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Numero d'incarto:
72.2005.29
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, PENAL
Titolo:
coltivazione e vendita di canapa (marijuana)
Incarto n.
72.2005.29
Lugano,
3 agosto 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Greta Cipolla, lic.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 28 luglio al 5 agosto 2003;
prevenuto colpevole
di:
- infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere, realizzando in tal
modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo luglio 1999 – 31 marzo 2003,
a Balerna, Iragna, Mendrisio, Magliaso, Melano,
Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località,
ripetutamente coltivato, per terzi, acquistato,
trasportato, detenuto, confezionato e venduto,
sia all’ingrosso che al dettaglio, sostanze
stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
agendo sia personalmente, che in correità con __________,
come pure quale dipendente dell’azienda agricola __________ e __________ e
della società __________,
in particolare per avere:
1.1 a
Balerna, nel periodo luglio - dicembre 1999,
in correità con __________,
ripetutamente venduto, presso il negozio di
canapaio __________, un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 20 kg.,
confezionata in “sacchetti odorosi”, che sapeva destinata al consumo quale
prodotto stupefacente,
sostanza previamente acquistata presso i negozi
di canapaio __________ e __________ di Lugano, conseguendo un guadagno
personale di almeno fr. 15'000.-/20'000.-;
1.2 a
Iragna, nel periodo gennaio 2001 - ottobre 2002,
presso l’azienda agricola __________,
dove lavorava quale capo giardiniere con uno
stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-,
prodotto e coltivato almeno 10’000/20’000 talee
di canapa, successivamente vendute da __________,
nonché coltivato e portato a maturazione almeno
600 piante di canapa, con metodo “green house”, il cui raccolto sapeva destinato
al consumo quale prodotto stupefacente;
1.3 a
Balerna, nel periodo novembre – dicembre 2002,
in correità con __________, venduto a __________
detto __________, padre di __________,
ca. 200 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo
di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________ e __________,
al prezzo di fr. 1'600.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di fr. 40'000.-;
1.4 a
Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre – dicembre 2002,
venduto, in più occasioni,
a tale __________ e ad altre persone non
identificate,
complessivamente ca. 60 kg. di fiori secchi di
canapa,
al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza
previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di fr.
24'000.-;
1.5 a
Melano ed in altre imprecisate località,
nel corso dell’anno 2002,
venduto, in più occasioni, a persone non
identificate,
almeno 2/3 kg. di fiori secchi di canapa, al
prezzo di fr. 3'500.- / 4'000.- il kg.,
sostanza previamente acquistata da __________,
al prezzo di fr. 2'500.- / 3'000.- il kg.,
conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 2'000.- / 3'000.-;
1.6 a
Magliaso, nel periodo ottobre 2002 – 31 marzo 2003,
previa fornitura ed allestimento delle necessarie
infrastrutture
ed attrezzature (in particolare: lampade, vasche,
impianto computerizzato per l’irrigazione ed altro materiale adatto allo
scopo),
coltivato, per conto della ditta __________,
di cui era pure azionista, e portato a quasi
completa maturazione, ca. 10'000 talee di canapa, il cui raccolto sapeva
destinato al consumo quale prodotto stupefacente,
conseguendo un guadagno personale di fr.
12'000.-, invece dell’importo di fr. 30'000.- / 50’000.- pattuito;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a Melano ed in altre imprecisate località,
nel periodo 1. ottobre 2002 – 31 marzo 2003,
consumato in diverse occasioni,
marijuana sotto forma di “spinelli”,
sostanza che, per la maggior parte dei casi,
prelevava dai quantitativi indicati al punto 1 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 2 e 19a LS, richiamati gli art. 18, 36, 41, 63,
66, 68 e 69 CP;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa 28/2005 dell'11.3.2005, emanato dal 1 PP 1 e
contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69, le
seguenti
proposte 1. AC
1 è dichiarato autore colpevole dei reati ascrittigli come sopra.
-
Di conseguenza AC 1, è condannato alla pena di 14 (quattordici) mesi
di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere
quale pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 15.05.2000 dal Ministero pubblico
del cantone Ticino, il 18.06.2002 dal Tribunale di divisione 9B ed il
02.06.2003, dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
-
L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è
condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
-
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle
pene:
4.1 di 15 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del
15.05.2000, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma l’ammonisce
formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
4.2 di 20 giorni di detenzione, di cui alla decreto di accusa 18.06.2002
del Tribunale di divisione 9B, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv.
2 CP);
4.3 di 30 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del
02.06.2003, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma ne prolunga di 1 (un)
anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).
- Ordina la confisca di:
-
fr. 5'300.- (versati sul ccp del Tribunale Penale),
-
€ 240.-
(versati al Tribunale Penale),
-
8,5 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish e un boccettino di
vetro (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona),
-
2 porta foto (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona).
Presenti
▪ Il
1 PP 1.
▪ AC 1, assistito dal difensore d'ufficio DUF
1.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30
alle ore 9:40.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti,
il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
pronuncia
L'atto
d'accusa aa 28/2005 dell'11.3.2005 contro AC 1 con le relative proposte è
approvato.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
-
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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