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Numero d'incarto:
60.2007.202
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.202
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.5.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 25/29.5.2007 del
procuratore pubblico Marco Villa, mediante le quali comunica di non opporsi
alla trasmissione degli atti, limitatamente a quelli indicati nell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ e
altre persone (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a
procedere del 14.2.2007 (NLP __________).
-
Nel
quadro di una procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________),
è stato ammesso il richiamo degli interrogatori, di documenti e di un originale
di un certo documento “B”. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi
alla trasmissione degli atti alla Pretura istante, limitatamente a quelli
indicati nell’istanza 11.5.2007, senza ulteriormente specificare tale
argomento.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre
esistere un legame, una connessione tra l’incarto penale richiamato e la
vertenza civile.
-
Nel
presente caso è dato il legame tra le due procedure (essendo coinvolte le medesime
parti) e sono adempiute le condizioni surriferite. Considerate le richieste del
pretore nell’istanza del 22.5.2007, non si giustifica di limitare la
trasmissione degli atti a quelli indicati nello scritto di uno dei patrocinatori
(scritto 11.5.2007).
-
L’istanza
è accolta. L’incarto è trasmesso direttamente alla Pretura, che dovrà ritornarlo
a questa Camera entro il 30.9.2007.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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