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Numero d'incarto:
80.1994.26
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00026
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________ ha lavorato fino al
31 dicembre 1989 alle dipendenze della __________
__________ di __________, conseguendo un salario di fr. 41'600.--. Dal 1°
aprile 1990 ha iniziato un' attività indipendente. L' Ufficio di tassazione ha
quindi proceduto ad allestire una tassazione intermedia con effetto dal 1°
gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, fissando il reddito aziendale in fr.
28'000.-- di media annua. Il medesimo reddito è poi stato esposto al
contribuente anche nella successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 (cfr.
notifiche della tassazione intermedia 1.1.- 31.12.90 e ordinaria 1991-92 del 13
dicembre 1993).
Tale
reddito è stato confermato dall' Ufficio di tassazione anche in sede di
reclamo, poiché gli elementi di reddito e di sostanza dichiarati sarebbero
insufficienti per coprire il normale dispendio negli anni di computo (cfr.
decisione su reclamo del 14 novembre 1994 in materia di tassazione intermedia e
del 28 novembre 1994 in materia di tassazione ordinaria).
- Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________
chiede la riduzione del reddito aziendale espostogli dall' Ufficio di
tassazione, ribadendo la veridicità dei redditi da lui dichiarati.
Rileva
in particolare di aver già posseduto parte dell'attrezzatura prima di iniziare
l'attività in proprio e per il resto di aver attinto ai fondi della previdenza
aziendale.
- All'udienza del 10 febbraio 1995 , il presidente della
Camera, sentite le spiegazioni del ricorrente, ha proposto alle parti di
determinare tanto per il 1990 quanto per il periodo di tassazione 1991-92 il
reddito imponibile, già considerata la deduzione per oneri assicurativi, in fr.
18'000.-- di media annua.
L'
Ufficio di tassazione ha dato la propria adesione seduta stante; il ricorrente
con lettera del 16 marzo 1995.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 novembre 1994 (IC/IFD 1990) e
del 28 novembre 1994 (IC/IFD 1991- 92) sono riformate nel senso che il
reddito imponibile è stabilito in fr. 18'000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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