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Numero d'incarto:
60.2006.479
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2006.479
Lugano
7 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2006
presentata dalla
IS 1, ,
che ha autorizzato le parti ad
ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ concernente __________,
__________ (patr. da: avv. __________, __________), ed __________, __________
(patr. da: avv. __________, __________);
ritenuto che la predetta decisione della IS
1 – inviata, con altri allegati, dall’avv. __________, __________,
patrocinatore di __________, __________, al Tribunale penale cantonale – è
stata trasmessa per competenza dal citato Tribunale a questa Camera il
19/20.12.2006;
richiamate le osservazioni 29.1.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, che – con alcune riserve – non si oppone
alla domanda;
richiamato inoltre lo scritto 30/31.1.2007
di __________, che comunica di non formulare osservazioni;
rilevato che __________, interpellato, non
ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, nel
corso del 2001, il procuratore pubblico Maria Galliani ha promosso un procedimento
penale nei confronti di __________ e di __________, allora vicepresidente del
consiglio di amministrazione rispettivamente vicedirettore di __________, per reati
contro il patrimonio;
che il suddetto
procedimento penale è sfociato nel giudizio 3.11.2006 della Corte delle assise
criminali, che ha condannato gli accusati alla pena di due anni di reclusione
per amministrazione infedele qualificata () ed amministrazione infedele
qualificata, complicità in ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti
() (inc. TPC __________), sentenza sub iudice davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale;
che presso la
IS 1 sono pendenti cause civili proposte da __________ (OA.) e da __________
(OA.), cliente di __________, contro l’istituto bancario in relazione
ad investimenti con – segnatamente – derivati, tema del procedimento penale;
che – il
4.7.2006, nell’ambito della causa OA.__________ – il pretore Marco Ambrosini ha
ammesso il richiamo dell’incarto MP __________ (con ispezione della parte più
diligente direttamente presso il Ministero pubblico ed invio degli atti alla
Pretura);
che – nel
contesto della causa OA.__________ – il predetto giudice, con ordinanza
11.8.2006, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, scadenza
ripetutamente prorogata, per procedere alla visione dell’incarto e per
trasmettere alla Pretura eventuale documentazione;
che giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che – come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________)
– in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti
di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;
che
l’interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità
richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado
di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali
terze persone implicate nel processo penale;
che in
concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e le cause civili,
tutti concernenti il tema derivati – sono adempiute le condizioni
surriferite;
che
nondimeno, a tutela dei diritti di terzi non direttamente coinvolti nel
procedimento penale, copia degli atti selezionati dalle parti saranno inviati
direttamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale alla IS 1, il cui
pretore procederà personalmente alla scernita dei documenti che reputerà
rilevanti per i procedimenti civili, avendo cura di garantire la protezione
degli interessi di terzi;
che l’incarto
è accessibile presso il Tribunale penale cantonale, Lugano, per il tramite
della Corte di cassazione e di revisione penale;
che la
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta
le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f
LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle
parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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