AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.63
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00063
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 1995
in
materia di: IC/91/92 (IC 52/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ - und __________ __________.
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
è proprietario di un'abitazione secondaria nel Comune di __________, al cui fabbricato è stato attribuito
un valore ufficiale di stima di fr. 690'000.-- e al terreno un valore di fr.
85'518.--.
Nella tassazione
intermedia per modifica delle relazioni intercantonali IC 1991-92.--, a valere
dal 1° gennaio 1991 alla fine del periodo fiscale, l' Ufficio di tassazione ha
esposto a __________ __________ un valore locativo di fr.
34'500.--, deducendo da tale reddito le spese di manutenzione e gli interessi
passivi (cfr. notifica di tassazione del 20 giugno 1994, confermata con
decisione su reclamo del 13 febbraio 1995).
- Con tempestivo
ricorso del 13 marzo 1995, presentato direttamente all' Ufficio di tassazione e
da questi trasmesso per competenza a questa Camera, __________ __________
contesta la tassazione intermedia IC 1991-92, chiedendo che la stessa venga
riformata conformemente al riparto intercantonale del Canton __________ a partire da metà 1991 e, meglio,
dalla pentecoste 1991.
Con scritto del 10 giugno
1995 questa Camera chiedeva al patrocinatore del ricorrente di presentare, se
esistente, la dichiarazione di abitabilità dell'immobile rilasciata dal Comune
di __________, come pure ogni altro
documento atto a provare le ragioni dell'asserita inabitabilità o inutilizzabilità
dell'immobile fino alla Pentecoste del 1991. Il termine veniva poi prorogato,
su richiesta dell' Ufficio fiduciario __________
di __________ fino al 25 luglio 1995.
Con scritto del 28 luglio il rappresentante del ricorrente spiega che alcuni
mobili erano già stati messi nell'abitazione a Natale, malgrado l'inabitabilità
della casa a causa della forte umidità, poiché il tetto era stato costruito soltanto
nel mese di ottobre e le forti piogge avevano impedito che la casa asciugasse.
Rileva inoltre che la pulizia della casa è stata effettuata solo in primavera e
che i lavori esterni, tra cui la piscina, il muro di sostegno del giardino e la
strada d'accesso, sono stati portati a termine solo nel mese di giugno.
- Nel presente caso
non è in discussione né la determinazione del valore locativo, né le relative
deduzioni. Litigiosa è unicamente la data a decorrere dalla quale il contribuente
deve essere imposto sul valore locativo: dal 1° gennaio 1991 secondo l' Ufficio
di tassazione, dalla Pentecoste (19 maggio 1991) soltanto secondo il contribuente.
Vero è che il ricorrente
non contesta ma addirittura ammette che il fabbricato, ad eccezione quindi degli
spazi esterni, fosse già stato terminato a fine 1990 e che alcuni mobili erano
già stati portati nella nuova abitazione prima di Natale. Egli contesta unicamente
l'abitabilità a causa dell'asserita umidità e della conseguente insalubrità dell'abitazione.
Nel caso in esame non
risulta che il Comune abbia rilasciato il permesso di abitabilità. Non si può
quindi fare riferimento, come di regola, a tale data per determinare l'inizio
dell'imponibilità del valore locativo. Dagli atti dell'incarto risulta nondimeno
che lo stato delle stime ufficiali è stato aggiornato il 23 marzo 1991. Da
quella data è stato censito il fabbricato; la relativa decisione è stata
notificata il 10 aprile 1991. Si deve quindi ragionevolmente presumere che a
quella data il fabbricato, determinante per stabilire il valore locativo, fosse
terminato ed abitabile, poiché altrimenti non sarebbe stato possibile procedere
alla stima.
Questa Camera ritiene
pertanto di poter dirimere la controversia circa l'inizio dell'abitabilità del
fabbricato, considerando determinante l'indizio costituito dalla data in cui è
stata effettuata la stima ufficiale.
L'imponibilità del valore
locativo, in assenza della dichiarazione d'abitabilità, deve quindi essere
prudentemente fatta risalire al 23 marzo 1991 e non già al 1° gennaio di
quell'anno.
Di nessun rilievo invece
l'obiezione ricorsuale secondo cui i lavori esterni di sistemazione non fossero
ancora terminati, poiché di regola il giardino non concorre, come d'altronde
nel presente caso, a determinare il valore locativo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo è riformata nel senso che la tassazione intermedia IC
1991-92 inizia a decorrere dal 23 marzo 1991.
-
Non si prelevano spese né
tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster