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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.186
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
Incarto n.
60.2007.186
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
3/10.5.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale chiuso da tempo;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa per evasione a
questa Camera in data 10.5.2007;
ritenuto che in data 14.5.2007 questa
Camera ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto di precisazione
del 4/5.6.2007 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A suo
tempo il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale a carico di __________
anche in relazione ad un incidente stradale del 5.12.1983 che aveva coinvolto
quale vittima la qui istante. Il procedimento si è concluso con la sentenza di
condanna del 29.8.1984 della Corte delle assise correzionali di __________
(inc. __________).
-
Con la
presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto
del procedimento penale per motivi personali, “non avendo memoria personale
del capitato”.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima dell’incidente
e parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
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Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti, giustificata per motivi
personali, può essere ammessa limitatamente al rapporto sull’incidente ed ai
certificati medici relativi all’istante.
-
L’istanza
è parzialmente accolta. Fotocopia del rapporto sull’incidente e della documentazione
medica sarà inviata allegata alla copia della presente decisione destinata
all’istante.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
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Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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