AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.57
Data decisione, Autorità:
19.07.2004, PENAL
Incarto n.
72.2004.57
Lugano,
19 luglio 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
detenuto dal 11 maggio 2004;
prevenuto colpevole
di:
infrazione alla LF sugli stupefacenti,
ripetuta
per avere,
nel periodo settembre 2003/marzo 2004,
a Lugano, senza essere autorizzato,
venduto a diverse persone complessivamente 33 “bolas”
di cocaina pari ad almeno gr. 75 di stupefacente e meglio per avere:
fra il mese di agosto e il mese di settembre
2003 a Lugano, venduto a __________ __________ __________ 5 "bolas"
di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità;
fra il mese di gennaio e il mese di marzo 2004 a
Lugano, venduto a __________ __________ 24 "bolas" di cocaina
corrispondenti a grammi 72 al prezzo di fr. 50.- il grammo;
il 18 marzo 2004 a Lugano,
venduto a __________
__________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 20.- l’unità;
il 20 marzo 2004 a Lugano, venduto a __________
__________ 2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall’art.
19 cifra 1 LFStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 71/2004 del 15 giugno 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP.
§ L'accusato AC1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________ __________.
§ L'interprete IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 17:35.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
enumerate le prove a carico dell'accusato e confermato l'atto d'accusa, chiede
la sua condanna a 9 mesi di detenzione da espiare, la revoca della sospensione
condizionale della pena di 12 giorni di detenzione inflittagli il 30.06.2003,
l'espulsione effettiva dal territorio svizzero per anni 3 nonché la confisca
del cellulare Nokia in sequestro e dell'importo di fr. 1'100.-.
§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo
assistito in base al principio in dubio pro reo, facendo altresì riferimento ad
un articolo pubblicato nella rivista AJP 11/2000 pag. 1374. Chiede pure il
dissequestro del natel Nokia e la restituzione al suo patrocinato della somma
di fr. 1'100.-.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC1
- è autore
colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LF stupefacenti
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate
nell'atto d'accusa?
- Può
beneficiare della sospensione condizionale:
2.1. della pena
privativa della libertà?
2.2. accessoria
dell'espulsione?
-
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 giorni di
detenzione inflittagli con decreto d'accusa 30.6.2003?
-
Deve
subire la confisca di un natel Nokia?
-
Deve
subire la confisca di fr. 1'100.- oppure hanno essi da essere sequestrati a
titolo di risarcimento dell'indebito profitto conseguito?
Considerato, in
fatto ed in diritto
- Dice
di chiamarsi AC1, di essere nato nel 1984, forse il 1° di gennaio, ma non ne è
sicuro, di essere cittadino della Guinea Conakry, di essere ivi cresciuto con
la madre e un fratello maggiore, di non aver conosciuto il padre.
Nega di aver detto quanto figura nel verbale AI
12 (davanti a un segretario giudiziario, al suo difensore e, infine, previa
rilettura, confermato al procuratore __________), ovvero che la madre,
proprietaria di case lasciatele dal marito, vive con gli affitti che ne ricava.
Sostiene che non si capiva con l'interprete (che
gli parlava in francese, lingua che è -peraltro- la lingua ufficiale nella
Guinea Conakry). In realtà, dichiara in aula, il padre avrebbe lasciato alla
madre solo un appartamento di 4 locali, uno da lei occupato e gli altri tre
affittati a terzi.
In aula, a più riprese, asserisce di non aver mai
frequentato scuole, di non sapere nè leggere, nè scrivere, di essere
analfabeta. Sennonchè, quando il PP __________ (che ha sostituito il PP
____________________ , assente) ha prodotto il fascicolo doc. dib. 1 (in
pratica le audizioni dell'accusato, rese in lingua peul, nell'ambito della
procedura d'asilo) e gli ha contestato talune sue precedenti affermazioni (in
particolare di aver frequentato nel suo paese una scuola coranica e di
conoscere l'alfabeto arabo -e di ciò fa stato ciò che egli stesso ha scritto
nella prima pagina dell'audizione del 27.6.2002 nel doc. dib. 1-), AC1, dopo
cincischiamenti, ha dovuto dare atto di aver realmente frequentato la
scuola coranica e di conoscere l'alfabeto arabo.
Ha perseverato nel dire di non sapere parlare il
francese, ma anche tale sua dichiarazione non è credibile solo che si pensi che
l'arresto gli è stato notificato dal Presidente del GIAR, giudice __________ (cfr.
AI 5) che, pur conoscendo perfettamente il francese, si è giustamente avvalso
lo stesso di un interprete di lingua francese, la signora __________, persona
diversa dall'interprete (signor del __________ ) usato dalla polizia per fare
il verbale dell'11.5.2004. Nondimeno, davanti al GIAR (che evidentemente capiva
lui stesso ciò che AC1diceva in francese) Dem ha pienamente confermato il verbale
reso in polizia.
