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Numero d'incarto:
80.1995.223
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00223
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi, segretario
statuendo
sul ricorso del 16 ottobre 1995
in
materia di: IC 89/90
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, di professione ingegnere civile, attualmente domiciliato a
__________, era stato imposto nel periodo fiscale 1987-88 su un reddito aziendale
di fr. 170'000.-- e un reddito della sostanza di fr. 12'000.--, da cui venivano
dedotti interessi passivi per fr. 96'468.--, conformemente a quanto concordato
in sede di audizione il 29 settembre 1992 tra autorità fiscale e rappresentante
del contribuente (cfr. decisione su reclamo IC 1987-88 del 30 novembre 1992).
Nella successiva
tassazione IC 1989-90 l' Ufficio di tassazione determinava il reddito aziendale
in fr. 214'520.-- e quello della sostanza in fr. 12'000.--, ammettendo deduzioni
per interessi passivi limitatamente a fr. 24'939.-- (cfr. notifica della
tassazione del 16 agosto 1993 e allegata motivazione).
Il contribuente contestava
il reddito imponibile stabilito dall' Ufficio di tassazione, poiché non si
sarebbe tenuto conto delle spese aziendali fiscalmente deducibili. Contestava
inoltre la riserva tassata degli interessi passivi come pure il riparto degli
stessi (si veda al riguardo la motivazione della notifica della tassazione del
16 agosto 1993).
Nel corso di un'audizione,
il 27 aprile 1994, l' Ufficio di tassazione rinnovava al rappresentante del
contribuente la richiesta di presentazione dei riparti intercantonali d'imposta
emessi dal cantone di domicilio comprovanti la ripartizione della sostanza al
1° gennaio 1989 e dei redditi conseguiti negli anni 1987-88 (periodo di
computo). Non avendo ottemperato all'invito, l' Ufficio di tassazione rinnovava
la richiesta altre due volte, il 1° settembre 1994 e il 9 maggio 1995.
Il 31 maggio 1995 il
__________. __________ presentava per conto del contribuente una proposta di
tassazione, che concludeva a un imponibile di fr. 120'000.-- di media annua.
L'UT, partendo da tale proposta, aggiungeva gli utili della vendita di
__________ __________ di fr. 90'000.-- e gli interessi relativi alla
costruzione di __________ per fr. 99'041.--, definendo così l'imponibile in fr.
214'520.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 18 settembre 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dal __________.
__________, richiamata la precedente tassazione cresciuta in giudicato, chiede
la deduzione di interessi riattivati in ragione di fr. 68'326.--. Contesta
comunque nel principio la tassazione IC 1989-90, mancando ancora il riparto del
Cantone di domicilio e sussistendo quindi tuttora incertezza sul riparto
globale delle perdite accertate a livello svizzero, concludendo nel senso che
il reddito venga azzerato.
-
All'udienza del 7
marzo 1996 il ricorrente ha prodotto il riparto intercantonale del Cantone di
domicilio del 14 novembre 1995. Ciò ha indotto il giudice a invitare le parti a
esaminare in contraddittorio la tassazione IC 1989-90 alle luce delle nuove emergenze.
Il 15 maggio 1996 l'
Ufficio di tassazione ha comunicato a questa Camera d'aver definito, d'intesa
con il rappresentante del ricorrente, il reddito imponibile in fr. 143'000.-- di
media annua, comprensivo di un accantonamento di fr. 400'000.-- per il cantiere
"__________" di __________ da sciogliere entro il 31 dicembre 1994,
e, meglio, come precisato nel verbale di audizione del 14 maggio 1996. Ai soli
fini dell'aliquota il reddito determinante è stato stabilito in fr. 853'053.--,
vale a dire l'importo proposto al ricorrente con lettera del 29 marzo 1996, da
cui sono stati dedotti accantonamenti e costi IMVI per fr. 237'500.-- di media
annua (cfr. riparto intercantonale annesso al citato verbale del 14 maggio
1996; inoltre progetto di riparto annesso allo scritto dell'UT del 29 marzo
1996).
- Dell'esito solo
parzialmente favorevole del ricorso, malgrado la concessione al ricorrente di
un accantonamento di fr. 200'000.-- di media annua, si terrà conto nella
commisurazione della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel
senso che il reddito imponibile viene stabilito in fr. 143'000.-- di media
annua, stante un reddito determinante per l'aliquota di 853'053.-- e, meglio,
come stabilito nel verbale del 14 maggio 1996.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 780.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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