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Numero d'incarto:
60.2005.442
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. pretura penale quale istante.
Incarto n.
60.2005.442
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2005 presentata dal
IS 1 , ,
con la quale chiede la pronuncia della decadenza a favore dello
Stato dell’eccedenza della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2, cittadino
__________, domiciliato a __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, __________);
richiamato lo scritto 30.12.2005/3.1.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, con il quale comunica di non avere osservazioni in merito;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
PI 2, detenuto in carcere preventivo dal 3.3.2004 al 10.3.2004,
in relazione ai procedimenti penali contro di lui (inc. MP ) aperti
per messa in circolazione di monete false, importazione, acquisizione e
deposito di monete false, minaccia, ingiuria, vie di fatto, ha depositato una
cauzione di CHF 2000.--. Il procuratore pubblico ha poi emesso un decreto
d’accusa in data 26.7.2004 (), al quale egli ha interposto opposizione
in data 11.8.2004.
-
Benché
regolarmente citato, PI 2 non ha fatto atto di comparsa al dibattimento
pubblico celebrato a suo carico il 22.4.2005 presso la Pretura penale di
Bellinzona, senza aver fatto pervenire tempestivamente alcuna valida giustificazione.
La Pretura penale ha pertanto deciso di procedere nei suoi confronti secondo le
forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP.
Con sentenza 22.4.2005, la Pretura penale ha riconosciuto PI 2
colpevole dei reati ascrittigli e lo ha condannato in contumacia alla pena di
quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di anni
due, all’espulsione dal territorio della Confederazione svizzera per un periodo
di tre anni, al pagamento della tassa di giustizia (CHF 500.--) e delle spese (CHF
700.--).
-
Con
l’istanza in esame, la Pretura penale giudicante chiede di pronunciare la decadenza
a favore dello Stato del residuo della cauzione prestata (CHF 800.--).
-
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità
giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il
suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, p. 525, nota 2451-2454, in particolare n. 221).
In questi termini anche secondo l’art. 112
cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali
interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si
sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope legis quando si
verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La
parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la
cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui
se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al
procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione
é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112 cpv. 4 CPP).
-
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Pretura,
costituisce pertanto condizione e causa di decadenza della cauzione a favore
dello Stato. Di fronte alle imputazioni va pure riconosciuto che l'imputato
doveva avere l'intenzione di sottrarsi alla possibile applicazione di mezzi
coercitivi. Il suo silenzio in questa sede non può che confortare tale
impressione. Di conseguenza va attestata la decadenza a favore dello Stato del
residuo di CHF 800.-- della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese di questa sede.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è accolta.
§ Pertanto
il residuo (di CHF 800.--) della cauzione di CHF 2'000.-- prestata da PI 2, __________,
è dichiarata decaduta a favore dello Stato.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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