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Numero d'incarto:
80.1995.108
Data decisione, Autorità:
14.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00108
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1995
in
materia di: IC 93/94 (IC 89/95)
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliata ad __________ fino al 31 dicembre 1994, svolge
l'attività di consulente PR a titolo indipendente. Non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale 1993/94, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le
notificava con decisione del 27 giugno 1994 la tassazione d'ufficio IC/IFD
1993/94. In essa, commisurava il reddito aziendale in fr. 65'000.- ed il
reddito imponibile in fr. 64'000.-. La contribuente interponeva tempestivo
reclamo, allegando la contabilità 1991/92 e chiedendo di volere di conseguenza
modificare la tassazione per apprezzamento. L'autorità fiscale chiedeva allora
alla reclamante dei chiarimenti circa determinate spese contabilizzate e, non
avendo ricevuto alcuna risposta, riduceva l'imponibile a fr. 50'000.- in media
annua, argomentando che comunque le entrate risultanti dalla contabilità non
coprivano il suo dispendio.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ produce alcune
fatture a comprova di spese risultanti dalla contabilità nonché il contratto di
locazione stipulato nel 1981.
-
3.1.
Secondo l'art. 33 LT il
reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).
Questa Camera, per
costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i
redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un
valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi
dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr. sent. CDT n. 67 del 22
febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re
Z).
3.2.
Come detto, l’autorità
fiscale ha ritenuto che il reddito aziendale dichiarato dalla contribuente non
fosse proporzionato al suo dispendio. Non occorre, allora, fare altro che
verificare il calcolo effettuato dall’ Ufficio di tassazione (dispendio nel
biennio 1991/92), tenendo presente, peraltro, che, come risulta dal contratto
di locazione allegato al ricorso, l'importo mensile di fr. 1'800.- si riferisce
al canone pagato dalla ricorrente e dal suo convivente, sicché lo stesso deve
essere dimezzato.
Mancando ogni
documentazione al riguardo, i premi della cassa malati vengono commisurati, per
economia di giudizio, in fr. 3'300.- all'anno, pari all'importo massimo ammesso
in deduzione ai fini dell'imposta cantonale per il periodo fiscale 1993/94.
Quanto alle spese per l'automobile, pare più che prudenziale il modo di
procedere dell'autorità fiscale, che ha ripreso, a titolo di parte privata, la
metà delle spese contabilizzate, ovvero fr. 6'300.- per il 1991 e fr. 5'000.-
per il 1992.
Per i costi relativi al
sostentamento, all’abbigliamento, alla biancheria, all’igiene, alla salute e
agli oneri domestici, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello prevede un importo mensile di fr. 940.- per persone sole (cfr.
Tabella del minimi di esistenza, del 1° aprile 1992). Nella fattispecie,
quantificando il fabbisogno mensile in fr. 900.-, per tener conto del fatto che
la ricorrente formava una sola economia domestica con il convivente, sicché i
costi effettivi avrebbero potuto essere leggermente inferiori, si giustifica
l'aggiunta di ulteriori ulteriori fr. 21'600.-. In tale somma non sono
compresi, ovviamente, né vacanze né divertimenti o altre spese voluttuarie che
comunque rientrano nel tenore di vita di una persona attiva, sicché appare equo
elevare quest'ultimo importo a fr. 30'000.-.
Il calcolo del dispendio
per due anni si presenta dunque nel modo seguente:
reddito
aziendale fr. 48'062.-
affitto
(fr. 43'200 : 2) fr. 21’600.-
imposte
(IC, IFD, ICom) fr. 15'268.-
cassa
malati fr. 6'600.-
spese
private automobile fr. 11'300.-
sostentamento,
abbigliamento, vacanze ecc. fr. 30’000.-
TOTALE fr. 48'062.- fr.
84'768.-
La differenza fra il
reddito dichiarato e le spese sostenute, che deve essere aggiunta al reddito
aziendale, ammonta a fr. 36'706.- per due anni, pari a fr. 18'353.- in media
annua.
- Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono
poste a carico della ricorrente nella misura di un mezzo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dell'8 maggio 1995 è riformata nel senso che il
reddito aziendale è ridotto da fr. 50'000.- a fr. 42'384.-.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 300.-
sono a carico della ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 150.-).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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