AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2005.22
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, PENAL
Titolo:
in correità (uno sedicente con scemata responsabilità e l'altro con recidiva) trasporto da Zurigo e vendita al dettaglio di ca. 2,1-2,3 kg di cocaina + riciclaggio del provento illecito inviato all'estero + altri reati minori
Incarto n.
72.2005.22
Lugano,
8 giugno 2005/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dei
giudici:
Agnese
Balestra-Bianchi (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori
giurati:
AS 1
AS 3
AS 5
AS 6
AS 7
con la segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
-
AC 1 sedicente
e cittadino albanese, domiciliato a
-
AC 2
e domiciliato a
detenuti dal 12 luglio 2004;
prevenuti colpevoli
di:
A) AC 2 e AC
1, congiuntamente
- infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapevano o dovevano presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
per avere,
senza
essere autorizzati,
agendo in
correità tra loro,
nel periodo maggio 2004/12 luglio 2004,
tra Mendrisio, Lugano, Viganello, Canobbio,
Wetzikon, Zurigo ed altre imprecisate località del Ticino,
acquistato, detenuto, trasportato, venduto,
ceduto ed offerto gratuitamente un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno
2'778.90/2'983.40 grammi, in particolare per avere:
1.1 venduto
sia all'ingrosso nella misura di 40/50/100 grammi
per volta che al dettaglio, a diversi spacciatori e consumatori locali tra cui __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, ____________________, __________, __________, __________ __________,
__________, __________ e terzi non meglio identificati,
un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno
2'250/2'450 grammi al prezzo di fr. 250.--/300.-- ogni 5 grammi,
sostanza previamente acquistata a Zurigo da
fornitori non meglio identificati e trasportata in Ticino da AC 2 per la
successiva messa in commercio,
rispettivamente
tentato di vendere 100 grammi di eroina a __________
al prezzo di fr. 5'000.--,
sostanza consegnata da AC 1 a casa di __________
a Lugano e rifiutata dagli acquirenti a motivo della cattiva qualità della
stessa,
sostanza
facente parte del quantitativo di cui sopra;
1.2 fatto
preparativi per la vendita
di un imprecisato ma importante quantitativo di
eroina,
in particolare AC 2 trasportando da
Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90 grammi di eroina con un grado di purezza del
21.40% sostanza destinata alla vendita dopo il taglio da effettuare unitamente
a AC 1 con la sostanza da taglio detenuta a tale scopo dagli accusati
nell'appartamento di __________ in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a
prelevare e a mettere a disposizione per il taglio,
sostanze sequestrate (498,90 grammi netti di
eroina e 801,10 grammi lordi di sostanza da taglio) dalla polizia il 12.07.2004
al momento del loro arresto;
1.3 ceduto
in diverse occasioni, quale compenso per
l'ospitalità ricevuta:
ad __________, complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
a __________, complessivamente ca. 15/20 grammi di eroina,
sostanza previamente acquistata nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1;
1.4 offerto
gratuitamente
a __________,
ca. 5 grammi di eroina,
sostanza previamente acquistata nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1;
B) AC 2 e AC
1, in parziale correità
- riciclaggio
per avere, nel periodo giugno 2004/12.07.2004,
in parziale correità tra loro, tra Coldrerio,
Mendrisio, Viganello, Lugano ed altre imprecisate località,
compiuto atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali che sapevano provenire da un crimine, segnatamente dall'attività
di spaccio di cui al punto 1.1,
e meglio
per avere,
2.1 AC 2
occultato presso __________ l'importo complessivo di fr. 59'813.08
consegnando a quest'ultimo importi a contanti varianti da fr. 3'000.-- e fr.
7'000.-- che sapevano essere il provento dello spaccio di sostanze stupefacenti
tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
importo
che nella misura di
-
fr.
20'813.08 per il tramite della Western Union di Mendrisio, in 4 occasioni, è
stato inviato all'estero a favore di __________, madre di __________,
rispettivamente a favore di __________ e di __________;
-
fr.
21'000.-- sono stati sequestrati dalla polizia il 13.07.2004 al domicilio di __________;
-
fr.
18'000.-- occultati da __________ presso il proprio domicilio, sono stati
restituiti a AC 2 su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004
per l'importo di fr. 5'000.-;
2.2 AC 1
-
inviato
fr. 1'000.--, che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti tanto da
costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in Albania alla zia
__________, per il tramite di un ragazzo non meglio identificato che ha
effettuato il versamento via Western Union di Como;
-
inviato
€ 350.--, che sapeva essere provento dello spaccio di stupefacenti tanto da
costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in Albania a __________
per il tramite dello stesso ragazzo non meglio identificato che rientrava in
Albania;
-
chiesto
a AC 2 di inviare la somma di fr. 4'810.-- (facenti parte della somma di fr.
59'813.08 di cui al punto 2.1) che sapeva essere provento dello spaccio di
stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, alla zia __________, invio poi effettuato tramite Western Union e
meglio come al punto 2.1;
C) AC 2,
singolarmente
- infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo giugno 2004/12 luglio 2004
a Lugano e Canobbio, offerto gratuitamente ad __________,
__________ e __________, complessivamente 15 grammi di cocaina;
- circolazione
senza licenza di condurre
per avere,
nel
periodo giugno 2004/12 luglio 2004,
da
Viganello a Canobbio,
circolato alla guida del ciclomotore marca Piaggio
targato __________ e __________, senza essere in possesso della licenza di
condurre richiesta;
- violazione
del bando
per essere entrato in Svizzera dalla dogana di
Chiasso in data imprecisata dopo il 19 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a
Lugano e Canobbio e nuovamente a Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante
l'espulsione decretata nei suoi confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero
Pubblico del Canton Ticino per un periodo di 3 anni;
- falsità
in certificati
per avere,
a Lugano,
l'8 luglio 2004,
al fine di migliorare la propria situazione e
quella di AC 1, fatto uso, a scopo di inganno,
della carta d'identità italiana n. __________ a
nome __________, __________, rilasciata ad Erba il 31.07.1999
e valida fino al 31.07.2004, da lui alterata con
l'apposizione
della propria fotografia, certificato con il
quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione
dell'appartamento sito a Lugano in __________;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo 19 maggio 2004 e fino all'arresto,
a
Viganello e Canobbio,
consumato complessivamente 35 grammi di cocaina,
sostanza acquistata da spacciatori sconosciuti a
Lugano al prezzo di fr. 120.--/130.-- al grammo nonché un imprecisato
quantitativo di marijuana;
D) AC 1,
singolarmente
- infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per essere entrato illegalmente in Svizzera,
in data imprecisata nel corso della metà del mese
di maggio 2004, passando a piedi dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi
a Mendrisio indi a Lugano, Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di
legittimazione e dei necessari visti;
- circolazione
senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo
metà giugno 2004/inizio luglio 2004,
da
Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato
alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________ senza
essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a
Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato un imprecisato quantitativo ma almeno
30/40 grammi di eroina nonché un quantitativo imprecisato di Ketalgine;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
19 cifra 2 LS, art. 19 cifra 1 LS, art. 305 bis cifra 1 CP art. 19a LS; art.
252 CP, art. 291 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 95 cifra 1 LCStr.;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/2005 del 28 febbraio 2005, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 2
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.
assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF
2.
Espleti i pubblici dibattimenti
Il giorno 7.6.2005, prima della sospensione
delle ore 17:30, la Presidente prospetta agli accusati e alle parti in alternativa
al punto 1.2. dell'atto d'accusa (fatto preparativi per la vendita, ecc.) la
seguente imputazione:
"previo acquisto, trasportato a Lugano, in
vista di farne commercio (dopo che li avrebbero ulteriormente tagliati) grammi
498,90 di eroina."
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
riassume l'ambiente e il modo in cui gli accusati hanno agito in correità,
laddove AC 2 aveva il ruolo di esecutore mentre AC 1 fungeva da capo.
Sottolinea la gravità della colpa per entrambi gli accusati - che hanno agito
per il solo fine di lucro -, il loro atteggiamento reticente, i loro precedenti
penali e la recidiva specifica di AC 2. Non riconosce loro alcuna attenuante
specifica, né quella della scemata responsabilità - i loro consumi di
stupefacente vanno semmai considerati nell'ambito dell'art. 63 CP - né quella,
per AC 1, di cui all'art. 64 cpv. 9 CP (giovane età), sostenendo quale sua data
di nascita quella del 28.02.1982. Conclude chiedendo la conferma integrale in
fatto e in diritto dell'atto d'accusa e la condanna degli accusati:
-
AC
2 a 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per
anni 12 effettivi, in aggiunta a quella di anni 3 già inflittagli con DA del
19.05.2004;
-
AC
1 a 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per
anni 15 effettivi.
