AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.281
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00281
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 1989/90 - IC/IFD 1989/90 intermedia
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. , __________ __________ -,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal
1989, anno in cui vi si sono trasferiti dal Canton __________. Non avendo
tuttavia ottenuto il permesso di domicilio prima del marzo 1992, essi sono
stati fino ad allora assoggettati all'imposta alla fonte.
Intendendo tuttavia
procedere ad una loro tassazione ordinaria, l' Ufficio di tassazione di
__________ -__________ indirizzava loro, in data 11 novembre 1992, una lettera
con cui gli chiedeva di documentare i salari ricevuti nel periodo 1987/88 e le
modalità di finanziamento della costruzione dell'abitazione.
Sulla base della
documentazione ricevuta, l'autorità fiscale notificava ai contribuenti, con
decisione del 30 settembre 1994, la tassazione IC/IFD 1989/90, con assoggettamento
a partire dal 16 gennaio 1989. Il reddito del lavoro era commisurato in fr.
132'587.– in media annua, sicché il reddito imponibile, al netto delle
deduzioni concesse, ammontava a fr. 97'444.– per l'IC ed a fr. 100'555.– per l'IFD.
- Il successivo 3
ottobre 1994, i contribuenti scrivevano all' Ufficio di tassazione di
__________ -__________, alla cancelleria di __________ ed all'Ufficio di esazione
una lettera con cui, riferendosi alla suddetta notifica della tassazione,
rilevavano di avere subìto una ritenuta di imposte alla fonte in misura
superiore agli importi accertati con tale decisione e chiedevano dunque alle
autorità in questione di sospendere le domande di pagamento. In conclusione,
facevano notare di avere riscontrato nella notifica stessa «alcune
differenze a vostro favore tra la notifica e i dati che ho fornito» e
chiedevano delle spiegazioni a tale riguardo.
Il 10 ottobre 1994, l'
Ufficio di tassazione confermava ai contribuenti di avere ricevuto il «reclamo
presentato il 03.10.1994 (data del timbro postale) contro le tassazioni sopra
indicate» e si scusava di non poterlo decidere immediatamente. Il 21 luglio
1995, poi, lo stesso ufficio convocava i contribuenti per essere sentiti in
merito al loro reclamo. L'udienza si teneva il 4 agosto 1995 e si concludeva
con la sottoscrizione di un verbale, nel quale si spiegava che la tassazione
1989/90 avrebbe dovuto essere modificata conformemente alle norme sull'inizio
di assoggettamento, che prevedono l'imposizione dei redditi conseguiti dal
momento dell'arrivo nel Cantone e durante almeno un anno, riportati poi a 12
mesi. Si precisava poi che l' Ufficio di tassazione avrebbe emesso una
tassazione intermedia a partire dal 1° settembre 1989, data in cui la moglie
aveva iniziato la propria attività lucrativa.
Sulla base del verbale in
questione, l'11 settembre 1995 l'Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti due decisioni:
• con
la prima, per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1989, riformava in pejus
la tassazione precedente, elevando il reddito del lavoro del marito a fr.
135'697.– ed il reddito imponibile per l'IC a fr. 99'481.– e per l'IFD a fr.
67'295.–;
• con
la seconda, per il periodo dal 1° settembre 1989 al 31 dicembre 1990, aggiungeva
al reddito del marito quello della moglie, portando il reddito imponibile a fr.
152'942.– per l'IC e fr. 94'055.– per l'IFD.
-
Conformemente
all'indicazione dei rimedi giuridici figurante in calce alle decisioni, i
contribuenti impugnavano le stesse con reclamo all'autorità di tassazione,
negando di avere mai interposto reclamo contro la decisione del 30 settembre
1994, la quale era quindi da tempo cresciuta in giudicato. La lettera da loro
inviata all' Ufficio di tassazione in data 3 ottobre 1994 rappresentava infatti
una mera richiesta di informazioni ed era pertanto stata erroneamente
considerata quale reclamo. L' Ufficio di tassazione, con decisioni del 27
novembre 1995, respingeva il reclamo, argomentando che i contribuenti non
avevano negato che il loro scritto dovesse considerarsi quale reclamo, prima di
avere appreso che vi sarebbe stata una reformatio in pejus.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
postulano l'annullamento delle decisioni dell'11 settembre e del 27 novembre
-
Ribadiscono, in primo luogo, che la lettera del 3 ottobre 1994 intendeva
solo contestare le richieste di pagamento delle imposte e, subordinatamente,
richiedere delle informazioni. In nessun modo, dunque, poteva venir meno la res
judicata della decisione del 30 settembre 1994. In secondo luogo, osservano
che la procedura di tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie
è stata avviata dopo il termine triennale di cui all'art. 100 cpv. 4 LT 1976.
