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Numero d'incarto:
60.2006.269
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.269
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/21.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto
penale NLP __________;
richiamato lo scritto 27/28.7.2006 del patrocinatore di PI 4, con il
quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e si rimette
alla decisione di questa Camera;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico __________
del 31.7/3.8.2006;
richiamate le osservazioni 7/8.8.2006 del patrocinatore di PI 3, che
evidenzia motivi che giustificano la richiesta;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Tra
PI 3 e PI 4 è pendente una causa civile ordinaria presso la Pretura istante
(inc. OA.__________). In relazione alla deposizione resa da PI 2 è stata
presentata al Ministero pubblico una denuncia per falsa testimonianza. Il
procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 3.4.2006
(NLP __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa è stata
recentemente respinta da questa Camera (decisione 11.9.2006, inc. CRP __________).
-
Con
la presente istanza, la Pretura chiede la trasmissione dell’incarto penale
relativo alla denuncia per falsa testimonianza. Le parti hanno dato il loro consenso
o si sono rimesse al giudizio di questa Camera.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali
diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al
procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato
accesso agli atti.
-
Nel
presente caso è pacificamente data una connessione tra la causa civile ed il
procedimento penale: quest’ultimo si riferisce ad una deposizione resa
nell’incarto civile presso la Pretura richiedente.
-
L’istanza
è accolta. L’incarto è inviato alla Pretura direttamente da questa Camera.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
3 patr. da: PR 1
- PI 4
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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