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Numero d'incarto:
80.1995.237
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00237
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 8 novembre 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- All'inizio del
periodo fiscale 1993/94, __________ __________, domiciliato a __________, era
coniugato e padre di tre figli. Nella dichiarazione fiscale 1993/94, inoltrata
e sottoscritta dal padre __________, il contribuente non esponeva alcun reddito
ed alcuna sostanza, precisando peraltro di essere studente in Israele e di
vivere modestamente con aiuti ricevuti dalla stessa scuola frequentata.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 settembre 1994, l' Ufficio di tassazione
di __________ -__________ imponeva tuttavia un reddito d'altra fonte di fr.
50'000.– in media annua, corrispondente al valore delle prestazioni in natura
di cui aveva beneficiato; dedotti gli importi previsti per figli a carico, il
reddito imponibile veniva commisurato in fr. 36'500.– per l'IC ed in fr.
35'900.– per l'IFD.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 18 ottobre 1995, ribadendo di essere
studente a __________ e di essere colà mantenuto dalla stessa scuola ed aggiungendo
di beneficiare pure di aiuti finanziari dal padre della moglie.
L'autorità fiscale
confermava peraltro l'imponibilità degli aiuti ricevuti per finanziare gli
studi, anche se riduceva il reddito d'altra fonte a fr. 36'000.– in media
annua.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
riduzione del reddito imponibile a quanto da lui effettivamente percepito, cioè
dollari 1'200.– al mese dallo stesso istituto scolastico "__________
__________ " e dollari 300.– dal padre della moglie. Sostiene che
l'importo complessivo di 1'500 dollari gli basta per il sostentamento.
-
All'udienza del 5
dicembre 1995, appreso dal rappresentante del ricorrente che quest'ultimo vive
con la moglie ed i figli in Israele, le parti hanno concordato, con il consenso
del Presidente della Camera, di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 24'000.–
in media annua, lasciando inalterata la deduzione di fr. 13'500.– per l'IC e di
fr. 14'100.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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