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Numero d'incarto:
80.1995.265
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00265
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 13 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 95/96 int.
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata il __________ 1972, nubile, domiciliata a __________, conclusa
la formazione di assistente geriatrica, dopo un breve periodo di
disoccupazione, ha svolto, a partire dal 24 gennaio 1994, l'attività di
ausiliaria nel settore cure presso il __________ __________ di . Dal
1° dicembre 1994, è nuovamente rimasta disoccupata. Dalla fine di maggio del
1995, quindi, è stata assunta dalla __________ - __________ di
__________, presso la quale è ora apprendista di commercio, con un contratto di
due anni.
In data 19 maggio 1995, la
contribuente chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ -__________ di
poter beneficiare di una tassazione intermedia, in considerazione della
drastica riduzione di stipendio. L'autorità fiscale respingeva l'istanza, con decisione
del 3 agosto 1995, negando che vi fosse uno dei motivi previsti dalla legge per
intraprendere una tassazione intermedia.
Quest'ultima decisione
veniva impugnata dalla contribuente con reclamo del 5 agosto 1995, con cui ella
sosteneva di aver subìto un mutamento duraturo ed essenziale dell'attività
lucrativa in seguito a cambiamento di professione. L' Ufficio di tassazione respingeva
peraltro il reclamo, con decisione del 17 novembre 1995: premesso che «secondo
la giurisprudenza, vi è mutamento di professione quando il genere e il modo di
attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato
professionale, sia con una profonda modificazione dello stesso stato professionale»
e che un altro presupposto è rappresentato dal carattere durevole della
modificazione, l'autorità concludeva che «nel caso in esame, viste le norme
sopraindicate, in questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per
l'effettuazione di una tassazione intermedia».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
concessione di una tassazione intermedia a partire dal maggio 1995. Ripercorse
in modo sommario le difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego, la ricorrente
lamenta la mancanza di una motivazione nella decisione impugnata. Asserisce
quindi di avere senz'altro cambiato professione, essendo passata da aspirante
assistente geriatrica a apprendista di commercio, e di avere altrettanto chiaramente
subìto una riduzione essenziale del salario.
-
Deve essere
preliminarmente esaminata la censura della ricorrente, con cui si lamenta la
carenza di motivazione della decisione impugnata. Per giurisprudenza costante,
infatti, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5
luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia
17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
3.1.
Adìta dal contribuente con
reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1
prima frase LIFD). La decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135
cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
L'art. 4 CF impone alle
autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle
parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da
queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando
l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF
dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre
1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto
amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89).
3.2.
Per far ciò l'autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF
111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re
St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
Basta quindi che le
spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi sui
quali l'autorità giudicante si è basata. L'autorità non è quindi tenuta a
prendere posizioni su tutte le obiezioni e le censure sollevate, segnatamente
su quelle prive di ogni fondamento. Può limitarsi agli elementi essenziali
della decisione (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 85, B III b-c,
p. 535).
In particolare, una decisione
che non prende posizione su tutte le eccezioni di forma sollevate dal
contribuente, ma che tuttavia non gli ha impedito di far valere nuovamente in
sede di ricorso le censure d'ordine, senza pregiudizio alcuno quanto alle
possibilità di impugnativa, non è censurabile di essere carente di motivazione
(cfr. CDT n. 1-2 del 9 febbraio 1987 in re E.F., cons. 6).
3.3.
La motivazione deve dunque
consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione. Solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249).
3.4.
Nel caso in esame, con il
suo reclamo all'autorità fiscale, la ricorrente chiedeva di poter beneficiare
di una tassazione intermedia ai sensi degli articoli 55 lett. c LT 1994
e 45 lett. b LIFD, ritenendo che ne fossero integrati i relativi
presupposti, cioè che fosse intervenuto «un mutamento duraturo ed essenziale
delle basi dell'attività lucrativa» e che questo fosse legato ad un «cambiamento
di professione».
Nella sua decisione,
tuttavia, l'autorità fiscale si è limitata ad esporre i requisiti cui la
giurisprudenza subordina la concessione di una tassazione intermedia fondata
sulle citate disposizioni, osservando cioè che «secondo la giurisprudenza,
vi è mutamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono
profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale,
sia con una profonda modificazione dello stesso stato professionale»; e
precisando ulteriormente che «per poter dare luogo alla tassazione
intermedia la modificazione dev'essere durevole (deve raggiungere un periodo di
almeno due anni)». Fatte queste ineccepibili considerazioni giuridiche,
l'autorità amministrativa ha però concluso lapidariamente che «nel caso in
esame, viste le norme sopraindicate, in questa sede si ritiene non si avverino
i presupposti per l'effettuazione di una tassazione intermedia», senza
peraltro precisare quale dei requisiti enunciati facesse difetto.
La suddetta motivazione
non permette, in altre parole, di stabilire se la tassazione intermedia
richiesta è stata negata perché l'autorità di tassazione ha ritenuto non
esservi stato un cambiamento di professione oppure perché la variazione del
reddito non è sufficiente o ancora perché non è dato il requisito temporale
della durevolezza. Tale chiarimento è peraltro indispensabile, per consentire
al contribuente di esercitare nel migliore dei modi il proprio diritto di
ricorso e di valutare, prima di tutto, l'opportunità di avvalersene.
3.5.
In considerazione del
carattere formale del diritto alla motivazione, la decisione impugnata è dunque
annullata. Gli atti sono conseguentemente rinviati all'Ufficio di tassazione,
affinché proceda ad emettere una nuova decisione nella quale siano indicate le
ragioni per cui, nel caso concreto, si ritiene non siano integrati i
presupposti per una tassazione intermedia.
Da una nota interna,
reperita nell'incarto fiscale, si evince che l'autorità ha messo in dubbio
l'esistenza del requisito della durevolezza, essendo trascorso dal momento del
preteso cambiamento di professione della contribuente un lasso di tempo alquanto
contenuto. A tale proposito, pare comunque il caso di rilevare già in questa
sede che il requisito della durevolezza comporta necessariamente una
previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad una
tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni sull'applicazione
degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente
l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7). Nel caso in esame, la
ricorrente ha prodotto copia di un contratto di tirocinio della durata di due
anni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La decisione su reclamo del
17 novembre 1995 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'autorità di tassazione, per una nuova decisione
motivata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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