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Numero d'incarto:
60.2005.444
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.444
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.12.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di una delle parti ad
ispezionare ed estrarre copie di atti dell’incarto penale __________;
richiamate le osservazioni 30.12.2005/3.1.2006 del patrocinatore
della PI 2 che auspica l’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del procuratore generale che
preavvisa favorevolmente l’istanza, con la richiesta però di limitare l’accesso
esclusivamente a quegli atti istruttori in stretta relazione con la società
attrice in sede civile. In via subordinata, l’istanza può essere accolta
unicamente a favore dell’autorità richiedente;
richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del patrocinatore della PI 3,
che postula l’accoglimento dell’istanza limitatamente al contenuto di
un’istanza di edizione documenti presentata nel contesto della causa civile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la
Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________). In
questo contesto, con ordinanza del 15.11.2005, il pretore ha ammesso la
possibilità per la parte attrice di esaminare l’incarto penale (inc. TPC __________)
per produrre la documentazione oggetto di una richiesta di richiamo documenti
da parte di PI 3, richiesta precedentemente ammessa dallo stesso pretore
all’udienza preliminare del 20.3.1997. Per permettere l’esame dell’incarto e la
produzione dei documenti, la Pretura ha presentato questa istanza.
2.Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Il procuratore generale
ha posto delle limitazioni, cosPI 3.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche
in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti
di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al
procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato
accesso agli atti.
5.Nel
presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed il
procedimento penale, anche se riferito ad altre persone: c'è quindi un
interesse giuridico legittimo.
6.Come
ricordato dal procuratore generale e dal rappresentante di PI 3, si tratta di
un incarto copioso, con informazioni confidenziali relative a terze persone.
Per questi motivi, occorre porre delle limitazioni all’accesso agli atti.
Inoltre, sia la richiesta della Pretura, sia la presa di posizione del
patrocinatore di PI 3 fanno riferimento a domande di edizioni/richiamo atti,
non trasmesse a questa Camera.
Per
questi motivi l’accesso agli atti va regolato come segue. Esclusivamente il
patrocinatore di PI 2 (e non gli organi di detta società) potrà accedere
all’incarto TPC __________ presso il Palazzo di giustizia o il relativo
archivio, previo contatto con il TPC. Individuati gli atti che ritiene oggetto
del richiamo documenti a suo tempo presentato in sede civile, potrà estrarne
copie che saranno trasmesse direttamente a cura del TPC al pretore, il quale
verificherà che gli stessi atti rientrino nel richiamo documenti presentato, e
se del caso li acquisirà all’incarto civile. Solo a quel momento le parti
potranno estrarne copie.
- L’istanza
è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante,
che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Copia
della presente è inviata al TPC per conoscenza, con riferimento al punto 6.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
2 patr. da: PR 1
- PI 3
3 patr. da: PR 2
- PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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