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Numero d'incarto:
80.1995.42
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00042
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1995
in materia di: IC 93/94 (IC 38/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- La signora __________ __________
ed il signor __________ __________ sono comproprietari di un immobile,
situato a __________ e composto di due
appartamenti: uno funge da casa di vacanza per il signor __________ e l'altro è affittato a turisti.
Notificandole la
tassazione IC 1993/94, con decisione del 12 settembre 1994, l' Ufficio di tassazione
di Locarno commisurava il reddito aziendale conseguito da __________ __________
in fr. 15'327.-, mentre ammetteva deduzioni dal reddito per complessivi fr.
4'614.-. La contribuente contestava la decisione in questione con reclamo del
1° ottobre 1994, nel quale chiedeva, da un lato, la riduzione del reddito e,
dall'altro, la deduzione dei costi effettivi.
Con decisione su
reclamo del 13 febbraio 1995, l' Ufficio di tassazione riduceva il reddito a
fr. 14'822.- ed elevava le deduzioni a fr. 4'860.- più 183.- per oneri
assicurativi. La motivazione allegata alla decisione spiegava che erano stati
considerati costi non deducibili, in quanto volti all'incremento di valore
dell'immobile, i contributi per l'esecuzione di impianti di evacuazione e depurazione
delle acque ed i costi per l'acquisto di letti, materassi e biancheria. Quanto
ai premi per l'assicurazione dell'immobile, considerato il suo uso parzialmente
privato, ne era ammessa solo una deduzione nella misura di un mezzo.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula la deduzione dei
costi per letti, materassi e biancheria, argomentando che se si volessero
definire costi di investimento si dovrebbe allora tener conto
dell'ammortamento; quanto ai premi assicurativi, sostiene trattarsi di costi
esclusivamente destinati alla manutenzione della proprietà.
-
Nella
fattispecie, occorre confrontarsi con la questione della natura delle spese
sostenute dalla ricorrente per la sostituzione di letti e materassi e per i
premi assicurativi.
3.1
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1
LT).
3.2
Sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT
n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio
1983 in re A.D.R.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re G.K.).
Non sono invece
deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un
immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.
32 lett. e LT). Queste spese sono infatti considerate degli
investimenti: fra esse rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una
canalizzazione (cfr. ASA 41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un
consorzio di bonifiche fondiarie (cfr. RTT 1973 p. 79 ss.) o
ancora i contributi dovuti dal proprietario di un immobile per l'esecuzione di
impianti di depurazione (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re
R.T.). Lo stesso Tribunale federale ha avuto modo di precisare che le spese di
costruzione di una nuova canalizzazione costituiscono spese di manutenzione deducibili
solo se servono alla sostituzione dell'impianto precedente. (STF
del 22 dicembre 1978 in Sammlung BGE n. 563bis = ASA 48 p. 482).
Correttamente ha
operato, pertanto l'autorità fiscale, negando la deduzione delle spese relative
all'allacciamento all'impianto di depurazione delle acque,.
3.3
In linea di principio è
ammessa la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Feldmeier,
Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF 41,
1986, p. 456).
3.3.1
Nel caso della
deduzione delle spese di gestione e amministrazione occorre tuttavia
distinguere tra immobili dati in locazione e immobili abitati dal proprietario
medesimo.
Se l'immobile è
abitato dallo stesso proprietario, infatti, il valore locativo della
propria abitazione è determinato, di regola, nel nostro cantone, in modo
approssimativo, in base a valutazioni che tengono conto dei valori reperibili
quali canoni di locazione nella zona per abitazioni simili o in base a
parametri fondati sul valore ufficiale di stima dell'immobile. In simili casi
la dottrina non ammette la deduzione di tutte le spese effettive, poiché
porterebbe ad ammettere la deduzione di importi effettivi da un valore
determinato non con esattezza, ma in base a valutazioni o a parametri
d'esperienza, che conducono, di norma, a stabilire un valore locativo favorevole
(cfr. Känzig, op. cit., n. 171, p. 658; Feldmeier,
op. cit., p. 456). Di regola, alla determinazione del valore locativo secondo
parametri schematici o d'esperienza corrisponde una deduzione per spese di
manutenzione, amministrazione e gestione forfetaria, che già tiene conto dei
diversi tipi di spese (cfr. Känzig, op. cit., n. 176, p. 665). Va
inoltre rilevato che, proprio per questa ragione, il proprietario non ha la
facoltà di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della
convenienza. La deduzione forfetaria costituisce, in quanto tale, una deduzione
media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato
(cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.). Questa Camera
condivide l'opinione della dottrina relativa che nega la deduzione delle spese
amministrative e di gestione nel caso di proprietari che abitano la propria
abitazione. Diversamente, la deduzione integrale delle spese effettive, incluse
quelle di gestione e amministrazione e non soltanto di quelle di manutenzione
in senso stretto, contrapposta al calcolo del valore locativo secondo parametri
schematici o d'esperienza, avvantaggerebbe il proprietario che abita la propria
casa rispetto a quello che la dà in locazione. Non va infine dimenticato che,
per costante giurisprudenza, questa Camera, ha sempre considerato che le spese
di riscaldamento, così come quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura
ecc. costituiscono dei consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli
inquilini, destinazione di reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT
n. 246 del 10 giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre
1983 in re E.M.; art. 32 lett. a LT e 23 DIFD) (CDT n. 489
del 12 dicembre 1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo,
Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT
II-1991, p. 308).