Per AC 2 chiede pure la revoca della sospensione
condizionale delle pene di 8 mesi di carcerazione risp. di 20 giorni di
detenzione, inflittegli dal Tribunal de la jeunesse Genève il 13.11.2001, risp.
dal Ministero pubblico il 19.05.2004. Postula altresì la confisca di quanto in
sequestro.
§ Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la
personalità e il carattere fragili del suo assistito nonché il suo difficile
vissuto. Evidenzia il suo forte consumo di sostanze stupefacenti iniziato nella
prima adolescenza, che lo ha reso tossicodipendente e che lo ha condizionato
nel suo agire. Pur non contestando, dopo le ammissioni fatte dal suo
patrocinato in aula, il rapporto di correità con AC 2, sostiene il ruolo
secondario e marginale di AC 1 nelle vendite di eroina imputategli, che
riconosce essere dell'ordine di 2,2 kg. Non contesta né in fatto né in diritto
l'atto d'accusa. Sottolineati il ravvedimento, la confessione e la giovane età
del suo patrocinato, la cui esatta data di nascita ribadisce essere quella del
28.02.1986, conclude chiedendo, in applicazione dell'attenuante specifica della
scemata responsabilità, una massiccia riduzione della pena proposta.
§ Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto l'aspetto
soggettivo del reato principale imputato al suo assistito, evidenziando in modo
particolare la personalità, il carattere e la vita anteriore di AC 2. Dello
stesso sottolinea altresì l'età giovane, e dunque la facile influenzabilità,
nonché l'assenza di capisaldi nella sua famiglia. Sostiene il ruolo paritario
degli accusati nella realizzazione del traffico di sostanza stupefacente di cui
essi oggi rispondono. Pone in evidenza l'importante e spontanea collaborazione
fornita dal suo assistito agli inquirenti, che ha permesso la ricostruzione del
quantitativo di eroina di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa, il lungo
carcere preventivo sofferto come pure il suo profondo ravvedimento che lo ha
determinato a cambiar vita. In applicazione dell'attenuante specifica del
sincero pentimento, conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena
proposta, da contenere al massimo in 3 anni e mezzo di reclusione.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 2
- è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. previo
acquisto e trasporto da Zurigo a Lugano, venduto a terzi almeno grammi
2'250-2'450 grammi di eroina, di cui grammi 100 restituiti da __________,
a
Zurigo, Lugano ed in altre località nel periodo 20 maggio - 12 luglio 2004?
1.1.2. fatto
preparativi per la vendita di un imprecisato ma importante quantitativo di
eroina, in particolare AC 2 trasportando da Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90
grammi di eroina con un grado di purezza del 21,40 %, sostanza destinata alla
vendita dopo il taglio da effettuare unitamente a AC 1 con la sostanza da
taglio detenuta a tale scopo dagli accusati nell'appartamento di via __________
in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a prelevare e a mettere a
disposizione per il taglio?
1.1.2.1. oppure,
previo acquisto, trasportato a Lugano, in vista di farne commercio dopo che lo
avrebbero ulteriormente tagliato, un quantitativo di grammi 498,90 di eroina,
a
Zurigo, Wetzikon e a Lugano, il 12.07.2004?
1.1.3. ceduto,
in diverse occasioni, quale compenso per l'ospitalità ricevuta:
-
a __________,
complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
-
a __________,
complessivamente ca. 15-20 grammi di eroina,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.4. offerto gratuitamente, ad __________,
ca. 5 grammi di eroina,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.5. offerto
gratuitamente a __________, __________ e __________, complessivamente 15 grammi
di cocaina,
nelle
circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 3. dell'atto d'accusa?
1.1.1.1. trattasi
di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. riciclaggio
di denaro ripetuto
per
avere, tra il maggio e il 12.07.2004,
occultato
presso __________ l'importo complessivo di fr. 59'813.08 consegnando a
quest'ultimo importi a contanti varianti da fr. 3'000.- e fr. 7'000.- che
sapevano essere il provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da
costituire infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, importo che nella
misura di:
-
fr. 20'813.08 per il tramite della Western Union di Mendrisio,
in 4 occasioni, è stato inviato all'estero a favore di __________ madre di AC 2,
risp. a favore di __________ e di __________;
-
fr. 21'000.- sono stati sequestrati dalla polizia il
13.07.2004 al domicilio di __________;
-
fr. 18'000.- occultati da __________ presso il proprio
domicilio, sono stati restituiti a AC 2 su sua richiesta in più occasioni, da
ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.-?
1.3. circolazione
senza licenza di condurre
per avere, nel periodo giugno 2004-12 luglio 2004, da Viganello a
Canobbio,
circolato
alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________, senza
essere in possesso della licenza di condurre richiesta?
1.4. violazione
del bando
per
essere entrato in Svizzera dalla dogana di Chiasso in data imprecisata dopo il
19 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a Lugano e Canobbio e nuovamente a
Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante l'espulsione decretata nei suoi
confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino per un
periodo di 3 anni?
1.5. falsità
in certificati
per avere, a Lugano, l'8 luglio 2004,
al
fine di migliorare la propria situazione e quella di AC 1,
fatto
uso, a scopo di inganno, della carta d'identità italiana n. __________ a nome __________,
20.07.1984, rilasciata ad Erba il 31.07.1999 e valida fino al 31.07.2004, da
lui alterata con l'apposizione della propria fotografia, certificato con il
quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione
dell'appartamento sito a Lugano in __________?
1.6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo 19 maggio 2004 e fino all'arresto, a Viganello e Canobbio,
consumato
complessivamente 35 grammi di cocaina, sostanza acquistata da spacciatori
sconosciuti a Lugano al prezzo di fr. 120.--/130.-- al grammo nonché un
imprecisato quantitativo di marijuana,
e
meglio come descritto nell’atto di accusa?
-
È
egli recidivo?
-
Ha
egli dimostrato sincero pentimento?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
4.1. privativa
della libertà?
4.2. accessoria
dell’espulsione?
- Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di:
5.1. 20
giorni di detenzione, inflittagli il 19.05.2004, dal Ministero pubblico,
Lugano?
5.2. 8
mesi di carcerazione, inflittagli il 13.11.2001, dal Tribunal de la jeunesse
Genève?
B. sedicente
AC 1
- è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. previo
acquisto e trasporto da Zurigo a Lugano, concorso con AC 2 nella vendita a
terzi di almeno grammi 2'250-2'450 di eroina, di cui grammi 100 restituiti da __________,
a
Zurigo, Lugano ed in altre località nel periodo 20 maggio -12 luglio 2004,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.2. fatto
preparativi per la vendita, di un imprecisato ma importante quantitativo di
eroina, in particolare AC 2 trasportando da Zurigo/Wetzikon a Lugano 498,90
grammi di eroina con un grado di purezza del 21,40 %, sostanza destinata alla
vendita dopo il taglio da effettuare unitamente a AC 1 con la sostanza da
taglio detenuta a tale scopo dagli accusati nell'appartamento di via __________
in uso ad entrambi e che AC 1 si apprestava a prelevare e a mettere a
disposizione per il taglio?
1.1.2.1. oppure,
concorso con AC 2 nell'acquisto e trasporto a Lugano, in vista di farne
commercio dopo che lo avrebbero ulteriormente tagliato, di un quantitativo di
grammi 498,90 di eroina,
a
Zurigo, Wetzikon e a Lugano, il 12.07.2004?
1.1.3. ceduto,
in
diverse occasioni, quale compenso per l'ospitalità ricevuta:
-
a
__________, complessivamente ca. 10 grammi di eroina;
-
a
__________, complessivamente ca. 15-20 grammi di eroina,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.4. offerto
gratuitamente,
ad
__________, ca. 5 grammi di eroina,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. dell'atto d'accusa?
1.1.1.1. trattasi di infrazione
aggravata a motivo del quantitativo?
1.2. riciclaggio
di denaro
in
relazione:
1.2.1. all'invio
di fr. 1'000.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.2.2. all'invio
di euro 350.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.2.3. all'invio,
tramite AC 2, di fr. 4'810.- in Albania provento della vendita di stupefacenti?
1.3. infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
essere entrato illegalmente in Svizzera,
in
data imprecisata nel corso della metà del mese di maggio 2004,
passando
a piedi dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi a Mendrisio indi a
Lugano, Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di legittimazione e
dei necessari visti?
