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Numero d'incarto:
80.1995.216
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00216
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 ottobre 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 26
giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a
__________ __________, limitatamen-
te imponibile nel Canton
Ticino per il fatto di avervi acquistato un immobile il 18 giugno 1993, la
tassazione IC 1993/94. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 20'525.--
(reddito della sostanza fr. 25'100.--; deduzioni relative fr. 4'575.--); il
patrimonio in fr. 400'504.-- (valore di stima fr. 410'629.--; debiti privati
fr. 10'125.--).
Con reclamo del 19 luglio
1995, il contribuente contestava la mancata deduzione degli oneri ipotecari e
dei relativi interessi passivi. L'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il
reclamo, elevando le deduzioni relative alla sostanza a fr. 8'146.– e concedendo
ulteriori detrazioni di fr. 268.– per oneri assicurativi e di fr. 540.– per
figli a carico.
-
Con tempestivo
ricorso, inviato all'autorità di tassazione, ma da questa trasmesso alla Camera
di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ impugna
la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione. Lamenta una doppia imposizione
del patrimonio, per il fatto che dal riparto intercantonale provvisorio, emesso
dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio, il patrimonio imponibile
attribuito al Canton Ticino ammonta a fr. 153'236.–, anziché fr. 400'504.–,
come stabilito nella decisione impugnata.
-
3.1.
L'art. 8 cpv. 2 LT recita:
«La deduzione dei
debiti, in capitale ed interessi, è limitata a quelli riconosciuti dalla
presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri
cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta».
Il Tribunale federale,
partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale
di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei
sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno
alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia
di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e
giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p.
260 e riferimenti). Segnatamente:
-
i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito
il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da
attribuire, in relazione all'oggetto cui si riferiscono, al cantone di
situazione dell'immobile;
-
gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF
104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p.
123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti
proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi
patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti);
-
le
deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato
reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione
ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF
104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il
principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche
quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni
risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare
(cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8
novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; CDT
n. - del __________ 1993 in re F.A., in RDAT
__________ -__________ p. __________ ss.).
3.2.
Quanto alla deduzione
degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al
reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello
stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui
risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la
percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la
chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della
sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi
debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò
significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la
determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto
sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I
36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6).
Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della
sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante"
(cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di
interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del
soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività
dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p.
45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT
I-1994 p. 304 s.).
- 4.1.
Il ricorrente si
richiama al riparto intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di ,
chiedendo che la sostanza imponibile nel Canton Ticino corrisponda all'importo
accertato da tale autorità. Tale riparto si fonda tuttavia su un errore manifesto:
la sostanza situata nel Canton Ticino è commisurata in fr. 246'377.–, anziché
in fr. 410'629.– come stabilito correttamente dall'autorità fiscale ticinese
conformemente al valore di stima ufficiale dell’immobile; inoltre, il valore di
ripartizione è stato calcolato applicando a tale valore il coefficiente
previsto per i valori fiscali cantonali del Cantone __________ -
(200%) anziché del canton Ticino (120%). Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che
mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di
limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al
contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht
p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme
federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675;
Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).
Ne consegue che l'autorità
di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i
fattori imponibili accertati dall'autorità competente.
4.2.
Nel caso concreto,
tuttavia, anche la decisione dell'Ufficio di tassazione di __________
-__________ contiene un errore. Mentre la motivazione della decisione dice
«Reclamo ammesso come a domanda», ed infatti è stata concessa la deduzione
proporzionale degli interessi passivi fatti valere, per complessivi fr.
4'381.–, non è stato invece preso in considerazione il debito corrispondente. A
conferma dell'ipotesi che si sia trattato di un errore, va detto comunque che
la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, allegata alla
decisione in questione, considera invece il debito complessivo di fr.
395'000.-, che viene poi correttamente ripartito in proporzione agli attivi di
ogni singolo cantone.
4.3.
Ne consegue che la
decisione impugnata deve essere riformata, nel senso che al Canton Ticino è
attribuita una quota parte del debito ipotecario, corrispondente alla
proporzione dell'intero patrimonio. Alla luce dei dati contenuti nel riparto intercantonale
del 16 settembre 1995, emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio,
ed allegato al ricorso, si giustifica di rettificare anche i rimanenti dati
contenuti nella ripartizione dell' Ufficio di tassazione di __________ -,
anche se si tratta di difformità di poco conto. Devono dunque essere corretti,
p. es., i valori della sostanza situata nel Cantone __________ -, ma
anche gli interessi ipotecari, che ammontano complessivamente non a fr.
24'600.- ma a fr. 23'800.-.
- Viste le
particolarità della fattispecie, caratterizzata da un lato da un errore
dell'Ufficio di tassazione e dall'altro dalla sopravvenienza di un nuovo
elemento (il riparto dell'autorità fiscale del Cantone di domicilio),
suscettibile di influire sulla decisione, appare opportuno annullare la
decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità di tassazione.
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
-
La decisione su reclamo del
21 agosto 1995 è annullata e gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione
di __________ -__________, perché emetta una nuova decisione ed un nuovo
riparto, conformemente a quanto illustrato nella motivazione della presente
sentenza.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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