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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.382
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.
Incarto n.
60.2005.382
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10/9.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale a carico dell’aspirante gendarme PI 2, __________ (patr.
da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta è stata erroneamente indirizzata al
Ministero pubblico, e da questo trasmessa a questa Camera per evasione;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico PI 1
espresso con lo scritto di trasmissione del 9.11.2005;
preso atto che l’interessato non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
carico di PI 2 e di altri agenti della polizia cantonale e comunale è aperto un
procedimento penale relativo a fatti avvenuti a __________ il __________ a
danno di alcuni studenti di una classe liceale di __________ (inc. MP __________).
-
Con
l’istanza in esame, il IS 1 chiede di aver accesso agli atti dell’incarto
penale limitatamente alla posizione di PI 2, nel frattempo aspirante gendarme.
Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre l’interessato ha
rinunciato a formulare delle osservazioni.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, la richiesta è fondata su un interesse giuridico legittimo,
ritenuta la decisione di ammissione definitiva o meno alla scuola abbreviata
per aspiranti gendarmi.
-
L’istanza
dev’essere accolta. L’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero
pubblico, è però limitato unicamente alla posizione di PI 2. Considerato come
il procedimento non sia terminato, dagli atti dello stesso non potranno essere
estratte fotocopie.
-
Vista
la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al prelievo
delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
-;
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR
1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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