Il caso è invece
differente quando il proprietario dà in locazione un appartamento: egli
non è infatti imponibile per un valore locativo per un reddito effettivamente
conseguito. Dal reddito locativo lordo vanno quindi dedotte tutte le spese
sopportate, ivi comprese quelle di gestione e amministrazione. Se comprese
nella pigione incassata, anche quelle per l'acqua potabile, l'illuminazione
delle scale, la portineria ecc. sono deducibili (CDT n. 194 del
22 maggio 1981 in re Hi; CDT n. 275 del 4 settembre 1989 in re
F.C.).
3.3.2
Rientrano tra i costi
deducibili, nel caso in cui l'immobile sia abitato dallo stesso proprietario, i
premi d'assicurazione per l'edificio (cfr. Masshardt/Tatti,
Commentario, Lugano 1985, p. 180; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 344), ma non invece quelli
pagati in relazione ad una Hausratsversicherung (cioè ad un'assicurazione
per l'economia domestica, cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 374 s.).
Ne consegue che la
deduzione per l'assicurazione contro i danni dell'acqua e responsabilità civile
dello stabile, pagata per l'intero immobile in comproprietà, deve essere
ammessa senza considerare un'eventuale riduzione del 50% per tener conto
dell'uso privato dell'appartamento.
Se, invece, si tratta
di un immobile di carattere aziendale, si giustifica la deduzione dei premi per
tutte le assicurazioni necessarie all'attività (AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, p. 340). È il caso, nella fattispecie,
dell'assicurazione contro incendi mobilio e dell'assicurazione infortuni per il
personale di pulizia. Dato l'ammontare esiguo degli importi (fr. 220,80 in
media annua), non pare il caso, se non altro per economia di giudizio, di
disquisire sulla parte "privata" di questo costo.
3.3.3
Se un immobile è locato
o affittato ad una terza persona, il proprietario si vedrà rimborsare i costi
per il riscaldamento, per l'illuminazione e per la pulizia, che altrimenti
rientrerebbero fra le spese di mantenimento non deducibili, sotto forma di
costi accessori. A tal fine, è irrilevante che tali spese siano rimborsate in
seguito all'emissione di un conteggio separato, sicché i costi sostenuti dal proprietario
vengono neutralizzati dai pagamenti dell'inquilino, oppure siano comprese nel
canone di locazione, potendo in tal caso essere dedotti dal proprietario quali
costi di esercizio, poiché economicamente non rappresentano reddito da sostanza
immobiliare (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, II ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 163; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 344; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung
von Liegenschaftskosten, Basilea 1986, p. 103).
Analogamente ai costi
descritti, anche quelli relativi all'arredamento ed alla pulizia di un appartamento
non rappresenterebbero, in linea di principio, costi deducibili dal reddito
della sostanza, trattandosi economicamente di meri costi di mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (art. 32 LT: "non possono essere
dedotti... le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia...").
Trattandosi, peraltro, come visto, di un appartamento che viene dato in locazione
già ammobiliato, anche questi costi sono, per finire, posti a carico di quelle
persone per le quali effettivamente rappresentano costi per il mantenimento
proprio e della famiglia, essendo compresi nel canone di locazione oppure
separatamente conteggiati a carico dell'inquilino.
Esaminate le spese di
cui la ricorrente chiede la deduzione, si giustifica la detrazione dei costi
per l'acquisto di letti, materassi e biancheria, nella misura di fr. 880.- più
371,20 nel 1991 e di fr. 127.- più 186,50 nel 1992.
- Da quanto detto
consegue che il ricorso è accolto. Pertanto, non si prelevano né tassa di
giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la
decisione su reclamo del 13 febbraio 1995 è riformata nel senso che le
deduzioni per spese di gestione e manutenzione sono elevate da fr. 4'097.- a
fr. 5'518.- in media annua.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente
Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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