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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.5
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
Incarto n.
60.2007.5
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2006/11.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Comando di polizia, che l’ha poi trasmessa al Ministero
pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per competenza in data 9/11.1.2007,
preavvisandola al contempo favorevolmente;
richiamate le osservazioni 19/22.1.2007 di PI
2 con le quali autorizza la visione dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito del ferimento di una persona a causa
del morso di un cane, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) conclusosi con il decreto d’accusa 9.10.2006 (DA __________)
a carico di PI 2.
-
Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione
istante chiede di ricevere copia del rapporto di polizia relativo ai fatti alla
base del procedimento. Il procuratore pubblico e la persona interessata hanno
preavvisato favorevolmente la richiesta.
-
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),
stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel presente caso, è dato certamente un
interesse giuridico legittimo della compagnia istante, chiamata ad intervenire
quale assicurazione RC a copertura dei danni subiti a seguito dei fatti oggetto
del decreto d’accusa.
-
L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia
sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
-
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta) sono poste a carico dellaIS 1, __________
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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