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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.220
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00220
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________ e
__________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi dipendenti della
__________ __________. Con decisione del 10 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione
di __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 86'551.– in media annua per l'IC e in
fr. 96'055.– per l'IFD, e la sostanza imponibile in fr. 23'520.–.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 3 agosto 1995, lamentando l'imposizione
dell'importo di fr. 12'000.– in media annua, figurante nel certificato di
salario del marito alla voce «rifusione di spese, spese di rappresentanza e
simili». Tale rifusione sarebbe stata giustificata, a loro avviso, dalla
necessità di partecipare a frequenti giornate informative, corsi di
aggiornamento, seminari eccetera, neppure integralmente coperti dalla somma di
fr. 12'000.– all'anno pagata dalla ditta da lui diretta.
L'autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 18 settembre 1995, argomentando che le
spese di perfezionamento non erano state documentate. L' Ufficio di tassazione
negava poi la deduzione delle spese per doppia economia domestica, in
considerazione della vicinanza del luogo di lavoro al domicilio del contribuente.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– all'anno,
versato a titolo di rifusione di spese, ribadendone la stretta connessione con
l'attività svolta nell'azienda. Menzionano quindi le conseguenze finanziarie
sopportate dalla famiglia in seguito ad un incidente occorso alla figlia.
Postulano infine la deduzione di fr. 1'584.– per spese di doppia economia
domestica, osservando che la ditta rifonde solo le spese per pranzi con clienti.
All'udienza del 14
dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della
Camera di diritto tributario, di limitare la ripresa sulla rifusione di spese a
fr. 3'000.– all'anno. Di conseguenza, riferendosi la ripresa a quattro anni
successivi, al salario saranno aggiunti fr. 6'000.– in media annua, anziché fr.
12'000.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel
senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 12'000.– a fr. 6'000.– in
media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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