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70.2004.21 ΓÇó Confiscation and destruction of seized amphetamine
70.2004.21Autre juridiction6 juil. 2004Granted
The cantonal criminal court ruled on the prosecutor’s request to confiscate and destroy 2.2 grams gross of amphetamine powder found on a train from Lugano to Chiasso. The holder of the drugs could not be identified, and the criminal proceeding against unknown persons had already been abandoned. The court held that Art. 58 CPS allows confiscation and destruction independently of any specific person’s punishability when the object is linked to an offence and endangers public safety, morality, or public order. It therefore ordered confiscation and destruction and waived fees and costs.
Art. 58 CPS; confiscation and destruction of dangerous objects independently of the punishability of any specific person. When an object has served or was destined to commit an offence and, by its nature, compromises public safety, morality, or public order, confiscation is ordered irrespective of whether the offender is known or punishable. Seized narcotics satisfy these requirements and may be destroyed as confiscated objects (consid. 1). Costs may be waived where the dispositive so provides and the applicable cantonal rules are invoked (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2004.21
Data decisione, Autorità: 06.07.2004, PENAL
Incarto n. 70.2004.21
Lugano 6 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
sedente per statuire sull'istanza di confisca 15 giugno 2004 presentata dal Procuratore pubblico
tendente ad ottenere la confisca e la distruzione di 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04) sequestrati a
Ignoti
Considerato - che il 29 gennaio 2004, sul treno CIS 157 tratta Lugano-Chiasso, le GFC hanno rinvenuto 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04);
che dagli accertamenti esperiti non è stato possibile risalire al detentore dello stupefacente;
che il Procuratore pubblico con decreto NLP 2077/04 del 15 giugno 2004 ha abbandonato il procedimento contro ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato;
che giusta l'art. 58 CPS il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico;
che lo stupefacente in oggetto realizza quanto previsto da detta norma e di conseguenza deve essere confiscato e distrutto.
Per questi motivi
Richiamati gli art. 58 CPS
350 CPP e 39 TG sulle spese
decreta 1. E' ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04) sequestrati il 29 gennaio 2004 sul treno CIS 157 tratta Lugano-Chiasso.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione:
al Ministero pubblico, PP, Sede
alla Polizia scientifica, Bellinzona (per esecuzione)
Tribunale penale cantonale
La Presidente
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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