Intermediate taxation granted after cessation of activity

80.1995.160Autre juridiction27 oct. 1995Granted

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Résumé

The taxpayer challenged the refusal of intermediate taxation after losing employment, receiving unemployment benefits, briefly attempting self-employment, and later returning to unemployment. The Ticino Tax Chamber accepted that the relevant self-employed activity had ceased on 1 October 1992 and ordered the tax office to issue an intermediate tax assessment from that date. The appeal succeeded; no court costs or party compensation were awarded.

Regest

Intermediate taxation; cessation of activity after an unsuccessful self-employed attempt and renewed unemployment. Where the taxpayer, after dismissal and a period of unemployment, undertakes a new self-employed activity that is not sustained and definitively ceases it, the facts may justify intermediate taxation from the date of cessation, even if the taxpayer later returns to unemployment. The tax authority must reassess the taxable situation according to the decisive change in income-generating activity; in the particular constellation, the chamber upheld remand to issue the intermediate assessment (consid. 4). Costs may be waived and no ripetibili awarded where the appeal is resolved on that basis (consid. 5).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.160

Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00160

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 9 agosto 1995

in materia di: IC/IFD 91/92

presentato da:


, __________ - , rappr. da: st.leg. __________ - & __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________ ha lavorato alle dipendenze delle __________ __________ __________ fino alla fine di giugno del 1991. Dal 1° luglio 1991 è stato posto al beneficio delle indennità di disoccupazione, con conseguente sensibile diminuzione del reddito, che - a suo dire - sarebbe sceso nel secondo semestre del 1991 da fr. 65-70’000.-- fr. 38’400.-- (cfr. lettera del contribuente all’Ufficio di tassazione del 27 settembre 1991).

Il 22 gennaio 1992, perdurando la disoccupazione, __________ __________ chiedeva all’UT di essere posto al beneficio della tassazione intermedia.

Il 13 settembre 1993 l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1991-92, in cui gli esponeva in media annua il salario ricevuto nel corso degli anni di computo 1989-90, riconoscendogli nel contempo le deduzione degli alimenti al coniuge divorziato. Gli notificava in pari tempo una tassazione intermedia dal 1° luglio 1992 per modifica degli alimenti, in cui veniva stralciata la deduzione di fr. 30’000.-- per alimenti. Veniva nel contempo respinta la domanda d’intermedia per disoccupazione, mancando i presupposti richiesti dalla legge.


__________ presentava tempestivamente reclamo in data 11 ottobre 1993, proponendo un proprio progetto di tassazione, in cui si tiene conto sia degli alimenti versati al coniuge divorziato sia della diminuzione di reddito conseguente a disoccupazione.

Sentito dall’ Ufficio di tassazione di Locarno in data 19 giugno 1995, __________ __________ dichiarava di ritirare la contestazione nella misura in cui era rivolta contro la tassazione intermedia per cessazione del versamento degli alimenti al coniuge divorziato. Manteneva invece la contestazione per quanto riguarda la richiesta di tassazione intermedia. L’UT rilevava, a questo proposito, che la tassazione intermedia non poteva essere concessa in quanto il contribuente, dopo il primo periodo di tassazione, aveva iniziato una nuova attività indipendente, che però non aveva dato redditi e che, dopo averla cessata, aveva nuovamente ricevuto le indennità di disoccupazione. Donde la decisione su reclamo del 10 luglio 1995, con cui l’UT ribadiva il rifiuto di concedere una tassazione intermedia sia per cessazione definitiva dell’attività, sia per mutamento della professione a seguito di una modifica di almeno del 50% del reddito. Secondo l’UT una tassazione intermedia per cessazione dell’attività potrebbe venire concessa dal luglio 1993, qualora il ricorrente non avesse più ripreso l’attività.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall'avv. __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo e la retrocessione dell'incarto all' Ufficio di tassazione per l'allestimento di una tassazione intermedia, che tenga conto del perdurante stato di disoccupazione.

  2. All'udienza del 3 ottobre 1995 il ricorrente ha precisato di aver iniziato il 15 marzo 1992, dopo diversi mesi di disoccupazione, un'attività a carattere indipendente nel campo della promozione della vendita di un prodotto per la gestione automatizzata dell'energia elettrica della casa, ma di averla cessata già all'inizio dell'autunno a causa della situazione del mercato. Da allora, eccezion fatta per qualche piccola consulenza, non ha più lavorato e all'inizio del 1993 si è poi deciso di riannunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione, dalla quale ha ricevuto ancora per qualche tempo delle indennità e, meglio, fino a scadenza del periodo biennale dall'inizio della disoccupazione, cioè fino al 30 giugno

Sempre in occasione dell'udienza il ricorrente ha precisato di aver intrapreso all'inizio del 1995 un'attività nel campo del Trading, svolta a partire dal __________, Stato nel quale però non ha la residenza, risultando tuttora domiciliato in Ticino. Finora l'attività non avrebbe dato frutti, ma le prospettive , già in un futuro prossimo, sarebbero buone.

Data la particolarità della fattispecie, dopo esame delle diverse tesi sostenibili, il giudice ha proposto di allestire una tassazione intermedia per cessazione dell'attività dal 1° ottobre 1992, data in cui il ricorrente ha smesso l'attività indipendente, che aveva intrapreso, senza successo, dopo essere stato licenziato dalla __________ __________ __________ e essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, restando riservata la facoltà dell'UT di emettere una nuova tassazione intermedia, nel corso del 1995, in considerazione della nuova attività iniziata nel campo del Trading.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT-1976; 231 LT-1994 e 144 LIFD;

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'emissione di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività dal 1° ottobre 1992.

  1. Non si prelevano né spese né tassa gi giustizia; non si concedono ripetibili.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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