Da notare che per allestire il già citato verbale
AI 12 il Ministero pubblico ha fatto capo ad una terza interprete (per la
lingua francese), la signora __________.
In tali condizioni (ovvero a fronte di tre
verbali nei quali AC1ha accettato di parlare francese alla presenza di tre
diversi interpreti cogniti di tale lingua, di un GIAR pure cognito di tale
lingua, di un segretario giudiziario e, alla fine, anche del PP __________,
pure cogniti del francese, e financo del proprio difensore) l'affermazione resa
in aula da AC1di non parlare il francese e di non aver quindi capito quel che
gli veniva tradotto, è non solo ardita e temeraria, ma palesemente bugiarda!
Ciò premesso, si segnala qui che in aula la
traduzione è stata curata dal signor IE1, interprete per la lingua peul.
- Dal
verbale di audizione del 10.4.2002 effettuato presso il Centro di registrazione
di Chiasso (nel quale AC1è stato interrogato in lingua peul) risulta che egli
ha chiesto l'asilo in Svizzera il 25.3.2002.
In quel verbale egli aveva dichiarato di avere
una sorella a Conakry e nessun fratello e di non sapere cos'era la religione.
Nel verbale 27.6.2002 invece aveva dichiarato di avere un fratello maggiore e i
genitori e di essere di religione islamica e di aver frequentato una scuola coranica.
Tutto ciò per dire che sin dal suo arrivo in
Svizzera, AC1 ha dato su fatti piuttosto elementari risposte contraddittorie.
Anche il racconto relativo alle circostanze per
le quali o nelle quali ha lasciato il suo paese sono assai rocambolesche per
non dire romanzesche.
A suo dire (e ciò l'ha narrato pure in aula) al
suo paese (Konkasser, a suo dire, periferia di Conakry) egli amava una donna.
Una sera uscì come al solito con lei e poi la riaccompagnò ma non fino alla
casa di lei, per cui essa dovette fare da sola l'ultimo tratto di strada a
piedi.
Prima di raggiungere la sua abitazione essa
sarebbe stata accoltellata e uccisa e gettata in un canale. I genitori e i
parenti di lei avrebbero accusato dell'uccisione il AC1, col che la polizia lo
avrebbe arrestato. Sarebbe rimasto in prigione una settimana, dopodiché un
poliziotto della prigione lo avrebbe avvicinato dicendogli che lo poteva far
evadere.
In aula AC1ha sostenuto che il poliziotto era
stato pagato ma non da lui, non si sa da chi. Comunque sia il poliziotto
l'avrebbe fatto uscire dalla prigione, con l'auto l'avrebbe condotto
all'aeroporto di Conakry, distante circa 30 minuti dalla prigione.
All'aeroporto il poliziotto gli avrebbe messo in mano un passaporto verde falso.
Insieme, a bordo di un aereo (i biglietti li avrebbe pagati il poliziotto), i
due avrebbero raggiunto l'Italia. Sarebbe riuscito a uscire dall'aeroporto
senza problemi, a mano del passaporto falso, cosa che appare essere totalmente
incredibile dati i rigorosi controlli che dopo l'11.9.2001 vengono eseguiti
specie negli aeroporti internazionali e dato il paese di provenienza dell'aereo
(la Guinea Conakry o comunque uno di quegli stati africani che pongono
notoriamente grossi problemi di immigrazione clandestina).
Su tutta la questione del suo espatrio e del suo
arrivo in Italia e della fine che fece il falso passaporto, in aula AC1è stato
molto vago e reticente, arrivando al punto di dichiarare di non sapere il nome
della città italiana in cui è atterrato. Contestatogli il fatto che
nell'audizione del 10.4.2002 (a pag. 5) aveva indicato di essere atterrato a
Roma, AC1 ha asserito di non più ricordare tale circostanza. A suo dire,
sarebbe poi salito su un treno entrando in Svizzera senza essere controllato,
verosimilmente a Chiasso. Mandato a Vallorbe, sarebbe poi stato assegnato al Canton
Ticino e quivi al Centro di via Tesserete a Lugano.
Dem sa che la sua domanda d'asilo è stata
respinta e anche ricorda di aver interposto ricorso contro tale decisione negativa.
In aula conferma di avere, in sede d'inchiesta predibattimentale,
ritirato la domanda d'asilo, ovvero, più correttamente, ritirato il ricorso,
per cui sa anche di non avere con la Svizzera alcun altro legame, se non quello
costituito dal presente procedimento penale.
