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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.123
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.123
Lugano
27 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 31.6/6.4.2006 presentata dalla
tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale DA __________
dal Ministero pubblico;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha correttamente trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.4.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
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Presso
la Pretura istante è pendente un’azione civile inappellabile promossa con
istanza 3/6.3.2006 da __________ contro __________ (IU.__________) e congiunta
– con decisione presa all’udienza di discussione del 30.3.2006 – con un’altra
procedura civile per salari e mercedi (inc. __________). Tra i mezzi di prova
indicati dalle parti vi è il richiamo dell’incarto penale, ammesso al termine
della citata udienza (punto 3 p. 20 del verbale di udienza 30.3.2006).
Conseguentemente, con scritto 31.3.2006 il segretario assessore della Pretura
istante ha chiesto al Ministero pubblico di mettere a disposizione l’incarto DA
__________, richiesta successivamente trasmessa a questa Camera per evasione.
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Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
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Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
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si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
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è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
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è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
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Nel
presente caso è data certamente una connessione tra l’azione civile ed il
procedimento penale richiamato, di modo che c’è un legittimo interesse
giuridico che ne giustifica il richiamo. Inoltre non sono dati contrari interessi
di terzi.
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L’istanza
è accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera, allegato alla
presente decisione, e dovrà poi essere ritornato direttamente al Ministero
pubblico.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
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L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 che le addosserà alle
parti.
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Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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