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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.164
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
Incarto n.
60.2007.164
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.4/2.5.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti
alla base del decreto d’accusa DA __________ a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 2/3.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Per
fatti accaduti l’11.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico di IS 1, conclusosi con decreto d’accusa
20.9.2006, poi cresciuto in giudicato, per titolo di danneggiamento.
-
Con la
presente istanza, ed in relazione ad una richiesta di risarcimento da una delle
parti lese, IS 1 chiede di ricevere copia degli atti dell’inchiesta conclusasi
con il decreto d’accusa sopraccitato.
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L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
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Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
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Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla richiesta
di risarcimento avanzata nei confronti dell’istante da una delle parti lese.
Inoltre, non ci sono motivi per rovesciare la presunzione relativa alle ex
parti al processo.
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L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti saranno allegati alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
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Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
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Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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