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Numero d'incarto:
60.2006.24
Data decisione, Autorità:
17.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.24
Lugano
17 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici
escluso)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.1.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di una delle parti ad
ispezionare ed estrarre copie di atti dell’incarto penale __________;
richiamato lo scritto 26/27.1.2006 del patrocinatore della PI 3, con
il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 31.1/1.2.2006 del patrocinatore di PI 2, con
il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 2/3.2.2006 del procuratore generale Bruno
Balestra, che preavvisa favorevolmente la domanda, con la richiesta però di
limitare l’accesso esclusivamente a quegli atti istruttori in stretta relazione
con la società attrice in sede civile. In via subordinata, l’istanza può essere
accolta unicamente a favore dell’autorità richiedente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________). In
questo contesto, all’udienza preliminare del 5.9.1995, il pretore ha ammesso le
prove non contestate, tra cui dei richiami dall’incarto penale __________. Per
permettere l’esame dell’incarto e la produzione dei documenti, la Pretura ha
presentato questa istanza.
-
Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Il procuratore generale
ha posto delle limitazioni, in considerazione della particolare voluminosità
dell’incarto e del numero delle persone coinvolte.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali
diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento
civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli
atti.
-
Nel
presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed il
procedimento penale, anche se riferito ad altre persone: c'è quindi un interesse
giuridico legittimo.
-
Come
ricordato dal procuratore generale, si tratta di un incarto copioso, con
informazioni confidenziali relative a terze persone. Per questi motivi, occorre
porre delle limitazioni all’accesso agli atti. Per questi motivi l’accesso agli
atti va regolato come segue. Esclusivamente i patrocinatori delle parti e
l’attore (solo con il proprio patrocinatore) potranno accedere all’incarto TPC __________
presso il Palazzo di giustizia o il relativo archivio, previo contatto con il TPC.
Individuati gli atti che ritengono utili per la causa civile di merito,
potranno estrarne copie che saranno trasmesse direttamente a cura del TPC al
pretore, il quale verificherà che gli stessi atti rientrino nel richiamo
documenti presentato, e se del caso li acquisirà all’incarto civile. Solo a
quel momento le parti potranno estrarne copie.
-
L’istanza
è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante,
che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Copia
della presente è inviata al TPC per conoscenza, con riferimento al punto 6.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti.
-
Intimazione:
-,
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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