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Numero d'incarto:
80.1995.271
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00271
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 15 dicembre 1995
in
materia di: tassa di bollo
presentato
da:
__________ __________ ,
__________ /,
rappr.
dall'avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 15 marzo 1995, rogato dal notaio __________ __________, la __________
__________ di __________ alienava al signor __________ __________ __________
__________ di __________ (Dubai) la part. n. __________ di __________, al
prezzo di fr. 730'000.–.
Prima di chiedere
l'iscrizione del trapasso a Registro fondiario, le parti stipulavano, in data
1° giugno 1995, un atto aggiuntivo, con il quale modificavano un paragrafo del
contratto, nel senso che le parti prendevano atto che la superficie del fondo sarebbe
stata ridotta di circa mq 15 dopo l'iscrizione stessa. Su tale atto aggiuntivo,
l'archivista notarile applicava una seconda tassa di bollo, considerando quale
valore dell'atto quello della compravendita, cioè fr. 730'000.–; la tassa era
pertanto commisurata in fr. 2'190.–.
Tale decisione veniva poi
confermata, in seguito a reclamo dell'acquirente, con decisione del 15 novembre
1995 dell' Ufficio dei registri di __________.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________
__________ postula l'annullamento della decisione impugnata e l'assoggettamento
della copia del rogito insinuata all'archivio alla sola tassa di archivio di
fr. 50.–. Sottolinea, in particolare, che, trattandosi di un atto aggiuntivo,
allo stesso non può attribuirsi il valore del contratto già precedentemente
iscritto a Registro fondiario. Si richiama quindi all'art. 9 lett. g LB,
secondo cui, in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e
relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola volta.
Nelle sue osservazioni, l'
Ufficio dei registri di __________ aderisce al ricorso.
- 3.1.
È soggetta all'imposta di
bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli istromenti di carattere
determinato o determinabile (art. 19 LB).
L'imposta di bollo sulla
copia degli istromenti destinati all'Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o
frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB).
Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l'ammontare dell'imposta è
invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB).
Soggiacciono inoltre all'imposta di bollo le cartelle ipotecarie (art. 18 LB).
L'aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille
del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
3.2.
L'imposta sul bollo va
considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione
dell'atto. L'applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico
sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico
assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle
cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo
scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF
109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre
1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del
Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16
giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
3.3.
Circa la determinazione
del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall'archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell'atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia
agli art. 9 e 10 LB).
L'art. 9 lett. g
LB, in particolare, prevede che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra
le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una
sola volta ed aggiunge che, se una pattuizione complementare inerente al
medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti
pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Con questa
disposizione, il legislatore del 1986 ha voluto introdurre nella nuova legge
sul bollo una prassi già in uso vigente la vecchia legge. Lo scopo di tale
norma è, secondo l'espressa volontà dello stesso legislatore, di scongiurare
risultati manifestamente iniqui cui potrebbe indurre la natura documentale
dell'imposta di bollo. Si vuole cioè evitare di imporre due o più volte le
successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono
alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure
anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio
cit., p. 48).
Gli esempi citati nel
Messaggio del Consiglio di Stato si riferiscono manifestamente a rapporti
contrattuali che vengono usualmente disciplinati nella forma della scrittura
privata. Come detto, la disposizione in questione è tuttavia applicabile anche
agli istromenti notarili, in virtù del rinvio contenuto all'art. 22 cpv. 3 LB.
3.4.
Il ricorrente ritiene che
la stipulazione di un atto aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico
costituisca un caso di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative
al medesimo oggetto», cui è applicabile pertanto la regola prevista dall'art.
9 lett. g LB.
Al riguardo, deve essere
tenuto presente che la Legge notarile (LN) consente solo eccezionalmente delle
correzioni o delle variazioni e sempre seguendo apposite procedure. In
particolare, dopo la sottoscrizione dell'atto sono ammesse
variazioni soltanto mediante l'apposizione di postille, nel rispetto della procedura
prevista dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o non siano
ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle rettifiche
e integrazioni dell'atto pubblico che si può ritenere servano a rimuovere
errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una modifica del
contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato quest'ultimo,
allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in forma autentica
se si richiede l'atto pubblico. Esso deve essere allestito quale atto
aggiuntivo rispetto al documento che deve essere modificato oppure quale nuovo
documento autonomo (Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht,
Zurigo 1993, pp. 378 e 641; Ruf, Notariatsrecht – Skriptum, Langenthal
1995, p. 378).
L'esigenza di procedere
alla stipulazione di un nuovo atto pubblico per la correzione di un rogito
discende dal principio dell'unità dell'atto e dal principio dell'identità e dell'esattezza
contenutistica della formulazione (Ruf, Die Korrektur
der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).
La necessità di una nuova
stipulazione, rispettosa della forma dell'atto pubblico, anche se si tratta
semplicemente di modificare una pattuizione precedente, è dunque la mera
conseguenza delle rigorose esigenze poste dalla forma autentica richiesta per
determinati atti giuridici.
Non si vede, allora, come
si potrebbe sostenere che il valore dell'atto aggiuntivo corrisponde a quello
dell'atto precedente, che viene modificato. Si tratta, invece, proprio di «stipulazioni
contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le
quali la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto
una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un incremento
di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà imponibile
solo il valore aggiuntivo.
Nessuna conclusione in
senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si
riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione
si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un
contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton
Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.).
- Nella fattispecie,
come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di modificare una
clausola contrattuale: infatti il contratto di compravendita aveva stabilito
che prima dell'iscrizione a RF la superficie del fondo sarebbe
stata ridotta di circa mq 15, in seguito ad una rettifica di confine; tuttavia,
la nuova misurazione non era ancora intervenuta nel momento in cui, pagato il
prezzo, le parti intendevano chiedere l'iscrizione del trapasso. Donde la
decisione di stipulare l'atto aggiuntivo. Ne consegue che la pattuizione
complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla
precedente già assoggettata al bollo.
La decisione impugnata
deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese
processuali, mentre al ricorrente è attribuita un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 novembre 1995 è annullata.
- Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
Al ricorrente è assegnata
un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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