1.4. circolazione
senza licenza di condurre
per avere, nel periodo metà giugno 2004/inizio luglio 2004,
da
Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato
alla guida del ciclomotore marca Piaggio targato __________ e __________ senza
essere in possesso della licenza di condurre richiesta?
1.5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a
Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato
un imprecisato quantitativo ma almeno 30/40 grammi di eroina nonché un
quantitativo imprecisato di Ketalgine,
e
meglio come descritto nell’atto di accusa?
-
Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell’espulsione?
C. Deve
essere ordinata, in tutto o in parte, la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in fatto ed
in diritto:
- AC 2
(detto anche __________ o __________) è nato e cresciuto a Tirana, dove ha
frequentato le scuole obbligatorie per otto anni. Essendo in possesso di un
valido passaporto albanese, le sue generalità sono certe.
A suo dire, dopo aver concluso le scuole, egli si
è recato in Italia, dove avrebbe trovato ospitalità in un centro d'accoglienza
nel Comasco. Quivi avrebbe anche frequentato un corso d'italiano (e difatti
parla la nostra lingua correntemente) e avrebbe poi lavorato come
barista/cameriere, al beneficio di un permesso di lavoro.
Invece i suoi genitori e il fratello si sarebbero
trasferiti in Belgio, ad __________, dove -sempre a suo dire- essi lavorano e
dove, una volta scarcerato, egli intenderebbe raggiungerli.
Dei suoi precedenti penali in Svizzera, si sa che
AC 2 è stato condannato il 13.11.2001 (per infrazione aggravata alla LF
stupefacenti) dal Tribunal de la jeunesse di Ginevra ad una pena di mesi otto
di carcerazione, sospesa condizionalmente per anni due. All'epoca era
minorenne.
Risulta dagli atti che il 13.11.2001 AC 2 è stato
scarcerato e rimpatriato con l'aereo a Tirana.
Di nuovo è stato arrestato in Svizzera Interna
all'inizio dell'estate del 2003. Per furto e infrazione alla LDDS, il
26.9.2003, è stato condannato dal Bezirksgericht di Bülach a cinque mesi di
detenzione che ha espiato. La sospensione condizionale della pena inflittagli a
Ginevra il 13.11.2001 non è stata revocata, ma il periodo di prova gli è stato
prolungato di un anno.
Il giorno 19.5.2004 AC 2 è stato arrestato a
Lugano in possesso di 4,9 gr. di eroina. Con decreto d'accusa del 19.5.2004
(quindi senza nemmeno che si controllassero i suoi precedenti penali), AC 2,
benchè recidivo ex art. 67 CP e benchè avesse delinquito durante il periodo di
prova di cui si è testè detto, è stato condannato alla ridicola pena di 20
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per anni due, nonché
all'espulsione dal territorio svizzero per anni tre.
AC 2, in quell'occasione, evidentemente sottacque
agli inquirenti il fatto di essere uno spacciatore di eroina. All'odierno
dibattimento, AC 2 ha ammesso che il giorno successivo a quello
dell'espulsione, ovvero il 20.5.2004, insieme a AC 1, è rientrato in Svizzera
stabilendosi a Mendrisio, nell'appartamento di un conoscente di cui non sa (o
non vuole) dire il nome.
Riprese da subito l'attività di spaccio.
Fu poi arrestato -come si dirà nel seguito- il
giorno 12.7.2004.
AC 2 ha dichiarato e dichiara di aver consumato
occasionalmente, cocaina e marijuana. Egli non si considera un
tossicodipendente. È pacifico che, in talune occasioni, , durante il
periodo 20.05.-12.7.2004, ha offerto gratis cocaina ad alcuni acquirenti, quali
l', il __________ e il __________.
- Le
generalità di colui che viene nell'atto d'accusa indicato come AC 1 non sono
definitivamente certe.
All'arresto egli era privo di validi documenti di
identità (col che è pacifico che egli è entrato clandestinamente in Svizzera e
quivi altrettanto abusivamente ha soggiornato in violazione della LDDS) e ha
fornito di sé dati secondo i quali egli sarebbe di cittadinanza albanese, nato
a Berat il __________. Ha altresì dichiarato di essere orfano di entrambi i
genitori.
In via di rogatoria, il Procuratore generale di
Tirana ha fatto pervenire agli inquirenti ticinesi, per fax, copia di un
certificato e copia di un passaporto, giusta i quali l'accusato è nato il __________.
Gli inquirenti non hanno provveduto a richiedere alle Autorità albanesi l'invio
del passaporto (o di altro valido documento d'identità) in originale.
Il giorno prima dell'inizio del dibattimento,
l'accusato, tramite il suo patrocinatore, ha trasmesso alla scrivente
Presidente della Corte, un certificato personale in originale dal quale emerge
che egli è nato il __________.
Chi scrive ha fatto esaminare quest'ultimo
documento dai Servizi della Polizia scientifica che, mancando materiale di
raffronto, non hanno potuto dire se il documento è autentico o falso.
La Corte, per finire, ha ritenuto che, sia
l'accusato nato nel __________ o nel __________ egli è comunque giovane d'età.
In ogni caso, egli è oggi maggiorenne avendo senza dubbio compiuto gli anni
diciotto, per cui la competenza del giudice ordinario è pacificamente data.
Di sé, AC 1 in aula ha dichiarato di conoscere AC
2 sin da quando erano entrambi ragazzini. I nonni di AC 2 vivevano a Berat ed
abitavano in una casa vicina a quella in cui è cresciuto AC 1. AC 2 passava,
soprattutto d'estate, lunghi periodi con i nonni, per cui AC 2 e AC 1 si sono
conosciuti molto bene sin da bambini.
Anche AC 1, in aula ha affermato di aver
frequentato, a Berat, otto anni di scuola obbligatoria dopodichè avrebbe
lasciato il paese e -come molti altri giovani albanesi- si sarebbe portato in
Italia. Anche AC 1 parla correntemente l'italiano.
Certo è che nel 1999 AC 1 era in Ticino dove ha
ripetutamente spacciato eroina per un totale di circa un chilogrammo e mezzo e
cocaina per circa gr. 121.-, e ciò nel periodo ricompreso tra il marzo e
l'inizio di luglio del 1999. Per infrazione aggravata alla LStup e per altri
reati è stato condannato, l'8.9.1999, dalla Magistratura dei minorenni a dieci
mesi di carcerazione, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni
tre, periodo che era quindi scaduto quando l'accusato è stato arrestato a
Lugano il 12.7.2004.
Risulta dagli atti che, nel 2004, AC 1 (che anche
in quell'occasione ebbe a dichiarare di essere nato nel 1986) è stato poi
trattato dalla Jugendanwaltschaft di Aarau per reati contro la LStup, commessi
tra il giugno e il novembre 2004.
Per quanto noto l'8.2.2005 detta Autorità ha
emesso una "Einstellungsverfügung mit Ausschreibung".
Anche in aula AC 1 ha ribadito che i suoi
genitori sono morti.
Ha dato atto di avere un fratello minore di lui.
Contestatogli l'invio di danaro ad una donna che ha il nome e il cognome di sua
madre, AC 1 ha risposto che in realtà trattasi di una zia che l'ha allevato,
dopo la morte di sua madre. Detta zia, insieme al di lei marito, l'avrebbero
tolto da bambino da un orfanotrofio e l'avrebbero tenuto con loro. Dichiara di
non sapere se fu da loro adottato. Il fatto è che AC 1 ha raccontato su di sé e
sui fatti per i quali è qui giudicato così tante bugie che neppure lui riesce
più a dare versioni logiche e coerenti in merito ad accadimenti della sua vita,
che, invece, dovrebbero essergli ben noti.
Di sé AC 1 dice anche di essere tossicodipendente
e, ciò
-sempre a suo dire- da circa 3-4 anni. Quel che è
certo è che AC 1, all'atto dell'arresto del 12.7.2004, è risultato positivo
agli oppiacei (cfr. PS 40). Inizialmente -secondo sue dichiarazioni- fumava
l'eroina, poi è passato a "sniffarla". Nelle settimane trascorse a
Lugano tra il 20.5.2004 e il 12.7.2004, asserisce di averne consumata molta,
fino anche ad un grammo al giorno e ciò perché lui e AC 2 ne disponevano in
grande quantità.
Dopo l'arresto, AC 1 è stato, dal medico che l'ha
visitato in carcere, ammesso al trattamento sostitutivo. Ha iniziato la cura
con 12 pastiglie di Ketalgine al giorno, che ha abbastanza rapidamente scalato
fino a zero a partire dal 3.9.2004, quando la terapia è terminata.
