Early deletion from criminal record denied

70.2004.33Autre juridiction14 oct. 2004Dismissed

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Résumé

IS 1 applied for early deletion from the criminal record of a 1997 sentence of 45 days' detention and a fine. The cantonal criminal court found that, after that conviction, he had again been sentenced in Switzerland in 1999, even though that later entry had already been deleted ex officio. Because he therefore could not show the irreproachable conduct required by Art. 80(2) CPS, and because no grave compelling reasons were established, the application was rejected. No fees or costs were imposed.

Regest

Art. 80 cpv. 2 CPS; early deletion of a criminal record entry requires proof of irreproachable conduct and, exceptionally, compelling serious reasons. A subsequent criminal conviction in Switzerland generally precludes the requisite irreproachable conduct, even if the later entry has already been removed ex officio; absent such conduct and special reasons, the request must be dismissed.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2004.33

Data decisione, Autorità: 14.10.2004, PENAL

Titolo: cancellazione casellario giudiziale

Incarto n. 70.2004.33 Barenco

Lugano 14 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 22 luglio 2004 presentata da

IS 1 , domiciliato a (rappr. da avv. M__________ B__________, __________)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

  • 45 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'500.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 8.9.1997 del Ministero pubblico, Lugano.

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9 CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza 22 luglio 2004 di IS 1 è respinta.

  1. Non si prelevano né tassa né spese.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

  3. Intimazione:

all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________

al PO 1

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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