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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.112
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
Incarto n.
60.2006.112
Lugano
5 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/27.3.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei documenti relativi ai procedimenti
penali da lei promossi contro il marito;
richiamate le osservazioni 5/6.4.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 10.4.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 13/18.4.2006 del patrocinatore di PI 3, con
le quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di esposti della qui istante, il Ministero pubblico ha aperto due
procedimenti: uno (MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del
18.8.2003 (DA __________); l’altro (MP __________) conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere del 26.10.2005 (NLP __________).
-
Con
la presente istanza, ed in relazione ad un ulteriore esposto del 14.9.2005, la
qui istante chiede la documentazione relativa ai due procedimenti surriferiti.
I due procuratori pubblici hanno dato il loro consenso, mentre che il patrocinatore
di PI 3 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile poi) ai
procedimenti nel frattempo terminati, ella deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse
giuridico legittimo. La richiesta appare inoltre giustificata in considerazione
del successivo esposto (allegato allo scritto 3.4.2006).
-
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; non si
assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________; non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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