- Venendo
alle circostanze dell'arresto di AC 2 e di AC 1, si ha che già nella primavera
2004 gli agenti dell'antidroga avevano avuto informazioni circa la presenza nel
Sottoceneri di spacciatori di eroina di nazionalità albanese. È stato tuttavia
con l'arresto di __________ (un tossicodipendente nostrano) che gli inquirenti
hanno saputo della presenza in Ticino di tale "__________"
(riconosciuto da __________ nella fotografia che ritrae AC 1), fornitore di
eroina a lui e a una quindicina di altri tossicomani, anche per quantitativi di
oltre 5 grammi.
Gli inquirenti chiedevano ed ottenevano il
controllo di un'utenza telefonica che doveva essere in possesso di detto "__________".
Sennonchè costui e chi spacciava con lui, s'avveravano essere molto circospetti
e abili cambiando di frequente le tessere telefoniche, per cui gli inquirenti
hanno dovuto via via scoprire altri numeri di cellulare usati dagli
spacciatori. Solo a partire dal 30.6.2004, gli inquirenti riuscivano ad
individuare delle utenze telefoniche che hanno permesso di capire come era
articolato il "traffico" e soprattutto di venir a conoscenza del
fatto che il 12.7.2004 vi sarebbe stata una trasferta a Zurigo per l'approvvigionamento
in eroina.
È stato così predisposto l'intervento di polizia
che ha portato, dapprima, all'arresto di AC 2, avvenuto il 12.7.2004, verso le
ore 21:50, alla stazione FFS di Lugano, dopo che il predetto è sceso dal treno
in provenienza di Zurigo. AC 2 si è accorto della presenza, in stazione, di
agenti in borghese, e ha tentato di prendere la fuga, non senza prima gettare
via un sacchetto che, recuperato, è risultato contenere un pane di eroina del
peso di circa mezzo chilogrammo.
Sottoposta ad analisi, la sostanza è risultata
avere un grado di purezza del 23,6 (± 2,2) per cento. La sostanza era tagliata per
il resto con glicerolo, paracetamolo e caffeina.
Sulla carta alu, che avvolgeva il pane di eroina,
gli inquirenti hanno rilevato 23 frammenti di impronte digitali, utili al
confronto.
Ed è grazie a queste impronte che, nell'ottobre
del 2004, a Zurigo, si è potuto identificare tale __________, ivi arrestato per
traffico di droga, che -tradotto a Lugano- ha ammesso di essere stato lui a
vendere, a Wetzikon, il 12.7.2004, a AC 2, per fr. 13'500.-, il descritto pane
da mezzo chilo di eroina, sequestrato a Lugano. Mentre la Polizia, in stazione,
a Lugano, arrestava AC 2, altri agenti sorvegliavano l'appartamento di via __________,
a Lugano, nel quale -stando alle intercettazioni telefoniche- AC 2 e AC 1
avevano preso alloggio da qualche giorno. Verso le 22:00, detti agenti
fermavano all'esterno dello stabile, __________, mentre che AC 1 riusciva a
darsi alla fuga. Inseguito dagli agenti, AC 1 veniva fermato in via Motta.
Durante la notte sul 13.7.2004 gli inquirenti
arrestavano anche __________, al suo domicilio di __________ e __________ (un
acquirente di AC 2 e AC 1) al suo domicilio di via __________ a __________.
La perquisizione dei locali di via __________, in
uso agli accusati, portava, tra l'altro, al rinvenimento di complessivi grammi
800 circa di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina), rinchiusi in tre
sacchetti, di una bilancia digitale e di nastro adesivo, tutto materiale che
serve per confezionare i minigrip da smerciare.
Solo in aula, AC 1 ha finalmente ammesso che, la
sera del 12.7.2004, s'era, con __________, recato a Loreto per prendere la
sostanza da taglio, giacchè era nei suoi accordi con AC 2 di trovarsi poi tutti
in casa di __________ e di confezionare, con l'eroina testè comprata da AC 2 a
Zurigo, le porzioni che erano già state prenotate da alcuni acquirenti.
Avviata l'inchiesta, AC 2 ha sin dai primi
verbali ammesso sia la trasferta effettuata a Zurigo quel 12.7.2004 per
approvvigionarsi di eroina, sia vendite di eroina da lui effettuate nel
luganese, nelle precedenti dieci settimane circa, ovvero a partire dal suo
ritorno in Svizzera il 20.5.2004. Non ha chiamato in correità l'amico AC 1.
Quest'ultimo si è "chiamato fuori" dal commercio di eroina,
ammettendo unicamente di averne consumata di quella che gli
"regalava" AC 2. Per il resto, durante tutta l'istruttoria
predibattimentale, AC 1 ammetteva solo di avere aiutato occasionalmente nelle
vendite di eroina l'amico AC 2, quando gli sarebbe capitato di rispondere, in
sua vece, al natel, risp. di aver fatto qualche consegna al suo posto.
Solo in aula, esortato in tal senso da AC 2, AC 1
è pervenuto ad ammettere che entrambi hanno spacciato eroina in società, ovvero
di comune accordo. Più partitamente, venendo all'imputazione di infrazione
aggravata alla LStup formulata contro entrambi, si ha che -come detto- AC 2 e AC
1 sono venuti insieme in Ticino il 20.5.2004, con l'intento di vendere eroina.
Conosceva la "piazza" luganese AC 1, il quale quivi aveva già
spacciato -come detto- nel 1999 per cui ancora conservava dei nominativi, risp.
dei numeri di natel di acquirenti, risalenti a quel periodo.
Inizialmente AC 2 e AC 1 per una settimana circa,
poterono alloggiare in un appartamento di __________, messo loro a disposizione
da persona di cui sostengono di non ricordare il nome. Nel seguito un'altra
persona (di cui neppure ricordano il nome) ebbe ad ospitarli a __________, in
un appartamento vicino alla __________. Conosciuto che ebbero __________, si
trasferirono in casa di lui, a Lugano, in , dove rimasero per un paio
di settimane. Indi furono ospiti a di un altro loro acquirente, __________.
AC 2 e AC 1 ricompensarono __________ e __________ per l'alloggio, dando loro
in cambio eroina.
Visto che gli "affari" andavano bene,
in luglio, AC 2 e AC 1 hanno deciso di subaffittare un appartamento per conto
loro. Entrati in contatto con tale __________ (intenzionato a lasciare
l'appartamento di __________, a __________), quest'ultimo, al quale, pacificamenteAC
2 si è legittimato ostendendogli una carta d'identità italiana (non a lui
destinata) al nome di __________, ha ottenuto dalla società immobiliare che
amministrava lo stabile, di poterlo subaffittare. Agli atti vi è il contratto
di locazione (prodotto dalla Società __________ con l'annotazione che
l'appartamento "è abitato da __________ ".
AC 2, in aula, ha ammesso di aver utilizzato
detta carta per legittimarsi nei confronti di __________, carta che AC 2
asserisce di aver ottenuto a Como da un amico e di avervi -sempre a Como-
apposto la sua fotografia.
Sta di fatto che AC 2 e AC 1 hanno ricevuto le
chiavi dell'appartamento di __________ il giorno 7.7.2004 e vi hanno alloggiato
solo per pochi giorni, essendo -come già segnalato- il 12.7.2004 intervenuto il
loro arresto.
Come già cennato, AC 2 e AC 1 sono, il 20.5.2005,
venuti in Ticino con il preciso scopo di spacciare eroina, sostanza che essi si
procuravano a Zurigo. In aula è stato accertato che tutti i viaggi a Zurigo per
acquistare l'eroina li ha effettuati AC 2. AC 1 invece è sempre rimasto a
Lugano "a bottega". Segnatamente AC 2, al dibattimento, ha
esplicitamente dichiarato (dopo che AC 1 aveva detto che lui "preferiva
restare a Lugano a dormire") che "AC 1 non l'ha mai accompagnato
perché non era necessario, al contrario AC 1 stava a Lugano giacché in assenza
di AC 2, toccava a AC 1 occuparsi delle vendite" (cfr. verbale del
dibattimento p. 6).
Udito ciò, AC 1 ha dato atto al coaccusato che
ciò corrispondeva a verità.
Prima di recarsi a Zurigo, AC 2 e AC 1 solevano
chiamare un numero telefonico che non è stato possibile individuare, nemmeno
nel corso del controllo telefonico. Sta di fatto che a detto numero rispondeva
una persona alla quale essi annunciavano la loro necessità di comprare una
partita di eroina, dopodichè ricevevano, via SMS, un numero di cellulare,
chiamato il quale facevano la "comanda" e l'appuntamento.