Richiesto di dire come intenda lasciare il nostro
Paese una volta conclusa la presente procedura, stante che è privo di
documenti, è emerso in aula che al suo patrocinatore ha detto di potere entrare
in possesso di documenti validi "facendo una semplice telefonata".
A chi scrive (che ha insistito per avere maggiori
ragguagli) AC1ha risposto che tale telefonata la può fare solo quando tornerà
in libertà. Di più, al riguardo, non si è riusciti a sapere.
In Svizzera AC1è pregiudicato essendo stato
condannato con decreto d'accusa del 30.6.2003 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (cfr. AI 11) a dodici giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per anni due, per infrazione alla LF sugli stupefacenti, per aver venduto a
tale __________ due bolas di cocaina e a tale __________ una bolas.
- Emerge
dal rapporto d'arresto dell'11.5.2004 (AI 2) che AC1si è presentato in polizia
quello stesso giorno reclamando la restituzione di fr. 1'100.-, facenti parte
di alcuni importi di danaro per complessivi fr. 2'160.- che la polizia aveva
sequestrato il giorno 7.5.2004, durante una perquisizione della camera nr. 9
del Centro di via Tesserete.
Più esattamente si ha (cfr. rapporti di
segnalazione del 7.5.2004 allegato al rapporto d'arresto AI 2) che, nel
contesto di altra inchiesta, la polizia aveva, il 7.5.2004, dovuto perquisire
detta camera nr. 9, ritrovando quanto segue:
0,2 gr. di cocaina,
fr. 2'160.- in banconote da fr. 200.-, 100.-,
50.-, 20.- e 10.-,
due chiavi,
undici natel e due carte telefoniche.
Si legge in detto rapporto di segnalazione che "tutto
è risultato appartenere ad ignoto".
Come cennato, il giorno 11.5.2004, AC1si
presentava allo sportello della Gendarmeria di Lugano per reclamare l'importo
di fr. 1'100.-, asserendo che il sequestro era avvenuto in sua assenza e che il
danaro era suo siccome provento del lavoro da lui prestato presso
"l'Orto" di Muzzano, azienda che, come noto, è gestita da una
Fondazione di cui fanno parte operatori del Patronato penale e che è destinata
a dare lavoro a detenuti in stato di semilibertà, risp., se vi sono posti
liberi, a richiedenti l'asilo.
A comprova dell'origine lecita del danaro da lui
reclamato, AC1produceva la dichiarazione di data 10.5.2004 del Servizio sociale
della Croce Rossa (allegata al citato rapporto d'arresto AI 2) che attesta che
l'accusato ha svolto un programma occupazionale dal luglio 2002 al febbraio
2003, presso l'Orto di Muzzano, guadagnando in totale fr. 2'065.50.
Poichè nel frattempo, nel contesto dell'inchiesta
denominata "caldo 04" gli inquirenti avevano raccolto deposizioni di
terzi che avevano dichiarato di aver acquistato cocaina dal AC1, costui veniva
fermato e -nel seguito come cennato- arrestato.
Sia in polizia, sia davanti al GIAR, sia davanti
al segretario giudiziario del Ministero pubblico, sia davanti al PP __________,
intervenuto in fine del verbale AI 12, sia al dibattimento, AC1ha negato di
aver venduto a terzi bolas di cocaina e ciò anche dopo che gli sono state partitamente
contestate le dichiarazioni di diversi acquirenti che l'avevano chiamato in
causa come loro fornitore.
Nel già citato verbale AI 12 reso al Ministero
pubblico (cfr. p. 2) e nel verbale di polizia del 18.6.2004 (a p. 2, in fondo),
AC1aveva fatto un'ammissione: aveva cioè dato atto di avere funto da
intermediario nella vendita di 4-5 bolas di cocaina tra una persona con
carnagione bianca (che lui ha inteso essere il ____________________ ) e altri
giovani che fumavano marijuana, lucrando per tale intermediazione fr. 50.-.
Sennonchè in aula AC1 ha ritrattato la suddetta
ammissione, pretestando l'incomprensione insorta tra lui e l'interprete (la sig__________)
di lingua francese.
Sia come che sia, aldilà delle sue negazioni e
della ritrattazione dell'intermediazione da lui stesso evocata (giacchè -come
ben risulta dal verbale AI 12- non fu il segretario giudiziario a
contestargliela), sta di fatto che nè in sede predibattimentale, nè in aula,
AC1è riuscito a spiegare in modo qualche po' plausibile come si possa spiegare
che quattro, risp. cinque persone acquirenti di cocaina, sentiti separatamente,
abbiano riconosciuto in lui la persona dalla quale in una o più occasioni
avevano acquistato bolas di cocaina.
