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Numero d'incarto:
80.1995.44
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00044
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 marzo 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 40/95)
presentato da:
__________ __________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il __________ __________
Bü__________ler, domiciliato a __________ (Cantone __________ __________) è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________ e __________
-
che, con decisione del 12
ottobre 1992, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione
IC 1991/92, commisurando il reddito imponibile in fr. 10'013.- e la sostanza in
fr. zero;
-
che, in data 18 ottobre
1994, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale
redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio,
chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con
particolare riguardo alla ripartizione degli interessi passivi;
-
che l' Ufficio di
tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando
altresì che le regole sulla doppia imposizione non limitano la sovranità
fiscale di un Cantone in favore di un altro;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
ribadisce di ritenere non valida la decisione dell'autorità cantonale ticinese,
siccome non conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Cantone __________ Campagna;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di
tassazione per la decisione di merito;
-
che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa (art. 175 cpv. 1 LT) e
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT);
-
che una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT);
-
che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173);
-
che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone
Basilea Campagna;
-
che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
-
che, inoltre, la norma dell'art.
46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche
dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente
è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la
propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene
alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387
ss.);
-
che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che comunque il ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF
nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, consistenti in complessivi fr. 150.-, sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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