In aula, contestategli le telefonate del giorno
10.7.2005 alle ore 21:18 e 21:36, "" AC 1 (e non ""
o "", risp. "" come erroneamente
indicato nell'inserto 2, allegato al rapporto di polizia del 10.12.2004,
classeur B) ha dovuto ammettere di essere stato lui a chiamare ""
(a dire di AC 1 "" non è un nome di persona,ma solo un
appellativo del genere "" in italiano. In realtà non v'è
chi non colga una certa assonanza fonetica tra l'appellativo "",
che ricorre in alcune telefonate intercettate, e il nome "__________"
di cui si è detto e ancora si dirà, ma tant'è!).
Nel rapporto del 6.6.2005 (cfr. doc. TPC 16) la
Polizia ha correttamente evidenziato che è stato "__________", ovvero
AC 1 (che l'ha peraltro ammesso in aula) l'interlocutore delle citate
telefonate del 10.7.2005, alle ore 21:18 e 21:36. Ricevuto che ebbe, via SMS,
il numero da chiamare (ovvero lo , pacificamente in uso, in quei
giorni del luglio 2004, al citato __________ ) ""
AC 1 ha comandato (utilizzando evidentemente un linguaggio gergale) lo stesso
quantitativo "come l'altra volta" per il prezzo di fr. 13'500.-. Che
l'ultima volta, ovvero il giorno dell'arresto 12.7.2004, ""
AC 2 avesse comprato mezzo chilo di eroina è pacifico, stante che la sostanza
gli è stata sequestrata alla stazione di Lugano. Di ciò e del prezzo pagato
-come già cennato- gli inquirenti ticinesi hanno avuto contezza quando a
Zurigo, in altro contesto, è stato arrestato il già citato __________, il
quale, tradotto a Lugano ha ammesso (anche in confronto con AC 2 che invece
l'ha assolutamente negato, al punto da far recedere il __________ dalle sue
stesse ammissioni!) di essere stato lui a vendere e a consegnare a AC 2, a
Wetzikon, mezzo chilo di eroina contro pagamento di fr. 13'500.-.
In aula, AC 2 e AC 1 confrontati con il testo
delle surriferite intercettazioni, hanno per finire entrambi dato atto che:
-
prima
del 12.7.2004 vi era effettivamente già stato un loro acquisto di mezzo chilo
di sostanza stupefacente per l'indicato prezzo di fr. 13'500.-;
-
che
il 12.7.2004 vi fu un ulteriore acquisto da __________ per egual peso e egual
prezzo.
Di
più sulla persona del/i fornitore/i, non si è potuto accertare.
AC 2 ha sostenuto che nei precedenti viaggi da
lui fatti a Zurigo ha acquistato ogni volta dai 250 ai 300 grammi di eroina.
Nella buona sostanza AC 2 ha confermato che, una
volta tornato a Lugano con la partita di eroina, la stessa veniva tagliata in
un rapporto di 100 grammi di eroina e 40 grammi di sostanza da taglio, prima di
essere rivenduta. Ha altresì confermato di avere venduto in totale all'incirca
kg. 2,2-2,4 di eroina, così tagliata e ciò sull'arco di circa dieci settimane.
Sul numero di trasferte effettuate a Zurigo, AC 2 ha dichiarato di non essere
in grado di riferire compiutamente. Certo è che non vi furono acquisti a
Lugano, ma sempre e solo a Zurigo. Al riguardo -come attesta il verbale del
dibattimento a p. 5- AC 2 ha ammesso
" … di aver sull'arco di ca. 10 settimane venduto complessivamente
2,2-2,4 kg di eroina, confermando quanto da lui riconosciuto durante
l'inchiesta predibattimentale.
Egli dichiara che tutta l'eroina l'ha acquistata
a Zurigo e poi trasportata a Lugano; consegne a Lugano non ce ne sono mai
state. Non ricorda quanti viaggi ha fatto a Zurigo; possono essere stati 4-5-6,
senza contare quello dopo il quale egli fu arrestato. Dice di essere sicuro del
suddetto quantitativo venduto mentre non ricorda con esattezza quello
acquistato, che va comunque corretto con l'aggiunta della sostanza di taglio,
nel passaggio che va dal pacchetto di droga alla confezione dei singoli minigrip.
Il taglio avveniva nel seguente rapporto: a 100 g
di eroina comprata a Zurigo aggiungeva di regola 40 g di sostanza da taglio per
cui ne vendeva in totale 140 g…."
Dopo tali dichiarazioni, preso atto che AC 1 continuava,
anche in sede dibattimentale, ad ammettere di avere, solo in alcune occasioni,
aiutato AC 2 nella confezione dei minigrip essendo egli un consumatore
piuttosto che uno spacciatore di droga, AC 2 si è rivolto alla Corte dichiarando
(cfr. verbale del dibattimento p. 5):
" A questo
punto AC 2 comunica che ha parlato con AC 1 al PCT e che entrambi hanno deciso
che ciascuno al processo deve prendersi le proprie responsabilità.
AC 2 comincia col dire che non era lui che dava a
AC 1 le singole dosi da consumare. L'eroina era lì (nel locale ove nelle
singole contingenze si trovava) e AC 1 poteva prenderne quanto e quando voleva.
Però a questo punto AC 2 desidera che sia AC 1 a continuare, ovvero a spiegare
come sono stati in realtà i loro rapporti."
Udito ciò, AC 1 dapprima con una certa titubanza
ma in definitiva in modo chiaro e netto è passato (senza previamente avvertire
il suo patrocinatore, preso, per così dire, di sorpresa) a fare le seguenti
ammissioni (cfr. verbale del dibattimento p. 5 e 6):
" AC 1
dichiara che effettivamente, dato che vivevano sempre insieme, l'eroina che AC
2 portava da Zurigo, una volta a Lugano era anche a sua disposizione.
AC 1 dichiara che, una volta che l'eroina era a
Lugano, essi operavano "in società": la droga era di tutti e due e la
vendevano d'accordo entrambi di farlo. Nella pratica poteva poi accadere che le
singole vendite venissero operate da quello dei due che all'occasione riceveva
la telefonata, poteva essere l'uno o l'altro. In pratica si può dire che loro
due erano "intercambiabili" (nel senso che uno poteva sostituire
l'altro in qualsiasi momento). Così invece non erano i loro rapporti con __________,
con __________, i quali erano loro acquirenti, cioè __________, __________, __________
non erano in società con AC 2 e AC 1. Solo loro due (AC 1-AC 2) vendevano in
società. Gli altri erano loro acquirenti e se a loro volta vendevano, vendevano
per conto loro.
In conclusione AC 1, si assume la
corresponsabilità delle vendite per ca. 2,2-2,4 kg di eroina nel periodo ca. 20
maggio - 12 luglio 2004.
AC 1 da atto che era pure al corrente del fatto
che gli acquisti di eroina avevano luogo a Zurigo…."
Entrambi gli accusati hanno dato atto in aula che
nelle dieci settimane circa del loro traffico in Ticino essi calcolano di aver
avuto per le mani all'incirca fr. 100'000.- (centomila). In effetti in breve
tempo essi sono riusciti a farsi una folta schiera di acquirenti, parecchi dei
quali acquistavano anche partite di grammi 20, 30, 50 e financo 100 per volta.
Evidentemente si trattava di acquirenti che, a
loro volta, rivendevano parte dell'eroina acquistata per finanziare i loro
consumi. Vi è in atti, per le forniture da 100 grammi, la deposizione di tale __________
che ha dichiarato di aver in due occasioni acquistato ogni volta un tale
quantitativo e che, una volta, la consegna gliela fece AC 1, al quale __________
finì per ritornare la sostanza, avendola trovata di qualità scadente.
AC 2 e AC 1, in aula, hanno dato atto di aver
guadagnato molto con le loro vendite. Una parte dei soldi provento di spaccio, AC
2, con l'accordo di AC 1, li ha dati da custodire ad un cugino di nome __________,
residente a __________ e al beneficio di regolare permesso di domicilio avendo
sposato una donna svizzera. A costui AC 2 e AC 1 hanno anche dato istruzioni
per inviare, tramite la Western Union, danaro ai loro familiari all'estero, in
Albania, risp. in Belgio. Dai calcoli effettuati risulta che presso __________
sono stati occultati e tenuti in deposito in totale fr. 59'813.-, consegnati a
tranches di diversi importi. Di detta somma, fr. 21'000.- sono stati
sequestrati dalla Polizia all'atto dell'arresto di __________.