AC1in aula ha dovuto dare atto che nessuna delle
citate persone aveva motivi di astio, rancore o simili contro di lui. Al
contrario egli dichiara e ha dichiarato che, tranne il __________ e quello con
la "carnagione bianca" (forse il __________), gli altri nemmeno
sapeva chi fossero.
AC1in aula ha altresì dovuto dare atto
(confermando con ciò una sua corrispondente dichiarazione resa nel già più
volte citato verbale AI 12 a p. 3) che __________ (arrestato come si dirà in
seguito il 18.3.2004) era in possesso del suo numero di natel (078 605.54.17).
In aula AC1ha insistito nel dire di non aver
fornito lui detto suo numero di natel a __________. Semplicemente egli avrebbe
prestato il natel a una persona che gliel'aveva chiesto per fare una
telefonata, col che il suo numero sarebbe apparso sul display del ricevente,
verosimilmente il __________ che così ne sarebbe entrato in possesso. Nel
verbale AI 12 AC1 aveva accennato a manipolazione del suo natel effettuate
probabilmente dallo stesso __________.
Il fatto importante non è tanto costituito dalle
confuse modalità di consegna del natel e/o del numero evocate da AC1. Ciò che
conta è che è pacifico e non controverso, ammesso da AC1anche in aula, che
__________ quando è stato arrestato era in possesso del numero di natel di AC1.
Ma di ciò si dirà ancora in seguito.
- Il
patrocinatore di AC1, in sede d'arringa, ha sostenuto che non si può fare
affidamento sulle chiamate in correità fatte nei confronti di AC1, poichè in
tutti i casi trattasi di acquirenti notoriamente tossico-dipendenti, che
compravano le loro bolas perlopiù di notte e comunque in circostanze di
illegalità, per cui non v'era nè il tempo nè la voglia di stare a guardare bene
chi era il venditore, con conseguente alta probabilità di fare poi dei
riconoscimenti fotografici errati, anche perchè per gli europei, le fattezze
degli africani sarebbero, specie di notte, un po' tutte simili, e comunque non
facilmente distinguibili l'una dall'altro.
L'argomentazione, generica e superficiale, non
può essere condivisa appena si ponga mente ai seguenti fatti:
- __________,
ancorchè consumatore di sostanze stupefacenti, ha reso il 16.4.2004 (nel
contesto di un'inchiesta che lo coinvolgeva personalmente) una deposizione
molto articolata, senza che su di lui sia stata esercitata pressione alcuna
(lui stesso l'ha dichiarato in fine di verbale), nella quale egli si è assunto
la responsabilità per molti suoi acquisti, nonchè quella di collaborare nel
modo più ampio possibile con gli inquirenti per permettere loro di identificare
molti spacciatori africani, parecchi dei quali attualmente in arresto e oggetto
di procedure separate (alcuni financo già deferiti a __________ correzionali).
__________ non ha riconosciuto AC1così a
casaccio, confondendolo, perchè era buio e perchè doveva comprare in fretta,
con un qualche altro africano. __________ -come ben emerge dal suo verbale
16.4.2004- ha identificato, a mano delle fotografie mostrategli, ben dodici
spacciatori, indicando per ognuno di loro il numero di bolas acquistate, il
prezzo, il periodo dell'/degli acquisto/i, il luogo, e -quando era il caso-
fornendo altri dettagli a lui noti.
Trattasi, insomma, di una chiamata in correità
molto circostanziata, che fa fede di desiderio di collaborare, ma anche di
grande precisione e lucidità e consapevolezza della portata di ciò che andava
dichiarando.
Tanto più è solida la chiamata in correità fatta
da __________ nei confronti di AC1, solo che si consideri che AC1 già prima del
16.4.2004 era stato indicato da altre persone, per nulla legate al __________,
come spacciatore di "bolas";
__________, infatti, è stato fermato fuori dal Centro di via Tesserete dalla
Polizia la sera del 18.3.2004. L'amico suo __________ che lo attendeva pochi
metri più in là in auto, vedendo il di lui fermo, faceva in tempo ad
allontanarsi in macchina.
__________ a, tradotto al posto di Polizia, ha
confessato che al momento del fermo attendeva l'arrivo di tale "John",
persona a lui nota siccome già in passato gli aveva fornito cocaina e del quale
disponeva pure del numero di natel ____________________ .
Orbene - come già segnalato al considerando che
precede- lo stesso AC1ha dichiarato di aver avuto in suo uso il numero di natel
__________, col che, la chiamata in correità fatta da __________ appare
"vestita" come più non si può.
L'errore di identificazione nel caso di specie è
completamente escluso, stante che __________ non solo ha riconosciuto nella
fotografia ostensagli il suo fornitore di cocaina (ovvero il AC1AC1 ), ma anche
ha collegato la persona dello spacciatore, la di lui foto, il soprannome John e
(ed è ciò che più conta) il numero di natel in suo possesso per contattarlo
ovvero il già citato numero che lo stesso AC1ha ammesso e ammette di aver avuto
in uso.
