando aperta
la questione dei rapporti esistenti fra le società __________, è innegabile che
l'amministrazione della __________ __________ e della __________
__________ era concretamente nelle stesse mani; la ricorrente non potrebbe
di conseguenza sostenere di non essere stata in condizione di rendersi conto
della sopravvenuta crisi della sua creditrice, tanto più che nel ricorso si
sottolinea come la causa del tracollo della __________ __________
__________ sia stata rappresentata dal forte carico di interessi passivi (fr.
872'000.-). Se la __________ __________ è in grado ora di fare una
simile affermazione è solo perché chi la amministra era anche amministratore
della __________ __________ in liquidazione e non poteva pertanto non
accorgersi che il credito nei confronti di quest'ultima era in serio pericolo.
5.5.
Ci si potrebbe chiedere,
certo, se la conclusione cui si è pervenuti giustifichi l'affermazione di
essere in presenza di una distribuzione dissimulata di utili. La risposta non
può che essere affermativa, per il semplice fatto che mediante la rinuncia
della ricorrente al credito si è ottenuto il risultato di compensare parte
delle perdite subite dalla __________ __________ con gli utili
conseguiti dalla ricorrente. Non occorre dimostrare che gli azionisti della
__________ __________ __________, chiunque essi siano e quali che siano
i rapporti esistenti con gli azionisti della __________ __________, non
avrebbero mai accettato di subire una perdita che avrebbe potuto essere evitata
con un minimo di prudenza. L'unica ragione per cui tale trasferimento di
perdite da una società all'altra è stato effettuato deve essere ricercata
nell'esistenza di un legame fra le due società, tale da permettere una
compensazione delle perdite fra l'una e l'altra, al solo scopo di beneficiare
di vantaggi fiscali.
5.6.
Neppure merita
accoglimento l'argomento della ricorrente, secondo cui di fatto non vi sarebbe
stata alcuna distribuzione dissimulata di utili, non risultando in concreto
alcuna riduzione di carico fiscale. In primo luogo, si tratta di un argomento
che dovrà semmai essere esaminato al momento di decidere sul reclamo pendente
contro la tassazione IC 1992, giacché è in tale esercizio che è avvenuto
l'ammortamento del credito. Ma si deve comunque sottolineare sin d'ora che una
simile conclusione si giustificherebbe soltanto qualora fosse già possibile
escludere che nei prossimi esercizi non vi siano utili con i quali la perdita
in questione potrà essere compensata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 600.-
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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