L'importo di fr. 20'813.- è stato direttamente o
indirettamente, tramite terzi facenti capo a __________, inviato, via Western
Union, alla madre di AC 2 in Belgio (in ragione di fr. 6'383.- + fr. 4'810.-),
a __________ a Berat (AC 1 in aula ha continuato a dire che trattasi di sua
zia, quando, invece, in base ai documenti in atti, dovrebbe trattarsi di sua
madre, ma tant'è!) in ragione di fr. 4'810.-. Ulteriori fr. 4'810.- sono stati
inviati in Albania al patrigno di __________.
Già in sede predibattimentale (ma anche in aula),
AC 1 aveva dato atto di aver inviato altro danaro provento dello spaccio, a suoi
congiunti (in particolare ad una presunta zia __________ in Albania fr. 1'000.-
e alla fidanzata __________ pure in Albania euro 350.-) nella prima occasione
utilizzando la Western Union di Como, nella seconda occasione affidando il
trasporto ad un amico che tornava in Albania.
Dei rimanenti fr. 18'000.- occultati a casa di __________,
gli accusati dichiarano di averglieli, a seconda delle contingenze, chiesti di
ritorno. È certo che fr. 5'000.- __________ li ha restituiti a AC 2 il giorno
12.7.2004 poiché a AC 2 tale somma mancava per costituire l'importo di fr.
13'500.- che gli serviva per pagare l'eroina che quel giorno acquistò a Zurigo
(di ciò fan stato anche le trascrizioni telefoniche del 12.7.2004, ore 13:09,
ore 13:20, ore 13:39).
Per il resto entrambi gli accusati ammettono che
nelle dieci settimane in cui hanno spacciato eroina a Lugano, han "fatto
la bella vita". Capitava loro di spendere fino a fr. 4'000.- per
settimana. Fr. 300.-/400.- già li spendevano giornalmente per i loro
spostamenti in taxi. Ogni sera o quasi la passavano in discoteca dove
dissipavano soldi senza ritegno: AC 2 e AC 1 hanno anche comprato uno (o due)
ciclomotore(i) con il(i) quale(i) hanno circolato pur non essendo in possesso
del necessario permesso di condurre.
Già il fatto di avere i parenti dei due accusati
ricevuto da loro somme di danaro che non potevano esser state guadagnate
lecitamente, consente il fondato sospetto che costoro (i familiari, i parenti
cioè) fossero al corrente del turpe traffico messo in atto sul territorio svizzero
da AC 2 e da __________. Quel che è certo è che al corrente ne era la madre di AC
2, come ben dimostra il tenore delle seguenti trascrizioni delle censure
telefoniche (cfr. inserto 2 allegato al rapporto di polizia):
- tel. del
2.7.2004 ore 21:37 tra AC 2 e la madre:
" Mamma dice
«ho parlato con __________ (uomo)» e aggiunge «a questo punto chiamalo e tieni
le cose tu, al momento , che dopo viene lui a prenderle». La mamma dice «se
vengo io e li prendo io nel caso contrario viene lui e li porta lui (__________)."
(n.d.r.: __________ è __________);
- SMS del
5.7.2004, ore 01:36, dallo stesso numero dal quale ha parlato la madre di AC 2
il 2.7.2004, alle ore 21:37:
" Non fai
nessun sbaglio a portare a qualcuno soldi in Albania perché non li prendi oggi
e nemmeno fra 1000 anni. __________, quanti ne ha portato da __________."
- tel. del
7.7.2004, ore 16:04, tra AC 2 e la madre:
" __________
chiede alla mamma quando prenderà i documenti, perché da __________ ci sono già
tre di quelli che ti ho portato io. La mamma risponde che __________ le aveva
detto che veniva anche a lui.
__________ dice di lasciar perdere quello che
dice __________, e che è meglio che viene lei. __________ dice che se li manda
con loro gli costa, meglio se viene lei.
__________ aggiunge che può mandarli con quello,
ma la madre dice di no.
La madre chiede se sono tre, lui risponde di sì.
Il resto privata, la madre chiede se torna per le
vacanze, lui risponde che per l'estate rimane qui."
(n.d.r., al dibattimento AC 2 ha spiegato che 3
documenti significano, fuori dal linguaggio gergale, tre volte fr. 5'000.-)
- tel.
dell'11.7.2004, ore 17:47, tra AC 2 e la madre:
" All'inizio
__________ parla con un uomo ma poi si fa passare sua madre.
__________ parla con sua mamma, lei dice che lo
"zio" si trova in dogana… (parlano in codice).
__________ non capisce e xdonna dice che certe
cose non può dirle per telefono, __________ risponde che è sicuro perché questo
numero ce l'ha solo da 2 o 3 giorni. Xdonna non vuole comunque parlare al
telefono di queste cose.
__________ chiede se le servono ancora dei soldi,
la madre risponde che lei aspetta ancora l'indirizzo (di quello della dogana) e
poi gli fa sapere.
__________ riferendosi a qualche cosa dice che
non si capisce dice che la può fare lui, la madre dice che è meglio di no e che
la fa __________.
Si risentiranno per questa faccenda.
Saluti."
Al dibattimento AC 2 ha spiegato che, fuori dal
linguaggio gergale, l'espressione "lo zio si trova in dogana"
significa che suo zio si trova in carcere, in particolare spiega che lo zio si
trova in carcere a Marsiglia e che ha bisogno di soldi per il suo legale.
Infine AC 2, sempre a richiesta della Presidente, precisa che con "la
può fare lui" risp. "meglio di no e che la fa __________ ",
si sottintende il mandare soldi all'avvocato dello zio.
- Dati
i fatti accertati ai considerandi che precedono, si ha, pacificamente, in
diritto (anche i Difensori in sede di arringa ne hanno dato atto) che l'atto
d'accusa deve essere confermato, con la correzione del punto 1.2. Come già prospettato
in aula alle parti (cfr. verbale del dibattimento p. 7) è infatti più sensato
imputare agli accusati, in concorso tra di loro, l'acquisto ed il trasporto, in
vista di farne commercio (dopo che l'avrebbero ulteriormente tagliata) di gr.
498.90 di eroina (e quindi riconoscerli coautori colpevoli di tali fatti),
piuttosto che imputare loro di aver "fatto preparativi per la
vendita" di tale sostanza.
Inoltre, in sede di dispositivo (cfr. punto
1.1.1), il quantitativo venduto (in concorso tra loro) è stato per finire
cifrato in grammi 2150-2350, per tener conto del fatto che, per i gr. 100 di
eroina restituiti da __________, è stata ritenuta la "tentata
vendita".
Venendo alla commisurazione della pena, si ha
che, giusta l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo,
tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue
condizioni personali.
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il
reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non
più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo
legale della specie di pena. Riassumendo i criteri che debbono essere considerati
nella commisurazione della pena, l'alto Tribunale federale (cfr. DTF 127 IV 101
e ss.) ha avuto modo di rIcordare, richiamandosi a precedenti
decisioni, che, giusta l'art. 63 CP, il criterio essenziale è quello della
gravità della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in
primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare
sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di
vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere.
L'importanza della colpa dipende altresì dalla Iibertà di decisione di cui ha
disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata,
più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua
colpa.
Quando ammette una scemata responsabilità penale
(art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia
essere tenuto ad operare una riduzione lineare.
Dire che il giudice non è tenuto a operare una
riduzione lineare equivale a dire, a mente del Tribunale federale (cfr., ad
esempio, la DTF 129 IV 35), che non si tratta evidentemente di far ricorso a
una tariffa o di applicare una formula matematica, bensì si tratta di tirare
conseguenze ragionevoli dalla situazione. Il giudice deve fissare una pena che
corrisponda alla colpa.
Una diminuzione leggera, media o forte della
responsabilità non implica dunque necessariamente una riduzione del 25%,
rispettivamente del 50% o del 75% della pena.
Nondimeno, deve in ogni caso esistere una certa
correlazione tra il grado di scemata responsabilità accertato e le sue
conseguenze sulla misura della pena.
Nel concreto caso, la colpa dei condannati è
particolarmente pesante perché essi, già pregiudicati per spaccio di droghe
pesanti, non si sono fatti scrupolo alcuno nel tornare sul nostro territorio a
vendere eroina, per trarne importante e facile lucro.
