Tax appeal dismissed as filed late after service by registered mail

80.1995.37Autre juridiction14 avr. 1995Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayers appealed against the tax office’s decision declaring their objection against the 1991/92 IC/IFD assessment late. The Chamber investigated the service of the objection decision and found that it had been sent by registered mail on 16 January 1995, so the postal holding period expired on 23 January 1995. The 30-day appeal period therefore ended on 22 February 1995. The appeal filed on 27 February 1995 was untimely. The court also rejected any possible restitution argument as late. The appeal was declared inadmissible and costs of CHF 300 were charged to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 181 cpv. 1 LT; art. 106 cpv. 2 DIFD; service of a decision by registered mail and commencement of the appeal period. A decision is notified upon actual delivery or, if the registered item is not collected, on the last day of the seven-day postal custody period. A subsequent resend of the same decision by ordinary mail does not start a new appeal period, as this would unjustifiably restore the time limit to the negligent addressee. A request for restitution of time must itself be filed within 30 days after the impediment ceases; if the main appeal is already late, a restitution request presented only with that late appeal is likewise untimely (consid. 3-5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.37

Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00037

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995

in materia di: IC/IGD 91/92

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 17 maggio 1993 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, contro la quale i contribuenti presentavano reclamo per iscritto il 12 luglio 1993. Il reclamo veniva dichiarato tardivo con decisione del 16 gennaio 1995, notificata per lettera raccomandata.

  2. Con ricorso del 25 febbraio 1995 __________ e __________ __________ chiedono l'annullamento della decisione con la quale l' UT ha dichiarato irricevibile il reclamo. Allega la fotocopia di una busta dell' Ufficio di tassazione di Locarno che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995.

D'ufficio questa Camera ha esperito ulteriori indagini sulle modalità e la data d'intimazione della decisione su reclamo.

  1. Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso, sia in materia di IC che di IFD, entro trenta giorni dalla loro intimazione (art. 181 cpv. 1 LT e art. 106 cpv. 2 DIFD).

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).

  1. Dagli accertamenti effettuati da questa Camera è emerso che la decisione su reclamo è stata notificata per raccomandata il 16 gennaio 1995. Essendo decorso il termine di giacenza di sette giorni previsti dalla normativa postale il 23 gennaio 1995, la raccomandata è stata retrocessa all' Ufficio di tassazione.

Ne viene che il termine di trenta giorni per presentare ricorso ha iniziato a decorrere da questo giorno ed è scaduto mercoledì 22 febbraio 1995. Il ricorso, datato e spedito il 27 febbraio è quindi tardivo.

Vero è che i ricorrenti allegano al ricorso una busta dell' Ufficio di tassazione che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995. Come ha però potuto essere accertato da questa Camera, si tratta della busta che conteneva la copia della decisione su reclamo che è stata nuovamente inviata a __________ e __________ __________ per lettera semplice. Questo nuovo invio non fa tuttavia decorrere un nuovo termine. Diversamente si finirebbe per restituire al contribuente negligente, senza che ve ne sia motivo giuridico, il termine di impugnazione.

Né i ricorrenti possono in nessun modo sostenere di essere stati tratti in inganno dalla cortesia usata nei loro confronti dall' Ufficio di tassazione, che ha loro reintimato la decisione su reclamo. La fotocopia della decisione da loro prodotta, ancorché "singolarmente" limitata alla seconda pagina, reca in modo chiaro sia la data di spedizione del 16 gennaio 1995 sia la modalità di intimazione, vale a dire per lettera raccomandata. Anzi, l'atteggiamento processuale dei ricorrenti non appare, tutto ben considerato, privo di una certa ingannevole astuzia.

  1. Per quanto precede, non può nemmeno essere presa in considerazione un'eventuale richiesta di restituzione del temine di reclamo, anch'esso decorso infruttuoso, secondo l'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione, non tanto perché la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B; DTF 106 II 173), quanto piuttosto perché anche il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).

Ne viene quindi, nel presente caso, che anche un'eventuale richiesta di restituzione del termine di reclamo deve essere considerata tardiva in considerazione della tardività stessa del presente ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

c. nelle spese di verifica di fr. --.--

per un totale di fr. 300.--

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente Il Segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax assessmentappeal deadlineservice by registered mailpostal custodyrestitution of timeinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the objection decision was filed within the 30-day statutory time limit

Solution extraite

The appeal was late because the registered decision was deemed served on the last day of the seven-day postal holding period, so the 30-day period expired on 1995-02-22.

Motifs extraits

Service occurs upon actual delivery or, for uncollected registered mail, on the last day of the seven-day custody period. The later simple-mail resend did not restart the appeal period.

Question juridique clé

Whether a restitution of the appeal period could still be considered

Solution extraite

Any request for restitution was itself late, since it had to be filed within 30 days after the impediment ceased.

Motifs extraits

Restitution is only possible if no fault is attributable to the taxpayer or representative and the request is made within the statutory time after the obstacle ends; here the appeal was already out of time.

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