-
Diritto
applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire
dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di
ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di
tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura,
disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
5.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti
le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal
fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore
della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I,
II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT
n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Nella fattispecie, la
decisione concernente la tassazione IC/IFD 1989/90 è stata notificata ai
ricorrenti il 30 settembre 1994 e la lettera di questi ultimi, che l'autorità fiscale
ha considerato reclamo, è stata inviata all' Ufficio di tassazione il 3 ottobre
1994. Sia per l'imposta cantonale sia per quella federale, la procedura di
reclamo doveva pertanto essere retta dalle norme della legislazione vigente
fino al 31 dicembre 1994.
- Reclamo contro la
tassazione 1989/90?
La fondamentale
censura dei ricorrenti si fonda sul presupposto che la lettera del 3 ottobre
1994, da loro indirizzata all' Ufficio di tassazione, non rappresenta un reclamo
bensì una mera richiesta di informazioni.
6.1.
Il reclamo deve essere
motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se
un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al
reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176
cpv. 1 LT 1976).
L'autorità fiscale non può
respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver
soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre
1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 198i in re
G.D.).
Scaduto infruttuoso il
termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto
che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la
scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT
n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
6.2.
Analogamente il reclamo
contro la notifica della tassazione in materia di imposta federale diretta
(IFD) deve indicare chiaramente le proposte del reclamante, i fatti a sostegno
e le prove (cfr. art. 101 cpv. 1 I.a frase DIFD). Il reclamante deve produrre
in allegato al reclamo i documenti in suo possesso (cfr. art. 101 cpv. 1 2.a
frase DIFD). Reclami generici e non oggettivamente motivati non vengono presi
in considerazione (cfr. art. 101 cpv. 2 DIFD).
La circostanza che il
contribuente non produca la documentazione non é di per sè motivo d'irricevibilità
del gravame, purché sia motivato in fatto e in diritto e contenga una proposta
(cfr. CDT n. 165 del 12 giugno 1987 in re. F.F., cons. 4; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 240).
6.3.
Né in materia di IC né in
materia di IFD le autorità fiscali pongono particolari requisiti di forma e di
contenuto, proprio in considerazione del fatto che di solito i reclami sono
redatti da profani. È sufficiente che si tratti di uno scritto che contiene una
proposta, una motivazione e un'indicazione dei mezzi di prova. Può dunque anche
bastare una lettera ordinaria, che neppure viene designata "reclamo",
come pure una formulazione sommaria con la quale il reclamante fa una chiara
richiesta (Känzig/Behnsich, op. cit., p. 234 s.).
Quanto, in particolare,
alla motivazione del reclamo, i requisiti sono ancor meno stretti. Sono
sufficienti delle indicazioni tali da permettere di concludere con quale fine
il reclamante abbia contestato la tassazione (Känzig/Behnsich,
op. cit., p. 237).
6.4.
Come si vede, la lettera
del 3 ottobre 1994 appare senz'altro tale da integrare i requisiti del reclamo.
In primo luogo, si riferisce espressamente alla notifica della tassazione
«imposta cantonale 1989-90». È vero che poi i contribuenti si esprimono su
aspetti strettamente legati all'esazione delle imposte, tanto è vero che lo
scritto in questione è indirizzato, oltre che all' Ufficio di tassazione di
__________ -__________, anche alla Cancelleria comunale di __________ ed
all'Ufficio cantonale di esazione. Non vi è dubbio, comunque, che le ultime
frasi della lettera costituiscano un vero e proprio reclamo, laddove i
contribuenti affermano esplicitamente:
«Inoltre,
mi sono accorto di alcune differenze a vostro favore tra la notifica e i dati
che ho fornito, notevolmente riguardo alle voci 17 (contributi di legge, Fr.