Essi, nonostante la loro giovane età (sia AC 1
nato nel 1982, sia egli nato nel 1986 è e resta comunque giovane), hanno
gestito il loro turpe commercio utilizzando modalità da consumati delinquenti, come
dimostrano i seguenti fatti:
-
essi
hanno curato di cambiare in continuazione le tessere telefoniche con le quali
si tenevano in contatto con i loro fornitori e con i loro acquirenti, al punto
che gli inquirenti, solo a partire dal controllo della terza e quarta utenza
(ovvero solo a partire dal 30.6.2004), hanno cominciato a potersi fare un'idea
e a inquadrare quello che era diventato, in breve lasso di tempo, un vero e
proprio floridissimo "business";
-
i
fatti accertati dimostrano che AC 2 e AC 1, avevano accesso a quantitativi
importanti di eroina (con gli ultimi due acquisti essi hanno -come noto- comprato
mezzo chilo per volta di eroina);
-
trattavano
con i loro fornitori per contanti, il che dà, da un lato, la misura della forte
"liquidità" di cui disponevano e, dall'altro, permetteva loro di
spuntare prezzi, all'ingrosso, estremamente convenienti (a loro, il singolo
grammo veniva a costare appena fr. 26.-);
-
da
provetti e smaliziati "trafficanti" essi gestivano in proprio anche
l'acquisto (all'ingrosso) della sostanza da taglio, che curavano di mescolare
all'eroina in modo professionale, nel rapporto di 40 grammi di sostanza da
taglio per ogni cento grammi di eroina, di guisa da non pregiudicarne la
qualità e nel contempo da massimizzare i loro profitti (solo __________ __________
ha dichiarato di aver dovuto restituire un etto di eroina a causa della
scadente qualità; F.L. -consumatore di vecchia data e assai esperto e
sperimentato- ha invece riferito di eroina -acquistata da AC 1- "di buona
qualità" o comunque sopra la media di quello che si trovava sulla piazza
di Lugano; a __________ è stata sequestrata eroina -acquistata da AC 2- pura
per il 21-22 per cento; del resto la folta schiera di impazienti acquirenti
-come si percepisce dalle intercettazioni telefoniche- fa pure prova del fatto
che i due condannati vendevano un "prodotto" più che accettabile!);
-
sull'arco
di poche settimane AC 2 e AC 1 sono riusciti a crearsi una vasta "clientela",
in provenienza da ogni parte del Cantone, che comprava da loro quantitativi
anche importanti (AC 2 e __________ non vendevano a singoli grammi, ma solo
minigrip da 5 grammi e oltre).
Con
taluni clienti, hanno saputo curare in modo così professionale il loro
rapporto, da indurli a dare loro discreto e non facilmente individuabile
supporto logistico, col che, per almeno dieci settimane, essi sono riusciti a
far commercio di eroina in rilevante quantità (per circa gr. 2150-2350) senza
farsi arrestare, e ciò benchè AC 1 soggiornasse in Ticino da clandestino,
siccome privo di qualsivoglia documento.
In tali circostanze (e altresì considerando il
concorso di reati ex art. 68 CP e che entrambi sono pregiudicati e AC 2 anche
recidivo), nonostante la loro giovane età, ben può ritenersi adeguata e non
sproporzionata la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione proposta nei
loro confronti dalla Pubblica Accusa.
Se, nondimeno, nonostante cioè la particolare
gravità della colpa, la Corte ha ritenuto di poter (in tal senso premiando gli
sforzi difensivi) mitigare in modo importante le pene proposte, condannandoli
entrambi ad anni quattro di reclusione (per AC 2, la Corte ha dovuto altresì
-ex art. 41 cifra 3 CP- revocare la sospensione condizionale delle pene di otto
mesi di carcerazione a lui inflitta a Ginevra e di venti giorni di detenzione a
lui inflitti a Lugano), ciò è avvenuto per tener conto del fatto, per quanto
riguarda AC 2, che egli sin dall'arresto è confesso. Non solo AC 2 ha ammesso
l'acquisto e il trasporto del mezzo chilo di eroina che aveva seco la sera del
12.7.2004 (e che sarebbe invero stato irragionevole negare, ma -non va
dimenticato- che c'è anche chi sa negare l'evidenza!) ma ha anche da subito
dato una dimensione al commercio fatto nelle precedenti dieci settimane circa,
autoaccusandosi -in pratica- della vendita di ben kg. 2,150-2,350 di eroina.
Anche se tale confessione non configura sincero pentimento ex art. 64 CP (per
essere messi al beneficio di tale attenuante la collaborazione deve essere
assai più ampia: AC 2, invece, ha fatto ammissioni solo in relazione alla sua
persona), nondimeno essa merita di essere premiata poiché è indice di
ravvedimento, di capacità di assumersi le proprie responsabilità e di
accettazione della conseguente sanzione. La citata pena di anni quattro di
reclusione tiene altresì conto della revoca delle sospensioni condizionali
delle pene inflittegli a Ginevra e a Lugano, del carcere preventivo sofferto,
del fatto che la pena complessiva irrogatagli dovrà essere espiata lontano dal
suo paese e dai suoi familiari, nonché delle più generali condizioni personali
(in particolare dell'età giovanile), familiari e sociali di lui.
Al contrario di AC 2, AC 1 ha invece dimostrato,
per tutta la durata dell'inchiesta predibattimentale, di essere fatto di
tutt'altra pasta. Nonostante l'età giovanile e nonostante il consumo di eroina
(attestato dalle analisi eseguite all'atto dell'arresto e confermato
dall'assunzione di Ketalgine per circa un mese e tre settimane in carcere), AC
1, profittando del fatto che AC 2 non lo chiamava in causa più di tanto (anzi,
in pratica, quasi lo scagionava) ha cercato in tutti i modi di furbescamente
accreditare la tesi del "povero tossicodipendente", lui stesso
"vittima" dell'eroina, che, solo occasionalmente e assai
marginalmente, ha aiutato AC 2, rispondendo, in qualche circostanza e in sua
vece, al cellulare e quindi prendendo qualche comanda, risp. facendo per lui
qualche consegna, solo per amicizia e/o per ottenere in regalo dosi di eroina
per il proprio consumo.
AC 1, al riguardo, ha mentito in ben dieci/undici
verbali, sia alla Polizia che al Procuratore Pubblico, e ciò sull'arco di circa
cinque mesi di inchiesta. Così agendo, egli ha dato prova di pervicace
attitudine al mendacio, di forte determinazione a "farla franca" o
comunque a "cavarsela con poco", nonché di una non comune (per uno
della sua età, perdipiù tossicodipendente) capacità di sapersi gestire nei
confronti degli inquirenti tenendo loro testa. Siffatto comportamento predibattimentale
prova ad oltranza che AC 1 è sempre stato perfettamente consapevole della
gravità e del carattere illecito del suo agire, in particolare dell'attività di
spaccio da lui esplicata in concorso con AC 2.
Né tale consapevolezza poteva fargli difetto
visto che già nel 1999 egli era stato perseguito e condannato per fatti
analoghi. Anche le modalità utilizzate per gestire il traffico oggetto del
presente procedimento (in particolare il continuo cambio di tessere telefoniche
per non farsi intercettare e l'uso di linguaggio gergale quando parlava al
telefono) provano -una volta di più- la piena consapevolezza di AC 1 del
carattere illecito e quindi vietato del suo comportamento.
È noto che le Corti ticinesi, da sempre, solgono
ammettere -anche in assenza di una perizia psichiatrica- l'attenuante della
scemata responsabilità ex art. 11 CP nei confronti di tossicodipendenti che
svolgono attività di spaccio di droghe per assicurarsi il loro consumo (di
droghe pesanti).
Nel concreto caso, la Corte si è mantenuta fedele
a tale prassi, riconoscendo a AC 1 di avere, a causa del regolare consumo di
eroina nel periodo critico (anche se egli mai si è iniettato la sostanza che ha
sempre e solo "sniffato"), commesso i reati ascrittigli (segnatamente
il turpe commercio di eroina) in stato di lieve scemata responsabilità ex art.
11 CP.
Data la piena capacità di AC 1 di percepire
l'illiceità del suo comportamento, è stato cioè ammesso che, a causa dei suoi
consumi, lievemente ridotta sia stata la sua capacità di condursi secondo tale
valutazione. Nel dubbio è stato cioè considerato che l'assunzione di eroina
abbia in lui facilitato un minor controllo dei suoi freni inibitori, ma ciò
solo in forma (o grado) lieve, giacchè -come cennato- lo stato di
tossicodipendenza di AC 1 nel periodo critico non è mai stato grave (egli solo aspirava
la sostanza che -fortunatamente- non si iniettava, col che, dopo l'arresto,
egli è riuscito a scalare in tempi relativamente brevi le dosi di Ketalgine
prescrittegli. Al proposito si ricorda che i tossicodipendenti gravi vengono
generalmente messi dai curanti in terapia di mantenimento e non già "a
scalare"!). D'altro canto si è altresì considerato che AC 1 ha spacciato
importanti quantitativi di eroina, in concorso con AC 2, non certo per finanziare,
o comunque garantirsi, il proprio consumo, bensì principuamente per scopo di
lucro, per guadagnare facile danaro, per fare la "bella vita",
mandando qualcosa anche ai familiari in patria.
