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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.413
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2006.413
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/30.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale
__________;
richiamate le osservazioni 7/10.2006 del procuratore generale Bruno
Balestra, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In ambito
di assistenza intercantonale, __________ è stato sentito in data 12.9.1996 da
parte del Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. Rog. __________) in
relazione ad un procedimento penale per trascuranza degli obblighi di
mantenimento.
2.Nel
quadro di una procedura civile presso la Pretura istante è pendente un’azione
per la soppressione del contributo alimentare. In questo contesto è stato
chiesto ed ammesso dal pretore il richiamo in sede civile dell’incarto penale
su rogatoria surriferito. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico,
sentito, ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
- Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del
procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è
ammesso un interesse giuridico legittimo.
-
L’istanza
è accolta. L’incarto viene inviato in allegato alla copia della presente decisione
destinata alla Pretura istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è accolta.
2.La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
- Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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