Da tutto ciò discende che non v'è motivo alcuno
per non credere a __________ quando afferma di aver acquistato tra il gennaio e
il marzo 2004, in plurime occasioni (almeno una decina) in totale una
settantina di gr. di cocaina, da lui per la massima parte rivenduti al
dettaglio in Italia;
-
anche per
__________ non vi sono motivi per ritenere non credibile la sua deposizione del
13.4.2004. Si noti che la sera del 18.3.2004, assistito che ebbe al fermo di
__________, egli ebbe il tempo di allontanarsi dal luogo. Nondimeno egli è
tornato a farsi interrogare dalla Polizia (il suo nome era stato fatto dal
__________ all'inizio del suo verbale 18.3.2004). Ha a sua volta riconosciuto
nella fotografia ostensagli il fornitore di bolas, soprannominato John da lui e
da __________. Ha confermato che la sera del 18.3.2004 lui e l'amico di
recarono in via Tesserete per acquistare bolas da detto John, di cui __________
aveva il numero di telefono e ha spontaneamente dichiarato di avere a sua volta
nel febbraio del 2004 (in questo senso va corretta la data del 18.3.2004 che
figura nel terzo capoverso dell'atto d'accusa) acquistato due bolas di cocaina
dal AC1AC1 ;
-
__________,
interrogato il 7.4.2004 non ha avuto difficoltà nell'ammettere di aver avuto
contatti per acquisti di cocaina con asilanti africani del Centro di via
Tesserete, tosto che gli inquirenti gli han contestato che era stato notato
nelle vicinanze del Centro stesso.
Nella serie di fotografie ostensagli ha
riconosciuto quali suoi fornitori il AC1e tali __________ e __________. Ha
ammesso di aver acquistato altre bolas anche da altri, ma non ha per questo
operato altri riconoscimenti a casaccio, bensì ha dichiarato di non più
ricordarsi, per cui non ne ha identificati altri. Ciò è, a non averne dubbio,
indice di serietà e di affidabilità;
- restano
alla fine le dichiarazioni rese il 17.6.2004 (ovvero dopo che l'atto d'accusa era
già stato emanato) da ____________________ . Ad esse si fa qui cenno non certo
per addebitare a AC1ulteriori vendite di bolas non imputate con l'atto
d'accusa, ma solo per segnalare che anche il __________, confrontato con
l'esigenza di esaminare una serie di fotografie ostensegli, ha riconosciuto
come persone che gli hanno venduto delle bolas quattro precise persone, tra le
quali il AC1, per le quali è stato in grado di fornire dati di dettaglio. Del
__________, del __________ e del __________ ha indicato che i tre lavoravano
insieme e che rispondevano allo stesso numero di telefono. Del AC1 ha ricordato
che in un'occasione gli fornì cocaina di qualità così scadente che egli stette
male dopo averla consumata, fatto questo che poi difficilmente uno dimentica, tant'è
che lo stesso __________ ha dichiarato a verbale di ricordarsi "bene"
del AC1, proprio a causa di tale motivo.
Intrinsecamente credibili e affidabili già se
esaminate ad una ad una, le surriferite chiamate di correo diventano sicuro,
tranquillante e convincente materiale probatorio tosto che le si consideri nel
loro complesso, ovvero prendendo atto del fatto che non una, bensì cinque
persone hanno indicato il AC1 come spacciatore di bolas di cocaina. A fronte di
ciò e a fronte del fatto che già nell'estate 2002, risp. nel febbraio 2003 (cfr.
DA 30.6.2003 in AI 11) due altre persone l'avevano coinvolto in altri episodi
di vendita, non fa dubbio che è AC1quello che mente e non di certo coloro che
l'hanno chiamato in causa. Col che per finire si accerta qui che, nel periodo ricompreso
tra l'agosto/settembre 2003 (caso __________) e il 20 marzo 2004 (caso
__________), AC1ha, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto "bolas"
di cocaina a terzi, ovvero a __________, a __________, a __________ e a
__________, per un ordine di grandezza totale di circa gr. 75.
L'imputazione di ripetuta infrazione alla LF
stupefacenti deve quindi essere confermata.
- Per
costante giurisprudenza, il giudice commisura la pena alla colpa del reo
tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio
fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del
proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di
scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio, arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una
banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto
riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di
emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e
116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi
analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF
118 IV 350 consid. 2g).
L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il
reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non
più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo
legale della specie di pena.