Della sua piena capacità di condursi dopo
l'arresto e per tutta la durata dell'inchiesta predibattimentale, così come
della sua capacità di gestire, insieme a AC 2, l'attività di spaccio in modo
abile e professionale, si è già detto.
Tutto ciò premesso, si ha, per finire, che la
Corte ha ritenuto equo e opportuno mitigare la proposta di pena di anni cinque
e mesi sei di reclusione, formulata dalla Pubblica Accusa per AC 1, riducendola
ad anni quattro. Secondo la Corte, la riduzione di diciotto mesi operata ricomprende
bene sia l'attenuazione che s'ha da fare, obbligatoriamente, in presenza di una
responsabilità scemata di grado lieve come testé descritto, sia quella
conseguente al fatto che, al dibattimento, ancorché fermamente esortato dal
correo, AC 1 ha finito per ammettere le proprie responsabilità (il che -dati il
suo carattere da "duro" e la sua mentalità- gli è sicuramente
costato).
Detta riduzione tiene altresì conto della durata
del carcere preventivo nonché della circostanza che AC 1 dovrà espiare la pena
qui inflittagli lontano dalla sua casa e dai suoi familiari, nonché della sua
più generale situazione personale (in particolare dell'età giovanile),
familiare e sociale.
Sia AC 2 che AC 1, privi di validi legami con il
nostro Paese nel quale sono venuti solo per delinquere (AC 1 clandestinamente, AC
2 financo commettendo violazione del bando,entrambi commettendo reati che
violano gravemente l'ordine pubblico), hanno da esservi espulsi, AC 2 per anni
dodici (in aggiunta agli anni tre già inflittigli con DA 19.5.2004) e AC 1 per
anni quindici. La durata dell'espulsione è proporzionale alla gravità dei reati
da loro commessi. L'espulsione ha da essere effettiva perché per entrambi la
prognosi è sfavorevole in modo che preoccupa.
Quanto in sequestro deve essere pacificamente
confiscato.
Post Scriptum:
Nell'imminenza dell'intimazione della presente
sentenza, il 4.7.2005 alla scrivente Presidente è pervenuto, tramite la Polizia
scientifica del Cantone Ticino, un dispaccio di data 22 giugno 2005
dell'Ambasciata Svizzera di Tirana che informa che il "certificato
personale" prodotto alla Corte il 2 giugno 2005 dal condannato tramite il
proprio patrocinatore è falso, nel senso che la vera data di nascita di AC
1 è il __________ e non il __________.
Rispondendo A. per AC 2,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.2, 3. 4.;
B. per AC 1,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.2, 3.;
C. affermativamente
al quesito posto;
visti gli art. 11, 18, 21,
22, 35, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 252, 291, 305bis CP;
19 cifre
1 e 2, 19a LF stup;
23 LDDS;
95 LCS;
9
segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC
2 e AC 1, sedicente,
sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzati,
sapendo
che quelli trattati erano quantitativi di eroina tali da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone,
agendo
in correità tra loro, nel caso di cui al punto 1.1.4. che segue agendo AC 2
singolarmente:
1.1.1. previo
acquisto a Zurigo e trasporto a Lugano, venduto a terzi un quantitativo di
eroina dell'ordine di grammi 2'150-2'350 circa di eroina e tentato di vendere a
terzi ulteriori grammi 100 di detta sostanza,
inoltre,
1.1.2. previo
acquisto a Zurigo, trasportato a Lugano allo scopo di metterli in commercio,
dopo che li avrebbero ulteriormente tagliati con sostanza da taglio in loro
possesso, grammi 498,90 di eroina, pura per un valore del 21,40 per cento,
1.1.3. ceduto,
quale compenso per l'ospitalità ricevuta grammi 10 (dieci) di eroina a __________
e grammi 15-20 della stessa sostanza a __________, nonchè offerto gratuitamente
ad __________ circa 5 grammi di eroina;
1.1.4. __________
offerto gratuitamente a terzi circa 15 grammi di cocaina, a Lugano, Zurigo ed in altre località
nel
periodo 20 maggio 2004 - 12 luglio 2004,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
- AC
2 è autore colpevole di:
2.1. ripetuto
riciclaggio di denaro
per
avere
occultato presso terzi fr. 59'813.08, che sapeva
essere provento dello spaccio di stupefacenti, in ragione di fr. 20'813.08
inviati all'estero, a Lugano ed in altre località,
tra il 28 maggio 2004 e il 12.07.2004;
2.2. circolazione
senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo giugno 2004-12 luglio 2004,
da Viganello a Canobbio, circolato alla guida di
ciclomotori, senza essere in possesso della licenza di condurre richiesta;
2.3. violazione
del bando
per
essere entrato in Svizzera dalla dogana di Chiasso
il 20 maggio 2004 soggiornando a Mendrisio, a
Lugano e Canobbio e nuovamente a Lugano fino al giorno dell'arresto, nonostante
l'espulsione decretata nei suoi confronti il 19 maggio 2004 dal Ministero
Pubblico del Canton Ticino;
2.4. falsità
in certificati
per avere, a Lugano, l'8 luglio 2004,
al
fine di migliorare la propria e altrui situazione,
fatto
uso, a scopo di inganno, della carta d'identità italiana n. __________ a nome __________,
__________, rilasciata ad __________ il 31.07.1999 e valida fino al 31.07.2004,
da lui alterata con l'apposizione della propria fotografia, certificato con il
quale si è legittimato presso __________ al fine di ottenere la locazione
dell'appartamento sito a Lugano in __________;
2.5. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo 20 maggio 2004 e fino all'arresto,
a Viganello, Canobbio e in altre località,
consumato complessivamente 35 grammi di cocaina,
nonché un imprecisato quantitativo di marijuana,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato ai considerandi.
- AC
1, sedicente, è autore colpevole di:
3.1. ripetuto
riciclaggio di denaro
per
avere,
tramite terzi, inviato all'estero complessivi fr.
5'810 e euro 350.-, danaro che sapeva essere provento dello spaccio di
stupefacenti, a Lugano ed in altre località,
tra il giugno 2004 e il 12.07.2004;
3.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri
per
essere entrato illegalmente in Svizzera,
in
data imprecisata nel corso della metà del mese di maggio 2004, passando a piedi
dal valico di Chiasso strada, soggiornando poi a Mendrisio indi a Lugano,
Canobbio e nuovamente a Lugano privo di documenti di legittimazione e dei
necessari visti;
3.3. ripetuta
circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo metà giugno 2004 - inizio luglio
2004,
da
Canobbio a Lugano/Viganello,
circolato alla guida di ciclomotori senza essere
in possesso della licenza di condurre richiesta;
3.4. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
nel
periodo metà maggio 2004 e fino all'arresto,
a
Mendrisio, Viganello, Canobbio ed altre località,
consumato
all'incirca 30/40 grammi di eroina nonché alcune pastiglie di Ketalgine,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
- Di
conseguenza, essendo AC 2 recidivo ed avendo AC 1 agito in stato di scemata
responsabilità,
4.1. AC
2 è condannato:
4.1.1. alla
pena di anni 4 (quattro) di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
4.1.2. all’espulsione
dal territorio svizzero per anni 12 (dodici), in aggiunta a quella di anni 3
(tre) inflittagli con decreto d'accusa del 19.05.2004;
4.2. AC
1, sedicente, è condannato:
4.2.1. alla
pena di anni 4 (quattro) di reclusione, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
4.2.2. all'espulsione
dal territorio svizzero per anni 15 (quindici).
-
Le
spese processuali e la tassa di giustizia di fr. 1'800.- sono a carico dei
condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.
-
È
revocata la sospensione condizionale delle pene privative della libertà:
6.1. di
20 giorni di detenzione, inflitta a AC 2, il 19.05.2004 dal Ministero pubblico,
Lugano;
6.2. di
8 mesi di carcerazione, inflitta a AC 2 il 13.11.2001 dal Tribunal de la
jeunesse Genève.
-
È
ordinata la confisca di quanto in sequestro.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta
preliminare fr. 11'480.--
Perizie fr. 984.--
Spese
diverse fr. 65.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 14'429.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 900.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'740.--
Perizie fr. 492.--
Spese fr. 32.50
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.--
fr. 7'214.50
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 900.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'740.--
Perizie fr. 492.--
Spese fr. 32.50
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 7'214.50
============
Intimazione a:
terzi implicati
- AS 1
- AS 2
- AS 3
- AS 4
- AS 5
- AS 6
- AS 7
- GI 1
- GI 2
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster