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Numero d'incarto:
80.1995.13
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00013
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 gennaio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1991-92, notificata il 30 luglio 1993, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio
esponeva a __________ __________ e a sua moglie __________ un reddito aziendale complessivo di
fr. 100'000.--, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di soli fr.
10'765.-- di media annua. La decisione di aumentare il reddito aziendale di
quasi fr. 90'000.-- rispetto a quanto dichiarato veniva motivata con il fatto
che il contribuente con i redditi dichiarati non era in grado di giustificare
il dispendio denunciato negli anni di computo 1989-90.
-
Assistito dalla __________ __________
__________ __________,
presentava reclamo.
In occasione
dell'audizione del 26 ottobre 1994 l' Ufficio di tassazione metteva il contribuente
al corrente del movimento finanziario che aveva portato ad aumentare in via
valutativa il reddito aziendale a fr. 100'000.-- di media annua. Il suo
rappresentante si riservava di produrre entro l' 11 novembre 1994 la documentazione
che era già stata precedentemente richiesta al contribuente con la
convocazione.
Il 19 dicembre 1994 l'
Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, poiché nessuna documentazione a
giustificazione del dispendio era stata prodotta malgrado le reiterate
richieste.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi Lemme chiedevano sostanzialmente l'annullamento
della decisione su reclamo del 19 dicembre 1994 e la concessione di
un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione richiesta.
-
4.1
Il presidente della Camera
di diritto tributario, con ordinanza del 15 febbraio 1995, impartiva ai
ricorrenti un termine di 20 giorni per produrre la necessaria documentazione,
elencandola partitamente.
L'avv. __________ __________,
con lettera del 3 marzo 1995, chiedeva una proroga fino al 31 marzo 1995 per
presentare quanto richiesto. Il 4 aprile 1995 la __________
__________ chiedeva un'ulteriore proroga
fino al 15 aprile.
Il 27 aprile 1995 la __________ __________
produceva il contratto di locazione dell'esercizio pubblico da __________ a __________
-__________ dal 1° febbraio 1992 e una
lettera del 12 aprile 1995 della Banca __________
__________ relativa alla consegna di un
assegno 8 gennaio 1990 a __________ di
DM 235'000.--, addebitato al conto corrente di una terza persona. La __________ __________
faceva inoltre presente che l'automobile __________
MB __________ SL, intestata a __________, era in realtà di proprietà del
fratello residente in __________. Il 2
giugno il rappresentante del contribuente produceva il conto economico e il
bilancio al 1° gennaio e al 31 dicembre 1991del’ __________
__________ di __________ e uno scritto dell'avv. __________
__________ a nome e per conto della __________ __________
__________ di __________ relativa all'importo delle ipoteche sul fondo n. __________ di __________
e agli interessi scaduti.
4.2
La documentazione raccolta
veniva pertanto consegnata brevi manu all' Ufficio di tassazione perché potesse
esaminarla, se del caso in contraddittorio con il patrocinatore dei ricorrenti.
Gli incontri che hanno avuto luogo e che hanno consentito di esaminare se la
documentazione prodotta era idonea a modificare il calcolo del dispendio, non
hanno dato alcun esito. Il 31 luglio 1996 la __________
__________ informava infine l'UT di aver
deposto il mandato con effetto immediato, non avendo ottenuto riscontro da
parte dei ricorrenti a due sue precedenti lettere.
L'incarto è pertanto stato
retrocesso il 5 agosto 1996 a questa Camera per la decisione di merito.
- 5.1
Secondo l' art. 33 LT il
reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).
Questa Camera, per
costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i
redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un
valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi
dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del
22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
5.2
Orbene, se si verifica il
calcolo del dispendio, allestito dall' Ufficio di tassazione e a più riprese
discusso in contraddittorio con i diversi patrocinatori dei ricorrenti, alla
luce della documentazione prodotta, non si può far altro che confermare la
decisione dell' Ufficio di tassazione.
Se è vero, in effetti, che
all'inizio di gennaio del 1990 era stato emesso dalla Banca __________ __________
e consegnato a __________ __________ un assegno di DM 235'000.--, è altrettanto
vero che circa un mese dopo __________ ha
acquistato una vettura __________ MB __________ SL del valore di circa fr.
200'000.--, il cui acquisto non era stato considerato dall' Ufficio di
tassazione nel calcolo del dispendio, ma che invece avrebbe dovuto senz'altro
esserlo. L'operazione di finanziamento e acquisto della Mercedes non influisce
quindi sul calcolo del dispendio. Essa risulta sostanzialmente neutra.
5.3
I ricorrenti hanno inoltre
prodotto la prova del debito di fr. 330’000.--, garantito da cartelle
ipotecarie, concesso dal __________ __________ __________
__________ e assunto in secondo tempo
dalla __________ __________ __________.
Anche tali documenti non
modificano in nulla il calcolo del dispendio. Il debito in questione grava la
sostanza di __________, posseduta in
comproprietà in ragione di un mezzo con __________
__________. L’ Ufficio di tassazione ha
infatti considerato nel calcolo della disponibilità del contribuente un importo
di fr. 165’000.--, pari alla metà del debito complessivo, conformemente alla
clausola n. 2 dell’atto pubblico del 29 agosto 1990 denominato “contratto di
rettifica di compra-vendita”.
5.4
Né è idoneo a modificare
il calcolo del dispendio il fatto che il ricorrente abbia ceduto dal 1°
febbraio 1992 la gestione dell’ __________
__________ di __________ a __________ __________ -__________.
Si tratta invero di circostanza che non influisce sulla tassazione ordinaria
IC/IFD 1991-92, basata sul periodo di computo 1989-90, ma idonea semmai a
giustificare, se ne sono date tutte le condizioni, l’allestimento di una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività. Sarà comunque compito dell’ Ufficio di
tassazione pronunciarsi su questo aspetto.
5.5
Deve quindi essere
confermato il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di tassazione, che
a fronte di entrate per complessivi fr. 220’576,50 (quota parte del prestito
originario del __________ __________ pari a fr. 165’000.--; prelevamenti
privati 1989-90 per complessivi fr. 55’756,50) riscontra uscite per fr.
359’415.-- (acquisto quotaparte fondo con __________
per fr. 315’000.--; interessi passivi, oneri assicurativi, imposte cantonali e
federali, spese legali di acquisto del fondo, per complessivi fr. 44’415.--),
ossia una maggior uscita di fr. 138’839.--, alla quale va aggiunto, in ragione del
sistema contabile scelto dalla fiduciaria che ha allestito la contabilità al
ricorrente, l’utile dichiarato nel biennio di fr. 21’531.-- e il necessario per
vivere durante due anni, prudentemente valutato dall’ Ufficio di tassazione in
circa fr. 40’000.--.
- L’ iter procedurale
ha messo in evidenza un atteggiamento processuale non collaborativo da parte
dei ricorrenti, per non dire chiaramente defatigatorio, come è testimoniato
dalle innumerevoli richieste di proroga e dai frequenti cambiamenti di patrocinio.
Di ciò si terrà conto nel
giudizio sulle tassa di giustizia e sulle spese (cfr. art. 185 cpv. 2 LT 1976).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 1'150.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo ((art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna art. 112 DIFD (art.
184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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