Vendendo a terzi cocaina a più riprese, AC1ha
sicuramente agito con colpa grave, intanto perchè il suo unico movente era il
lucro, ovvero un movente basso ed egoistico, inoltre poichè ha ripetutamente
infranto un divieto che egli ben conosceva essendo, nel 2003, già stato
condannato per analogo reato. Nel delinquere egli ha altresì dimostrato
determinazione e anche un certo qual minimo di organizzazione se è vero -come è
vero- che egli pur avendo venduto bolas per diversi mesi (quantomeno tra
l'agosto/settembre 2003 e il 20 marzo 2004) non si è mai fatto cogliere in
flagranza e solo è stato arrestato quando -dimostrando notevole ardire e faccia
tosta, sapendosi spacciatore di bolas, - si è recato egli stesso in polizia per
reclamare la restituzione di fr. 1'100.- che -a suo dire- avrebbe guadagnato
col lavoro presso l'Orto più di un anno prima (ovvero nel periodo luglio
2002-febbraio 2003!).
È noto, infatti, da quel poco che si è potuto
accertare per la collaborazione di terzi e non certo grazie a lui, che egli
curava (quantomeno con __________, ma anche __________ e __________ accennano a
previ contatti telefonici) di farsi contattare via natel di guisa da combinare
l'incontro che aveva poi luogo in modo discreto e tale da passare inosservato.
Dal profilo soggettivo rende più grave la colpa
di AC1il suo atteggiamento negatorio e bugiardo. Infatti, benchè confrontato
con plurime chiamate in correità, egli, per difendersi, ha perseverato nel
negare ogni sua responsabilità a costo di dare del bugiardo a ben quattro
persone.
Un tale atteggiamento incide sulla pena poichè
esso è indice di rifiuto d'assumersi le proprie responsabilità, esso è segno di
nessuna resipiscenza, nonchè di chiara egoistica volontà di farla franca e di
non subire le conseguenze del proprio comportamento.
Non solo AC1ha negato pervicacemente ed
ostinatamente ogni sua colpa ma anche ha furbescamente (dando così prova di una
malizia e di una spudoratezza che generalmente mettono in campo delinquenti di
lungo corso e non giovani ventenni come lui) ritrattato quella piccola
ammissione che aveva fatto in sede predibattimentale, laddove aveva quantomeno
ammesso di aver mediato la compra-vendita di bolas tra un giovane con la
carnagione bianca (probabilmente ____________________ ) e altri giovani.
Scaltro anche il motivo addotto: ovvero l'incomprensione con l'interprete,
quando a più riprese aveva confermato in alcuni verbali di aver ben compreso.
Tutto ciò ben pesato, anche la sua giovane età (che
non configura però l'attenuante specifica di cui all'ultimo capoverso dell'art.
64 CP, giacchè, AC1non ha delinquito per immaturità, al contrario egli in ogni
suo comportamento ha dimostrato di ben comprendere la portata del suo agire per
il quale era peraltro già stato condannato un anno prima!), la difficile e
precaria condizione di asilante, la più generale situazione personale,
familiare e sociale di lui che -se non viene dalla Guinea Conakry- viene
comunque da un qualche altro disastrato paese africano, appare equa e tutt'altro
che severa la pena di mesi nove di detenzione. Detta pena si situa, per la
misura, in modo equilibrato tra quelle inflitte dalle Corti ticinesi ad altri
condannati che hanno, in condizioni oggettive e soggettive assai simili a
quelle di AC1, commesso analoghi reati.
- Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere
l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a
18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del
condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere
nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso,
egli non ha scontato, una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi
per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2).
Presenti essendo, nella specie, gli elementi
oggettivi per la concessione di questo beneficio, occorre valutare la prognosi.
In merito la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 97; I 117
IV 3, Trechsel, Kurzkomm., all'art. 41 n. 19-23) esige che il giudice
proceda a una valutazione d'assieme di tutte le circostanze (senza cioè porre a
base del giudizio una sola o talune di esse), considerando quindi gli eventuali
precedenti penali, la vita anteriore, la reputazione e il carattere del
condannato, la presenza o l'assenza di ravvedimento e pentimento, il
comportamento dopo i fatti costituenti il reato e in particolare quello durante
il procedimento penale, la situazione personale al momento del giudizio, in relazione
al lavoro specialmente, alla famiglia e in genere all'ambito esistenziale.