15'332 vs 16'286), 21 (spese professionali, Fr. 6'500 vs. 7'451) e 23
(deduzioni sociali - Fr. 4'000 per pagare l'affitto di mia madre che è
pensionata). Sarei molto grato di ricevere una spiegazione di queste
differenze».
Con tali considerazioni,
infatti, i contribuenti hanno chiaramente inteso contestare l'accertamento del
reddito imponibile effettuato dall'autorità fiscale. Si deve, d'altronde,
tenere presente che, se l' Ufficio di tassazione avesse voluto interpretare lo
scritto in questione come una mera richiesta di spiegazioni, probabilmente
avrebbe esposto i contribuenti al pericolo di perdere il termine per impugnare
la tassazione, giacché ben difficilmente essi avrebbero potuto ricevere una
risposta alla loro lettera ed interporre quindi un tempestivo reclamo, entro i
trenta giorni a partire dall'intimazione della tassazione. Non si vede dunque
come si possa rimproverare l'autorità fiscale per avere considerato tale
lettera come reclamo. Come opportunamente rilevato nella decisione impugnata,
d'altronde, i contribuenti non hanno sollevato alcuna obiezione al momento in
cui, pochi giorni dopo avere indirizzato il contestato scritto all' Ufficio di
tassazione, quest'ultimo ha inviato loro una lettera con la quale confermava
«il ricevimento del reclamo presentato il 03.10.1994 (data del timbro postale)
contro le tassazioni sopra indicate» ed avvertiva che l'esame del gravame non avrebbe
potuto avvenire entro breve termine. Né hanno fatto valere alcuna eccezione
quando, il 21 luglio 1995, la stessa autorità fiscale li ha convocati ad
un'udienza presso l'Ufficio di tassazione «in merito al reclamo presentato
contro la tassazione di imposta IC + IFD 1989/90 e 1991/92».
Appare pertanto in
contrasto con la buona fede negare il carattere di reclamo della lettera in
questione, solo dopo avere appreso che la procedura è sfociata in una reformatio
in pejus.
6.5.
Deve per contro essere
condivisa la perplessità manifestata dai ricorrenti in merito alla circostanza
che l' Ufficio di tassazione, pur avendo considerato lo scritto del 3 ottobre
1994 quale reclamo, ha poi intimato due decisioni che indicano quale rimedio
giuridico il reclamo «allo scrivente Ufficio circondariale di tassazione». La
decisione emessa al termine della procedura di reclamo avrebbe infatti dovuto
essere una decisione su reclamo, suscettibile di ricorso alla Camera di diritto
tributario.
Dalla errata indicazione
del rimedio giuridico non è comunque derivato alcun particolare pregiudizio ai
ricorrenti, i quali hanno, al contrario, potuto beneficiare di un grado di
giudizio in più rispetto a quanto previsto dalla legge.
- Tassazione intermedia
per inizio attività della moglie
Infine, i
ricorrenti postulano l'annullamento della tassazione intermedia dell'11 settembre
1995, per inizio dell'attività lucrativa della moglie, adducendo che la procedura
di tassazione intermedia sarebbe stata avviata dopo il termine triennale di cui
all'art. 100 cpv. 4 LT 1976.
7.1.
Per l'imposta federale
diretta la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure a richiesta del
contribuente. Essa può essere fatta nel termine di tre anni dopo la scadenza
del periodo di tassazione a cui si riferisce (art. 96 cpv. 2 DIFD). Analogamente
per l'imposta cantonale diretta la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio
oppure a richiesta del contribuente. Essa è valida in quanto sia iniziata
dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre
anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT
1976).
Non importa quindi che la
procedura sia conclusa entro il citato termine; importa piuttosto che essa sia
stata iniziata entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale cui si
riferisce. L'autorità fiscale deve nondimeno comunicare per iscritto al contribuente
l'inizio della tassazione intermedia e, se necessario, convocarlo per essere
sentito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 422; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 670; CDT n.
286 del 25 giugno 1982 in re P.L.).
Il termine per iniziare o
per richiedere la tassazione intermedia è – come annotano i commentatori argoviesi
a proposito del § 58 cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT –
un vero e proprio termine di perenzione, che non può essere né interrotto né
sospeso (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670).
Una volta intrapresa entro il termine triennale la tassazione intermedia, il
termine di perenzione risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo
svolgimento della procedura di tassazione (AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, p. 671).
Di regola l'Autorità
fiscale manifesterà quindi la propria intenzione di iniziare una tassazione
intermedia, portandola a conoscenza del contribuente, segnatamente notificandogli
l'apertura della procedura di tassazione intermedia (CDT n.
282-283 del 12 dicembre 1994 in re M.P.) o chiedendogli di produrre, con riferimento
a una simile procedura, la relativa documentazione.
7.2.
Nel caso in esame, la
tassazione intermedia avrebbe dovuto essere intrapresa entro il 31 dicembre
1993, giacché il periodo di tassazione cui ci si riferisce (1989/90) è
terminato il 31 dicembre 1990. Ebbene, prima dell'udienza del 4 agosto 1995,
l'autorità fiscale non aveva mai manifestato l'intenzione di dare avvio ad una
procedura di tassazione intermedia.
Né l' Ufficio di
tassazione potrebbe obiettare di non avere saputo prima di allora che la
signora __________ aveva iniziato l'attività lucrativa nel Canton Ticino solo
nel mese di giugno del 1989. Al contrario, già dalla dichiarazione fiscale per
il periodo fiscale 1991/92, inoltrata il 29 settembre 1991, emergeva
chiaramente tale circostanza. La sola ragione per cui l'autorità di tassazione
ha nondimeno omesso di avviare una procedura di tassazione intermedia deve
essere ricercata nello stesso errore che è alla base della reformatio in pejus
con cui, come già visto, si è conclusa la procedura di reclamo contro la
tassazione ordinaria 1989/90. L' Ufficio di tassazione ha cioè ritenuto che la
tassazione per quest'ultimo periodo fiscale dovesse fondarsi sui redditi del
biennio precedente, anziché su quelli dello stesso biennio. Prova ne sia che,
in data 11 novembre 1992, l' Ufficio di tassazione si rivolgeva ai contribuenti
chiedendo loro di trasmettere i certificati di salario per il periodo dal 1°
gennaio 1987 al 31 dicembre 1988, allo scopo di definire la tassazione 1989/90.
Ma, mentre il reclamo
interposto dai contribuenti con la controversa lettera del 3 ottobre 1994 ha
permesso all'autorità fiscale di riparare l'errore commesso, riformando la
tassazione impugnata con riferimento ai primi otto mesi del periodo fiscale
1989/90, l'art. 100 cpv. 4 LT 1976 si oppone ad una analoga modifica per il
resto del periodo di tassazione.
Di conseguenza, per tutto
il periodo 1989/90 i ricorrenti sono tassati sulla base dei redditi conseguiti
nel biennio 1989/90 (in media annua) dal solo signor __________ __________.
- Sebbene il ricorso
sia solo parzialmente accolto, la situazione che ne deriva è, per i ricorrenti,
ancor più favorevole di quanto non sarebbe stata qualora anche il primo petitum
fosse stato accolto e si fosse ripristinata la tassazione IC/IFD 1989/90 notificata
nel settembre 1994.
Pertanto, si rinuncia a
porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali,
mentre è riconosciuta loro un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza è annullata la decisione su reclamo del 27 novembre 1995 (tassazione
intermedia per inizio attività lucrativa della moglie, assoggettamento dal 1°
settembre 1989 al 31 dicembre 1990).
§§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione,
conforme a quella valida per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 agosto 1989,
estendendo il periodo di assoggettamento all'intero periodo fiscale (cioè fino
al 31 dicembre 1990).
- Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
Ai ricorrenti è assegnata
un'indennità di fr. 700.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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