AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1994.77
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.94.00077
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 6 luglio 1994
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 30 ottobre 1985
decedeva __________ __________, che lasciava eredi la vedova __________ e i figli __________ e __________.
In data 21 aprile 1992, la
__________ ereditaria fu __________ __________
inoltrava all’Ufficio di tassazione di __________
la domanda di rimborso dell’imposta preventiva trattenuta negli anni 1987 e
1988, per un ammontare di fr. 24’742.65.
Con decisione dell’11
giugno 1992, l’autorità di tassazione respingeva l’istanza di rimborso,
richiamandosi all’art. 32 cpv. 1 LIP, secondo cui il termine di prescrizione
ammonta a tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è scaduta la prestazione
imponibile. Nella fattispecie, dunque, il rimborso dell’IP relativa agli anni
1987 e 1988 avrebbe dovuto essere chiesto entro la fine, rispettivamente, degli
anni 1990 e 1991.
- Gli eredi
impugnavano la decisione in questione con reclamo del 24 giugno 1992, in cui
adducevano di avere già fatto valere il diritto al rimborso dell’IP con una
lettera di richiesta di informazioni, inoltrata nel corso del 1990 dalla
signora __________ __________.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo con decisione dell’8 giugno 1994, negando che la mera
richiesta di informazioni possa costituire una valida istanza di rimborso.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________
ereditaria, rappresentata da __________ __________, contesta la decisione su reclamo,
ribadendo di avere chiesto, prima della scadenza del termine di prescrizione,
delle informazioni in merito alle modalità per il rimborso dell’imposta
preventiva, e di avere ricevuto rassicurazioni telefoniche circa il positivo
sviluppo della situazione.
-
I Cantoni rimborsano
di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e
comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il
diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA
24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer,
II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e
l'imposta preventiva, 1a ediz., Lugano 1988, p. 57).
Chiunque chiede il
rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità
competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).
L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo
ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di
fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza
le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
- Neppure i ricorrenti
pretendono che l’elenco dei titoli cui è annesso il formulario ufficiale per
richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia stato inoltrato entro il termine
triennale stabilito dall’art. 32 cpv. 1 LIP. Essi ritengono però che, in
seguito alle due lettere inviate dalla __________
__________ all’Ufficio di tassazione di __________ nel corso del 1990, un funzionario
di detto ufficio avrebbe loro garantito telefonicamente che «l’importo sarebbe
stato bonificato sul pagamento di future imposte nonostante il parziale
impedimento costituito dalle pratiche della successione ancora in corso».
L’autorità non potrebbe pertanto negare il rimborso dell’IP, dopo una simile
rassicurazione.
Questa argomentazione dei
ricorrenti impone all’autorità giudiziaria di esaminare la decisione impugnata
sotto il profilo del principio della buona fede e quello dell’affidamento.
5.1.
5.1.1.
Il principio della buona
fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio
e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente
deducibile dall'art. 4 Cost. fed. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra
l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o
contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto
determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende
specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza
richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione
nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF
117 Ia pag. 297.).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib
385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen
der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo
1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75
B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni
sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea
per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992,
p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo
1992, p. 22).
5.1.2.
Il principio della tutela
dell’affidamento, derivante da quello della buona fede, impone
all’amministrazione di adottare una condotta coerente e priva di
contraddizioni. La giurisprudenza se ne avvale talora per correggere le
conseguenze, pregiudizievoli per gli interessi dell’amministrato, di un
comportamento contraddittorio e incoerente dell’amministrazione (DTF 111
V 81 cons. 6, 108 V 84 cons. 3a; ASA 65 p. 71 cons. 6a).
5.1.3.
Applicando il principio di
buona fede in materia di rimborso dell’imposta preventiva, il Tribunale
federale ha riconosciuto che, se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito
a una domanda di proroga del termine nella quale vengono menzionati tanto il
periodo di tassazione quanto l'anno di computo, omettendo di precisare che la
proroga riguarda unicamente la consegna della dichiarazione e non la domanda di
rimborso dell'imposta preventiva, essa induce in errore facendo credere che il
termine accordato valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima
è stata presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA
23 p. 90 ss.).
5.1.4.
Con una recentissima decisione
relativa ad un caso ticinese, la stessa __________
__________ ha negato invece che violi il
principio della buona fede l’autorità di tassazione che non risponda alla
richiesta del contribuente di inviargli il modulo ufficiale per chiedere il
rimborso. In assenza di una risposta dell’autorità fiscale, i contribuenti
dovrebbero infatti sollecitarla, mentre non potrebbero in alcun modo dedurre
dall’inattività dell’autorità una proroga implicita del termine perentorio di
cui all’art. 32 cpv. 1 LIP (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P.,
inedita).
5.2.
In considerazione dello
svolgimento dei loro rapporti con l’autorità fiscale, i ricorrenti non possono
giovarsi del principio della buona fede per ottenere una restituzione del
termine.
5.2.1.
Si osservi, in primo
luogo, che le lettere, cui si richiamano i ricorrenti, si riferiscono
esclusivamente al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai beni
appartenenti personalmente alla vedova __________
__________, mentre, ad eccezione
dell’intestazione delle missive in questione («____________________,
per __________ __________ __________»),
niente fa pensare ad una richiesta estesa anche al rimborso dell’imposta
preventiva trattenuta sui redditi provenienti dai beni appartenenti alla
Comunione ereditaria.
Nella prima lettera, del
28 febbraio 1990, richiamata poi nel successivo scritto del 18 aprile 1990, la __________ __________
scrive infatti:
«Nelle
ultime dichiarazioni fiscali (a nome del mio defunto marito __________ __________
__________ fino al 1985/86 e a nome mio __________ __________
__________ in seguito) sono stati
dichiarati nell’elenco titoli i seguenti importi di imposta preventiva:
1981/82: fr. 6.406.––
1983/84 fr. 6.776.––
1985/86 fr. 7.312.50
1987/88 fr. 7.534.45
1989/90 fr. 8.894.05
Mi
risultano solo i seguenti importi di rimborso in deduzione di conguagli da me
pagati:
11.4.83 fr. 2.647.90
31.1.86 fr. 6.532.35
Ciò
è forse determinato dal fatto che l’ultima notifica che ho ricevuto è quella
del 1983/84 poiché le mie pratiche fiscali non sono state ancora chiuse in seguito
all’impossibilità di completare quella per la successione dopo la scomparsa di
mio marito.
Vi
sarei grata se voleste verificare anzitutto la completezza di quanto sopra
indicato e poi di informarmi come procedere poiché non vorrei perdere il
diritto al rimborso della IP.»
Ora, se si prende in
considerazione per esempio l’importo di fr. 8’894.05, indicato quale imposta
preventiva scaduta nel 1987 e da computare sull’imposta 1989/90, si rileverà
che si tratta dell’ammontare figurante sull’elenco titoli inoltrato già il 30
giugno 1989 dalla __________ __________ __________,
con riferimento ai soli collocamenti di capitale appartenenti al suo patrimonio
personale. La sostanza di fr. 339’226.75, da cui provengono i redditi da cui è
stata trattenuta l’imposta preventiva in questione, non si identifica infatti
con quella dichiarata sul questionario inoltrato dagli eredi nel 1992. Si può
persino ritenere che una risposta a tale lettera sia stata data con i fatti,
poiché il rimborso dell’importo in questione è stato deciso dall’Ufficio di
tassazione proprio all’inizio di aprile del 1990.
Dal tenore della lettera
citata, del resto, non si ricava l’impressione che la mittente intendesse
chiedere il rimborso di ulteriori importi trattenuti su altri capitali. Si
limita infatti a riferirsi ad importi già dichiarati nell’elenco titoli.
5.2.2.
Niente, comunque, consente
di ritenere che il funzionario che ha conferito telefonicamente con la __________ __________
abbia espresso la volontà di concederle una proroga per dichiarare gli
ulteriori redditi non divisi e per chiedere contemporaneamente il rimborso
dell’imposta preventiva trattenuta sugli stessi. Al contrario, gli stessi
ricorrenti asseriscono che gli è stato solo assicurato che «l’importo
sarebbe stato bonificato sul pagamento di future imposte nonostante il parziale
impedimento costituito dalle pratiche della successione ancora in corso».
Ed infatti risulta che gli importi menzionati nella lettera in questione siano
stati tutti rimborsati quanto prima.
5.2.3.
Si può senz’altro credere
ai ricorrenti, quando affermano di avere ricevuto il modulo per domandare il
rimborso dell’IP quando già il termine di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP era scaduto.
Non risulta però né che
essi abbiano dichiarato i capitali appartenenti alla comunione ereditaria e i
relativi redditi sull' apposito questionario intestato alla __________ __________,
né che li abbiano indicati con precisione nelle rispettive dichiarazioni personali.
Tanto più che essi avevano regolarmente presentato la dichiarazione della
comunione ereditaria 1987/88 ed avevano anche ottenuto il rimborso della preventiva.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, essi non possono neppure invocare, a
giustificazione del loro ritardo, i problemi connessi con la definizione
dell’ammontare del netto della successione.
È appena il caso di
rilevare che così facendo non solo hanno pregiudicato il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva, ma hanno addirittura corso il rischio di provocare
l’apertura di una procedura di recupero.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
54 e 55 LIP, 5 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di
fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro
30 giorni (art. 56 LIP).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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