Nel caso di specie, si ha che, avendo in corso
d'inchiesta ritirato il proprio ricorso contro la decisione che gli negava
l'asilo, AC1ha interrotto quell'unico legame che tramite la procedura d'asilo
aveva stabilito col nostro Paese. Oggi come oggi ciò che lo trattiene ancora in
Svizzera è solo il presente procedimento penale. Perdipiù egli è privo di
documenti, nè si è curato durante tutto il periodo che egli ha soggiornato in
Svizzera di procurarsene, già così esplicitando la volontà di usare la
normativa sull'asilo solo in vista di un soggiorno temporaneo piuttosto che la
volontà di tutto mettere in campo (e quindi i documenti d'identità in
particolare) in vista di un suo inserimento effettivo nel Paese ospitante. I
documenti sono -come tutti sanno- la base per accedere a un lavoro, per -a
determinate condizioni- eventualmente passare dallo statuto di asilante a
quello di straniero in possesso di un permesso di lavoro e di soggiorno.
Pur dando atto che egli avrebbe potuto e potrebbe
tuttora procurarsi un documento valido con facilità (facendo una semplice
telefonata), egli detta telefonata non l'ha mai fatta. Ciò significa che ancora
oggi si trova ad essere un "sedicente", una persona della quale nulla
di un qualche po' affidabile è dato di sapere, non la data di nascita, non il
vero paese d'origine, non la sua vita anteriore all'entrata in Svizzera, non il
suo livello di istruzione, nulla insomma di tutti quegli elementi che, se
accertati in modo tranquillo e sicuro, permettono di formulare una prognosi
favorevole. Privo di documenti e non più al beneficio nemmeno dello statuto di asilante,
è certo che, in assenza di un qualsiasi altro legame personale, familiare,
professionale o più in genere sociale con il nostro Paese, se messo in libertà,
AC1corre concretamente il rischio di sopravvivere da clandestino nel nostro
Paese o in un altro (questo poco importa) vendendo bolas di cocaina.
D'altro canto il precedente costituito dal
decreto d'accusa 30.6.2003 la dice lunga già da solo circa l'assenza in AC1di
una qualsiasi volontà di emendamento e circa il concreto pericolo di ricaduta.
Senza dimenticare che l'odierno atteggiamento ostinatamente negatorio
contribuisce a rendere ancor più negativa una prognosi comunque sfavorevole in
modo che preoccupa.
La commissione di un crimine o di un delitto
durante il periodo di prova relativo alla sospensione condizionale di una
precedente pena trae seco, giusta l'art. 41 n. 3 CP, l'esecuzione di detta
pena, a meno che si tratti di un caso di lieve gravità e la prognosi sia
positiva.
Nel caso concreto, non essendo quello in giudizio
di certo un caso di "lieve gravità", la revoca della sospensione
condizionale concessa a AC1il 30.6.2003 deve essere obbligatoriamente qui
pronunciata.
- Secondo
l'art. 55 cpv. 1 CP, lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione
può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da 3 a 15 anni (in caso
di recidiva a vita).
L'espulsione è in primo luogo e in modo
preponderante una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico; è però nel
contempo anche una pena, cui sono quindi applicabili i dettami dei già
menzionati art. 63 CP, per la sua commisurazione, e art. 41 CP, per l'eventuale
sospensione condizionale (DTF 117 IV 119; CCRP 14.4.1997 in re O. consid.
2).
Nel concreto caso l'assenza di un qualsiasi
legame degno di protezione di AC1con la Svizzera è già stata accertata e più
volte ribadita, per cui, nelle descritte circostanze di persona priva di
documenti, già oggetto di una decisione sull'asilo negativa (ora conclusa per
il ritiro del ricorso), di persona, che nei due anni in cui ha soggiornato in
Svizzera già è stata oggetto di due distinti (compreso quello odierno)
procedimenti per infrazione alle norme sugli stupefacenti, l'espulsione deve
essere pronunciata e ciò per anni tre. Detta espulsione ha da essere effettiva
e non può essere sospesa perchè -come già ampiamente illustrato- la prognosi
sotto questo punto di vista, è negativa. Nella situazione personale e sociale
in cui egli qui si ritrova, privo com'è di documenti e poco incline -per quel
che si è visto sino al dibattimento- a farseli mandare, benchè lui stesso
ammetta che per procurarseli gli basterebbe fare una telefonata, privo quindi
di una qualche possibilità di lavorare risp. di continuare a soggiornare
legalmente in Svizzera, già condannato il 30.6.2003 per vendite di bolas al
dettaglio e ora nuovamente qui condannato per altre vendite (per quantitativo
maggiore rispetto alla prima volta) di cocaina, anche la prognosi sulla pena
accessoria risulta essere negativa in maniera clamorosa.
- Alla
voce "sequestri" l'atto d'accusa indica solo un cellulare Nokia e non
anche i fr. 1'100.- che nondimeno sono stati pacificamente sequestrati in
occasione della perquisizione del 7.5.2004 operata, in assenza degli ospiti,
nella camera 9 del Centro di via Tesserete. In sede di requisitoria, il
Procuratore pubblico ha chiesto la confisca del natel Nokia e dell'importo di fr.
