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Numero d'incarto:
80.1994.64
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00064
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 1994
in
materia di: IC/IFD 89/90
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
decisione del 19 novembre 1991, l' Ufficio di tassazione di Locarno intimava a __________ __________,
pensionato, la tassazione IC/IFD 1989/90. Discostandosi da quanto dichiarato
dal contribuente, l'autorità fiscale aggiungeva un reddito aziendale di fr.
128'540.-- per l'IC e di fr. 134'549 per l'IFD, quale utile da commercio
professionale di immobili; aggiungeva inoltre un reddito della sostanza
relativo al valore locativo di un immobile situato a __________.
Il
contribuente impugnava la tassazione in questione con reclamo allo stesso Ufficio
di tassazione, chiedendo di tener conto del riparto dei fattori imponibili con
il Canton __________ e contestando
l'imposizione del reddito aziendale.
Convocato
dall'autorità fiscale all'udienza del 3 maggio 1993, il reclamante
sottoscriveva un verbale, in cui si precisava in primo luogo che le transazioni
immobiliari imposte in sede di tassazione erano state concluse in società
semplice con __________ __________ e con la ditta appaltatrice __________ __________.
Il verbale terminava con un accordo del seguente tenore:
"Dopo
discussione le parti convengono di comune accordo quanto segue.
L'utile
da commercio immobiliare viene ridotto per l'IC a fr. 42'000.-- di media annua
e per l'IFD a fr. 44'000.--.
Detti
utili sono stati calcolati tenuto conto delle tassazioni IMVI.Il reddito dei
titoli viene ridotto a fr. 17'696.-- per l'IC.
La
rendita media AVS viene esposta anche per l'IC in fr. 18'858.-.
Gli
interessi passivi per l'IC vengono riformati in fr. 12'320.-- come per l'IFD.
Il
comparente ritira la contestazione per quanto concerne la richiesta per un
riparto con __________ nonché per quanto
attiene ai valori di stima esposti in tassazione per la sostanza di __________."
Pertanto,
con decisione su reclamo del 21 marzo 1994, l' Ufficio di tassazione conformava
i fattori a quanto convenuto dalle parti.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
definisce "pregiudizievole" la decisione presa dall' Ufficio di
tassazione, che ha commisurato in fr. 42'000.-- il suo reddito aziendale.
Rileva, infatti, che è pendente dinanzi alla Pretura di __________ una causa civile che concerne il reddito in
questione. Chiede pertanto che tale fattore sia stralciato dalla tassazione
fino alla conclusione della vertenza civile.
-
In sede di udienza, il 30 maggio 1994, dopo
discussione, il Presidente della Camera ha dato incarico al perito della Camera
di verificare i costi relativi al reddito da transazioni immobiliari,
acquisendo agli atti la documentazione relativa alle tassazioni in materia di
imposta sul maggior valore immobiliare e richiamando l’incarto della __________ __________.
Il
perito ha rassegnato in proprio rapporto di 17 novembre 1994. Ha tra l’altro
potuto constatare che l’accordo presentato dal contribuente in sede di reclamo
tra __________ __________, __________ __________ e la ditta __________ __________ non
includeva la vendita del mapp. n. __________
ai coniugi __________; il relativo utile
(fr. 95’000.-- in media annua per l’IC e fr. 99’621.-- per l’IFD ) doveva
quindi essere imposto integralmente al contribuente, come era stata fatto in
sede di notifica della tassazione, stante la rettifica dei costi che passano da
fr. 78’025.-- a fr. 88’146.--. L’utile della vendita del mapp. n. __________ va definito in fr. 9’615.-- di
media annua per l’IFD e in fr. 9’153.-- per l’IC, qualora la causa civile in
atto desse ragione al contribuente. In considerazione delle prevedibili
lungaggini della causa civile e tenuto conto degli accertamenti peritali e dei
relativi complementi fatti esperire dal giudice civile, il perito ha proposto
di considerare ulteriori costi da capomastro per fr. 215’409.--: il che farebbe
scendere l’utile IFD a fr. 640.-- di media annua per ognuna delle quattro
costruzioni e a fr. 178.-- per l’IC.
Presa
conoscenza delle risultanze del rapporto di verifica, il ricorrente le ha
contestate, negando in particolare l’imposizione quale utile da commercio
professionale d’immobili della vendita della casa di cui al mapp. n. __________, di proprietà sua e di sua moglie
da oltre 22 anni e venduta allo scopo di rifinanziare la nuova costruzione sul mapp.
n. __________.
- Si è quindi resa necessaria una nuova udienza, in
occasione della quale il ricorrente ha spiegato che l'abitazione sul mapp. __________ è l'abitazione sostitutiva, in cui
egli vive con la moglie, il cui finanziamento è stato effettuato mediante la
vendita del mapp. n. __________.
Preso
atto di questa nuova situazione, emersa per altro soltanto in occasione
dell'ultima udienza, che ha consentito di chiarire una circostanza determinante
in relazione all'imponibilità del guadagno conseguito con la vendita del mapp.
n. __________, il giudice ha proposto la
seguente transazione:
-
abbandono
dell'imposizione dell'utile conseguito con la vendita del mapp. n. __________, quantificato dal perito in fr.
95'000.--;
-
fissazione
dell'utile conseguito con la vendita a __________,
in considerazione del costo delle opere da capomastro emergenti dalla perizia
giudiziaria eretta nella causa pendente davanti al Pretore tra __________ e __________
__________, in fr. 9'153.-- tanto per
l'IC che per l'IFD., invece di fr. 42'000.-- per l'IC e fr. 44'000.-- per l'IFD.
Le
parti hanno dichiarato il proprio accordo seduta stante, considerando
definitivo l'accordo indipendentemente dall'esito, ancora incerto, della causa
civile pendente davanti alla Pretura in relazione ai costi di costruzione
(capomastro).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111
DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 marzo 1994 è riformata
nel senso che il reddito da commercio professionale d'immobili è
ridotto, sia per l'IC sia per l'IFD, a fr. 9'153.--.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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