1'100.-.
Per quanto riguarda il natel è pacifico e non
controverso che esso fu tolto al AC1 dalla Polizia il giorno 17.3.2004, poichè
egli non sapeva giustificarne il lecito acquisto (cfr. verbale di Polizia
dell'11.5.2004 a AC1 a p. 3).
Altresì è pacifico che (lo stesso AC1l'ha
ribadito ancora al dibattimento) il numero 078 605.54.17 menzionato da
__________ nel suo verbale era in uso di AC1 e ciò, di sicuro, il giorno in cui
__________ fu fermato, ovvero il 18.3.2004.
Ciò comporta necessariamente che, toltogli il
17.3.2004 dalla Polizia il Nokia (formalmente in sequestro dall'11.5.2004) con
il numero 078 __________.67, il giorno successivo AC1era comunque raggiungibile
al numero 078 __________.17, numero al quale era peraltro raggiungibile anche
in precedenza stante che __________ ha usato sempre e solo tale numero per
contattarlo.
In tali condizioni è non solo altamente
verosimile ma praticamente certo che AC1era in possesso di almeno due natel nel
periodo critico intorno al 17/18.3.2004.
Che quello col numero 078 __________.17 sia stato
usato per fare i contatti con __________ è certo e sicuro, che quello col
numero 078 __________.67 sia stato nel possesso di AC1 per scopi analoghi,
ovvero per farsi contattare da terzi risp. per contattare lui terzi nel
contesto di traffici di bolas è altamente probabile per non dire certo, stante
che AC1 (cessato che ebbe il lavoro presso l'Orto nel febbraio 2003) non ha più
lavorato e che l'unica occupazione che ha avuto è stata quella dello spaccio di
bolas per la quale è indispensabile avere uno o più natel.
Ne discende che il Nokia sequestrato formalmente
l'11.5.2004 deve essere confiscato.
Per quanto riguarda l'importo in danaro di fr.
1'100.- può -come ha sostenuto il Procuratore- sembrare invero strano che sia
da ricondurre al guadagno lecitamente conseguito presso l'Orto più di un anno
prima e non sia invece parte dei redditi conseguiti con le vendite di bolas
effettuate tra l'agosto-settembre 2003 e il 20 marzo 2004.
Nondimeno un nesso diretto tra detto danaro e
l'illecito traffico di bolas non è stato provato. Si sarebbe potuto mantenere
il sequestro conservativo su detto importo a (parziale) risarcimento
dell'indebito profitto conseguito con la vendita di circa 75 gr. di cocaina. Sennonchè
il quesito della devoluzione non è stato posto, col che il sequestro
conservativo non può essere ordinato.
In tali condizioni, deduzion fatta della tassa di
giustizia e delle spese processuali, l'importo di fr. 1'100.- deve essere
dissequestrato e restituito al condannato.
Per questi motivi,
rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, meno che ai quesiti n. 2 e 5;
visti gli art. 36, 41,
55, 58, 59, 63, 64, 68, 69 CP;
19 cifra 1 LF stup;
9 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC1
(sedicente)
- è autore
colpevole di:
ripetuta
infrazione alla LF stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
ripetutamente venduto a terzi bolas di cocaina in
ragione di un quantitativo complessivo di gr. 75 circa,
e meglio per avere
fra il mese di agosto e il mese di settembre
2003 a Lugano, venduto a __________ 5 "bolas" di cocaina al prezzo di
fr. 50.- l’unità;
fra il mese di gennaio e il mese di marzo 2004 a
Lugano, venduto a __________ 24 "bolas" di cocaina corrispondenti a
grammi 72 al prezzo di fr. 50.- il grammo;
nel febbraio 2004 a Lugano,
venduto a __________
2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 20.- l’unità;
il 20 marzo 2004 a Lugano, venduto a __________
2 "bolas" di cocaina al prezzo di fr. 50.- l’unità,
come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei
considerandi.
- Di
conseguenza, AC1 (sedicente) è condannato:
2.1. alla pena di
nove mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. all'espulsione
dal territorio svizzero per anni 3;
2.3. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
-
È ordinata
la revoca della sospensione condizionale della pena di giorni 12 di detenzione
inflittagli il 30.6.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
-
È ordinata
la confisca del natel Nokia in sequestro.
-
Deduzion
fatta delle spese e della tassa di giustizia è ordinato il dissequestro
dell'importo di fr. 1'100.-.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
-
c/o avv. __________, 6901 Lugano
-
procuratore
pubblico __________
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino
-
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
Dipartimento
opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona
-
Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
-
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, CP,
6904 Lugano
terzi implicati
Demba IE1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 400.--
===========
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster